CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2022, n. 23
Tributi – TIA – Rimborso dell’IVA applicata sulle fatture
Fatti di causa
R. M. propose ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della Spa V. Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – VS al fine di ottenere il rimborso dell’Iva, pari ad euro 145,67 oltre accessori, applicata sulle fatture per quanto dovuto, per un primo periodo, per la tariffa di igiene ambientale di cui all’art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (TIA 1) e, a partire da giugno del 2011, sulle fatture per quanto dovuto a titolo di tariffa integrata ambientale di cui all’art. 238 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 (TIA 2), sostenendo che le medesime, avendo natura tributaria, non erano assoggettate ad Iva.
La società VS Spa propose opposizione contro il concesso decreto ingiuntivo, rappresentando, per quanto ancora interessa, che la tariffa aveva natura di corrispettivo di un servizio, sicchè, in ragione della sua natura privatistica, era certamente soggetta all’Iva.
Il Giudice di Pace di Venezia, con sentenza n. 140 del 2013, rigettò l’opposizione affermando la non imponibilità ai fini IVA della TIA 1, attesa la natura di tributo, ma anche della TIA 2 per la quale faceva difetto la natura di corrispettivo e condannò la società VS alle spese del giudizio liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
La società VS propose appello insistendo nella tesi della natura di corrispettivo del servizio di raccolta rifiuti e il Tribunale di Venezia, nel contraddittorio con l’appellata, con sentenza n. 646/2016, pubblicata in data 22.3.2016, sempre per quanto ancora interessa, rigettò i motivi di appello della società VS quanto al merito, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia in ordine alla non imponibilità ai fini dell’IVA della TIA 1 e rilevando che le stesse ragioni portavano ad escludere anche la imponibilità ai fini IVA della tariffa integrata ambientale poiché non aveva la natura di un corrispettivo per un servizio liberamente richiesto e goduto, costituendo invece una forma di finanziamento di un servizio pubblico, mentre accolse il motivo di appello proposto dalla società VS con riguardo alla condanna delle spese di primo grado, disponendo la compensazione integrale delle spese di primo e di secondo grado, stante la sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 92, comma 2, cpc”, secondo la formulazione di cui al testo vigente ratione temporis, da individuare oltre che nella complessità della controversia anche nella persistenza fino al momento della decisione in appello di un contrasto giurisprudenziale in materia.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione R. M. con atto notificato in data 24 ottobre 2016 afFIdato ad unico motivo, ci resistito con controricorso la società VS Quest’ultima ha presentato alTresì autonomo ricorso, affidato ad un unico motivo, con atto notificato in data 24/28 ottobre 2016, contro la stessa sentenza, limitatamente alla legittimità della applicazione dell’IVA alla tariffa di cui all’art. 238 del d.Lgs. n. 152 del 2006 e ricorso incidentale affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso R. M.. La VERITAS ha presentato altresì successiva memoria.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso principale la società VS deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4, commi secondo e terzo, del d.P.R. n. 633 del 1972, 238 d.lgs. n. 152/2006 e 14 co. 33 d.l. 30/5/2010 n. 78 convertito in I. 30/7/2010 n. 122 in relazione all’art. 360, cc. 1 n. 3 c.p.c., limitatamente alla ritenuta non imponibilità ad IVA della tariffa di cui all’art. 238 del d. Lps. n. 152 del 2006, per avere la sentenza impugnata erroneamente accomunato la tariffa disciplinata dal menzionato art. 238 del d. Lgs. n. 152 del 2006 (cd. TIA2) a quella disciplinata dall’art. 49 d.Lgs. 22/1957 (cd. TIA1) e per averne escluso la natura corrispettiva e/o comunque per avere escluso il suo assoggettamento all’IVA. Con tale assimilazione il giudice di merito avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla questione, oramai consolidata nel senso della natura di corrispettivo della cd TIA2 e della sua assoggettabilità ad Iva. Ed avrebbe disatteso altresì la corretta interpretazione delle disposizioni secondo le quali è da escludere la natura tributaria della tariffa, indipendentemente dalla circostanza che il pagamento sia obbligatorio per legge, così come si ricavava anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009.
2. Con controricorso R. M. rileva la inammissibilità del ricorso della società VS per genericità, non consentendo di distinguere fra le bollette relative alla TIA 1 e quelle relative alla TIA 2 e quindi di identificare quale parte della domanda era coperta dal giudicato, nonché la manifesta infondatezza nel merito del ricorso poiché i principi di non applicabilità dell’IVA alla TIA 1, affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 238 del 2009 e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5078 del 2016, dovevano essere ritenuti applicabili anche alla TIA 2 per assimilabilità delle situazioni, trattandosi anche nel secondo caso di una prestazione erogata a fronte della potestà autoritativa dell’ente impositore.
3. Con il proprio ricorso ugualmente principale R. M. lamenta, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis dopo la riforma del 2009), per avere il tribunale erroneamente fondato la decisione di compensazione delle spese del primo e secondo grado del giudizio su un presupposto, la controvertibiltà della questione giuridica, in realtà insussistente, visti i numerosi precedenti di legittimità e di merito che, ancor prima dell’introduzione del giudizio, si erano espressi per la non debenza dell’Iva quanto alle fatture relative alla tariffa di igiene ambientale, oltre che sulla pretesa complessità della materia che però non giustificava la compensazione bensì imponeva al cittadini di avvalersi della difesa tecnica.
4. La società VS oppone, con il controricorso, che sussistevano i motivi per la compensazione delle spese essendo la materia oggettivamente complessa e controversa fino al momento della presentazione dell’appello da parte di VS, anche alla luce del contrasto giurisprudenziale fra le diverse sezioni della Corte di Cassazione in merito alla imponibilità IVA della TIA 1 ma pure della TIA 2 mentre il contrasto era stato risolto solo con la sentenza delle sezioni unite n. 5078 del 2016. Propone altresì, per asserita completezza della difesa, un motivo di ricorso incidentale speculare al ricorso autonomo presentato in via principale contro la sentenza d’appello, nonché un motivo di ricorso incidentale condizionato, per il caso di accoglimento del ricorso principale proposto da R. M. per fare valere la violazione e / o falsa applicazione dell’art. 91, c. 4, cpc, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc, o comunque la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cpc, per non avere il giudice di primo grado contenuto le spese nel limite del petitum pari ad euro 145,67.
5. Il ricorso della società VS è ammissibile poiché specifica di essere limitato alla non debenza dell’IVA sulle sole fatture relative alla TIA 2 di cui al decreto ingiuntivo n. 191 del 2021 del giudice di Pace di Venezia, il che è sufficiente per la identificazione del petitum essendo le fatture indicate in tale atto introduttivo ed è altresì fondato.
5.1. Le Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 8631 e 8632 del 2020, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno stabilito che la tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all’art. 238 d.Lgs. n. 152 del 2006, come interpretata dall’art. 14, co. 33, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modifiche nella legge n. 122 del 2010, ha natura privatistica di corrispettivo ed è pertanto soggetta all’Iva ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice d’appello, in un caso di ricorso promosso dalla società VS speculare a quello oggetto del presente giudizio, aveva ritenuto assimilabile alla TIA1 – tariffa di natura tributaria disciplinata dall’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 – e, dunque, non assoggettabile ad IVA, la tariffa integrata ambientale introdotta dall’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, cd. TIA2, adottata da un Comune nell’esercizio della facoltà concessagli dall’art. 5, comma 2 quater, del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla I. n. 13 del 2009, a decorrere dal 30 giugno 2010). In precedenza la Sez. 3 di questa Corte, con ordinanza n. 16332 del 21/06/2018 Rv. 649418 – 01, sempre in caso di ricorso proposto dalla VS, aveva fatto applicazione dello stesso principio ritenendo non assimilabile alla TIA1 – tariffa di natura tributaria disciplinata dall’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 – e, dunque, assoggettabile ad IVA, la tariffa integrata ambientale introdotta dall’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, cd. TIA2, adottata da un Comune nell’esercizio della facoltà concessagli dall’art. 5, comma 2 quater, del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla I. n. 13 del 2009, a decorrere dal 30 giugno 2010. Ed a tali provvedimenti hanno fatto seguito numerosi provvedimenti delle singole sezioni che hanno tutti confermato la natura di corrispettivo privatistico della TIA2 (Cass., n. 32250 del 2018, n. 4275 del 2019, n. 4876 del 2019, n. 14195 del 2019, n. 14753 del 2019, n. 15520 del 2019, n. 15529 del 2019, n. 16379 del 2019, n. 19296 del 2019, n. 19299 del 2019, n. 19329 del 2019, n. 19545 del 2019, n. 19544 del 2019, n. 23669 del 2019).
5.2. A tale indirizzo questo Collegio intende dare continuità. Ad avviso di questa Corte la struttura della tariffa TIA2 è infatti tale per cui il fatto generatore dell’obbligo del pagamento sta nella produzione di rifiuti ed il debito è ancorato alla effettiva fruizione del servizio ed alla determinazione del dovuto parametrata alla quantità e alla qualità dei rifiuti prodotti. Né può valere, quale argomento contrario, la circostanza che la fonte dell’obbligo del pagamento della tariffa sia pubblicistica in quanto la natura di corrispettivo è confermata “quale che sia la fonte” dell’obbligazione.
5.3. La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti princìpi ormai fatti propri dalle Sezioni Unite, equiparando erroneamente la cd. TIA 2 alla cd. TIA 1 prevista dal d.lgs. n. 22 del 1997, per cui il ricorso della società VS, che ha riguardato esclusivamente la applicabilità dell’IVA alle fatture relative alla TIA 2, deve essere accolto nei limiti della impugnazione. In conseguenza deve essere cassata sul punto impugnato la sentenza d’appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto alla stregua di quanto sopra rilevato con riguardo alla specificità delle fatture, decidendo nel merito, deve essere rigettata la domanda di rimborso dell’IVA, limitatamente alla TIA 2, proposta da R. M. con l’originario ricorso per decreto ingiuntivo.
6. Tutti gli altri ricorsi principali e incidentali restano assorbiti.
7. Le spese dell’intero giudizio devono essere compensate fra le parti poiché al momento della introduzione della lite ed anche successivamente sussisteva un significativo contrasto nella giurisprudenza di merito e di legittimità risolto per la TIA 1 con la sentenza delle Sezioni Unite del 2016 e per la TIA 2 con gli arresti del 2020 sopra indicati.
P.Q.M.
accoglie il ricorso della società VERITAS, assorbiti tutti gli altri ricorsi e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda di R. M. di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, limitatamente alla TIA 2 e compensa le spese dell’intero giudizio fra le parti.
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