CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 agosto 2020, n. 16714
Rapporto di collaborazione autonoma, occasionale e saltuaria – Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – Accertamento
Rilevato che
Con ricorso al Tribunale di Salerno, notificato all’INPS ed all’INAIL, la E., chiedeva dichiararsi l’invalidità e/o illegittimità dell’impugnato verbale di accertamento INPS n.58772, stante la sussistenza tra essa ed i neo assunti di un mero rapporto di collaborazione autonoma, occasionale e saltuaria, e non di subordinazione, dichiarando dunque l’infondatezza della pretesa azionata e la illegittimità dell’impugnato verbale di accertamento, nonché dell’impugnato verbale integrativo dell’INAIL prot. n. 1180145390 e del decreto di rigetto n. 18/10 della DRL Campania in ordine al ricorso proposto dalla società.
Si costituivano i convenuti ribadendo la legittimità dell’accertamento.
Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 778/11, rigettava la domanda argomentando che “risultava dagli atti, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, che i collaboratori inquadrati come lavoratori occasionali hanno sempre svolto e svolgono le medesime mansioni dei dipendenti inquadrati come lavoratori a progetto, con le stesse modalità, mezzi e con gli stessi orari di lavoro…. I lavoratori che l’opponente considera occasionali inoltre non hanno partita IVA individuale e non vi è alcuna soluzione di continuità nell’esecuzione dell’attività lavorativa, né tra i vari contratti di volta in volta stipulati per le prestazioni occasionali. Trattasi di circostanze fattuali documentate o non controverse in giudizio, alla luce degli accertamenti svolti dai funzionari circa le dichiarazioni rese dai lavoratori… Le mansioni dei lavoratori in questione non possono ritenersi occasionali, ma vanno ricondotte alla fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa, con sussistenza dei relativi obblighi previdenziali”.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società; resistevano gli enti previdenziali.
Con sentenza depositata il 13.2.14, la Corte d’appello di Salerno accoglieva il gravame e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annullava il verbale di accertamento INPS e quello integrativo dell’INAIL e tutti gli atti conseguenti, compensando le spese del doppio grado.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INPS, affidato a due motivi, cui resiste il Ministero del lavoro con controricorso, mentre l’INAIL e la E. sono rimasti intimati.
Il P.M. ha presentato conclusioni scritte con cui chiede l’accoglimento del ricorso.
Considerato che
Con i due motivi il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., oltre che degli artt.2909 c.c., 112 e 324 c.p.c. (art. 360, comma 1, nn. 4 e 3, c.p.c.).
Lamenta che la Corte salernitana ha annullato interamente il verbale ispettivo congiunto INPS-INAIL e DPL nonostante il ricorso introduttivo del giudizio ed il ricorso in appello non avessero ad oggetto tutte le pretese dell’INPS posto che, in sede ispettiva, erano state accertate le seguenti inadempienze contributive: 1) i contratti di lavoro a progetto ed occasionali stipulati con operatori telefonici, addetti ad un call center, in realtà simulavano rispettivamente rapporti di lavoro subordinato, ovvero di collaborazione a progetto; 2) omesso versamento di contribuzione alla Gestione Separata, per l’anno 2008, per un importo complessivo di euro 315.804,00, mentre risultavano versati solo €.4.491,00.
Il ricorso della società contestava semplicemente il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto e la conseguente infondatezza della pretesa creditoria, senza alcun riferimento alla contribuzione dovuta alla Gestione separata. Era dunque evidente che poiché la sentenza del Tribunale di Salerno non si era pronunciata su detta questione (avente ad oggetto la fondatezza della pretesa dell’Ente alle somme dovute alla Gestione Separata, per l’anno 2008, denunciate come tali dalla medesima società all’INPS), controparte, per evitare che cadesse il giudicato su detta pretesa dell’INPS, in primo luogo, avrebbe dovuto contestarla nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; ed, in secondo luogo, essendo stato rigettata integralmente l’opposizione da essa proposta, avrebbe dovuto proporre in sede di gravame un motivo avente ad oggetto dette somme (relative al 2008), cioé quelle che essa aveva già dichiarate dovute all’INPS. Il giudice del gravame (la cui cognizione è limitata ai motivi di appello) non avrebbe pertanto mai potuto disporre, anche ex art. 2909 c.c., l’annullamento totale del verbale ispettivo.
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata ha in effetti violato il giudicato interno inerente l’omesso versamento della contribuzione dovuta alla Gestione Separata, per l’anno 2008, per un importo complessivo di euro 315.804,00, statuizione non oggetto di gravame da parte della società e dunque divenuta definitiva.
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altro giudice per l’ulteriore esame della controversia. Lo stesso provvederà anche alla regolazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.
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