CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2018, n. 24835
Trasferimento d’azienda – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Contestualità irrilevante – Ragione diversa dalla vicenda traslativa
Rilevato che
1. la Corte di appello di Perugia respingeva il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che, pronunciando in merito al licenziamento intimato da U.M.E. srl (poi incorporata da B.S.N. S.r.l.) a S.D.S., lo dichiarava legittimo;
2. per la cassazione della sentenza S.D.S. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, con cui deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2112, comma 4, cod. civ. e dell’art. 18, commi 1 e 2, della legge nr. 300 del 1970 ( ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.), per aver la sentenza impugnata erroneamente affermato che il licenziamento non derivava dal trasferimento d’azienda;
3. hanno resistito, con controricorso, U. TPL e M. S.p.A nonché B.S.N. S.r.l.;
4. parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod.proc. civ . ,
Considerato che
il motivo è infondato;
l’art. 2112, 4 comma, cod. civ., nella parte rilevante ai fini di causa, stabilisce: «Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento […]»: nell’interpretare la disposizione in oggetto, questa Corte ha osservato, con argomentazioni qui condivise, che «se il trasferimento non può, come tale, costituire ragione giustificativa del licenziamento, a norma dell’art. 2112, comma 4 cod.civ., non può tuttavia impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che esso abbia fondamento nella struttura aziendale» ( cfr. Cass. nr. 22476 del 2016; Cass. nr. 15495 del 2008);
nella fattispecie di causa, rappresenta circostanza pacifica la contestualità del trasferimento del ramo d’azienda ( nel quale lavorava l’odierna ricorrente da U. TPL e M. Spa a U.M.E. Srl – poi incorporata da B.S.N. srl – ) e dell’atto di recesso intimato dalla cessionaria U.M.E. S.r.l. alla dirigente S.D.S.;
nondimeno risulta accertato -con giudizio di fatto in questa sede non censurato- che il recesso della lavoratrice ha trovato motivo nella parziale esternalizzazione delle funzioni assegnate alla D.S. e nell’accentramento, delle restanti, al vertice aziendale, in ragione della nuova organizzazione aziendale; in tal modo, il licenziamento non è in rapporto causale diretto ed immediato con il trasferimento del ramo d’azienda ma piuttosto con il nuovo assetto organizzativo (che ha comportato la soppressione del posto di lavoro della dipendente) e dunque con una ragione diversa dalla vicenda traslativa, a nulla rilevando, invece, la simultaneità degli eventi; la sentenza che ciò ha ritenuto risulta, dunque, immune dalle censure sollevate;
le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuna controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
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