CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 luglio 2021, n. 19159 – La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., di talché, ove per i crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria