CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 luglio 2021, n. 19159
Cartelle esattoriali – Intimazione di pagamento relative a contributi previdenziali e premi – Opposizione – Prescrizione dei crediti vantati dagli enti previdenziali
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 23.4.2015, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che, accogliendo – per quanto rileva in questa sede – l’opposizione proposta da G. di D. G. & C. s.a.s. avverso intimazioni di pagamento relative a contributi previdenziali e premi già oggetto di cartelle esattoriali non opposte, aveva dichiarato prescritti i crediti vantati dagli enti previdenziali;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione E.S. s.p.a., deducendo tre motivi di censura;
che l’INPS ha depositato controricorso adesivo con ricorso incidentale, fondato su un motivo e successivamente illustrato con memoria;
che l’INAIL ha parimenti depositato controricorso adesivo, anch’esso successivamente illustrato con memoria;
che G. di D. G. & C. s.a.s. è rimasta intimata;
che, a seguito di infruttuosa trattazione camerale presso la Sesta sezione civile di questa Corte, la causa è stata rimessa a questa Quarta sezione con ordinanza n. 11362 del 2017;
Considerato in diritto
che, con i tre motivi del ricorso principale, la società concessionaria dei servizi di riscossione denuncia violazione e falsa applicazione degli arti. 2953 e 2946 c.c. e 91 e 92 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo, per avere la Corte ritenuto che la prescrizione dei crediti degli enti previdenziali oggetto di cartelle esattoriali non tempestivamente opposte fosse quinquennale, invece che decennale, e averla conseguentemente gravata delle spese di lite;
che i motivi sono infondati, avendo questa Corte ormai consolidato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., di talché, ove per i crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria (come prevede l’art. 3, l. n. 335/1995, per i contributi e i premi dovuti agli istituti di previdenza e assistenza), il relativo termine continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, salvo che ci si trovi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. S.U. n. 23397 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le tante, Cass. nn. 11800 e 31352 del 2018);
che, con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 9-10, l. n. 335/1995, in relazione all’art. 2953 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che il medesimo termine quinquennale dovesse applicarsi anche in relazione ai crediti di cui alla cartella n. 09720010648782387, nonostante quest’ultima fosse stata opposta e il relativo giudizio fosse stato definito con sentenza del Tribunale di Roma n. 20072 del 2004;
che questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui, affinché il giudicato esterno possa far stato in un diverso processo tra le stesse parti, la certezza della sua formazione deve essere provata attraverso la produzione della sentenza, completa della motivazione e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. (così Cass. n. 28515 del 2017, sulla scorta di Cass. n. 27881 del 2008);
che, nella specie, pur avendo l’INPS prodotto la sentenza de qua unitamente agli atti del controricorso con ricorso incidentale, essa risulta sfornita dell’attestazione dell’avvenuto passaggio in giudicato;
che, non potendo conseguentemente farsi applicazione dell’art. 2953 c.c., anche il ricorso incidentale si rivela infondato;
che i ricorsi, pertanto, vanno rigettati, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere l’intimata svolto in questa sede attività difensiva;
che, in considerazione del rigetto di entrambi i ricorsi, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P.Q.M.
Rigetta entrambi i ricorsi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 15674 depositata il 17 maggio 2022 - La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 marzo 2020, n. 6117 - La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 marzo 2021, n. 7923 - La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 novembre 2016, n. 23397 - La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della…
- Commissione Tributaria Provinciale di Roma sezione VII sentenza n. 4339 depositata il 16 luglio 2019 - In tema di processo tributario la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 novembre 2019, n. 30608 - La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ obbligo del collegio sindacale comunicare
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25336 del 28 agosto 2023, interv…
- Dimissioni del lavoratore efficace solo se effettu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27331 depositata il 26 settembre…
- La restituzione ai soci dei versamenti in conto au
La Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39139 depositata il 2…
- I versamento eseguiti in conto futuro aumento di c
I versamento eseguiti in conto futuro aumento di capitale ma non «accompagnati d…
- La scelta del CCNL da applicare rientra nella scel
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…