CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 luglio 2019, n. 17757

Accertamento – Dichiarazione dei redditi – Omessa presentazione – Riscossione – Pensione di invalidità e indennità di accompagnamento – Falsa documentazione

Rilevato che

Con sentenza in data 17 ottobre 2017 la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto da A. I. avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, a seguito di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, recuperava a tassazione le somme percepite dalla I. a titolo di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento in quanto, a seguito di indagini penali, era emerso che la contribuente, per percepire tali emolumenti, aveva utilizzato documentazione falsa. Osservava la CTR che l’appello era inammissibile per difetto di specificità dei motivi di impugnazione atteso che il contenuto dell’atto di gravame prescindeva del tutto da quello della sentenza impugnata. Riteneva poi, per completezza, di affrontare anche il merito della causa.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 16 aprile 2018, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello per mancanza di specificità dei motivi entrando poi, nonostante ciò, nel merito della questione controversa.

La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Va rammentato che il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo (Cass. n. 20894 del 2015).

Ciò posto, si osserva come la censura in scrutinio non risulti conforme a tale principio, posto che, a fronte della declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi di impugnazione poiché il contenuto dell’atto di gravame prescindeva del tutto da quello della sentenza impugnata, la ricorrente ha omesso di riportare nel ricorso per cassazione il contenuto della decisione di primo grado, impedendo in tal modo a questa Corte di valutare la fondatezza della statuizione della CTR sulla base del raffronto tra le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado ed i motivi di appello.

Con il secondo motivo si deduce «violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per erronea motivazione».

Con il terzo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 14 comma 4 della legge 537/1993».

Le due doglianze, esaminabili congiuntamente in quanto attengono alle questioni di merito affrontate dalla CTR, sono inammissibili, posto che la declaratoria di inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio – come pure del ricorso in appello – determina il difetto della potestas iudicandi del giudice in relazione al merito della controversia, trattandosi di vizio attinente all’esistenza stessa del potere giurisdizionale nel caso concreto; ne consegue che le eventuali argomentazioni di merito, rese ad abundantiam nella motivazione della sentenza, sono prive di effetti giuridici e non determinano alcun onere o interesse all’impugnazione in capo alla parte soccombente, che, ove proposta, va dichiarata inammissibile (cfr. Cass. n. 27049 del 2014).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, avendo l’Agenzia delle entrate depositato mero atto di costituzione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.