CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 luglio 2019, n. 19920
Trasferimento di azienda – Cessione dei contratti di lavoro avviene automaticamente ex art. 2112 c.. – Nessuna necessità, né onere per i lavoratori, di far valere formalmente nei confronti della cessionaria l’avvenuta prosecuzione dei rispettivi rapporti di lavoro
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 400/2017, pubblicata il 12 luglio 2017, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda proposta da C. Lo B. e altri ventuno lavoratori nei confronti della Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a., società che era stata chiamata in causa, nel corso del giudizio di primo grado, quale cessionaria dell’azienda di Multiservizi S.p.A. e alle cui dipendenze i ricorrenti avevano chiesto ex art. 111 cod. proc. civ. di essere riassunti, previo accertamento della illegittimità dei contratti di somministrazione a termine, in forza dei quali avevano prestato la loro opera a favore della cedente.
2. La Corte, rilevato che l’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della Servizi Ausiliari Sicilia era stata formulata nel settembre 2014 mentre il trasferimento di azienda era intervenuto nel novembre 2012, osservava come i lavoratori fossero incorsi nella decadenza stabilita dall’art. 32, comma 4, lett. c) l. n. 183/2010, norma che la Corte, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, considerava applicabile non soltanto all’ipotesi in cui il lavoratore voglia contestare l’intervenuta cessione del proprio rapporto al fine di rimanere alle dipendenze del cedente ma anche all’ipotesi in cui – come nel caso dedotto in giudizio – egli contesti la mancata cessione e agisca per fare constatare che il proprio rapporto è proseguito ex lege con il cessionario.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori con nove motivi, assistiti da memoria, cui la Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. ha resistito con controricorso, anch’esso assistito da memoria.
4. Il Fallimento della Multiservizi S.p.A. in liquidazione è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32, comma 4, lett. c) l. n. 183/2010 e 111 cod. proc. civ. per avere la Corte di appello accolto l’eccezione di decadenza senza considerare che i ricorrenti, originariamente assoggettati alla diversa fattispecie di cui alla lett. d), avevano ritualmente impugnato i contratti nei confronti della Multiservizi S.p.A. e che la Servizi Ausiliari Sicilia non doveva considerarsi estranea all’originario giudizio ma, in quanto succeduta a titolo particolare alla cedente, era da ritenersi destinataria delle domande già formulate nei confronti di quest’ultima.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. la nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 112 cod. proc. civ., 32 comma 4 lett. c) l. n. 183/2010 e 2969 cod. civ. per avere la Corte di appello ritenuto applicabile la fattispecie di decadenza, di cui alla norma indicata, nonostante che la Servizi Ausiliari Sicilia avesse formulato la diversa eccezione di decadenza dei ricorrenti dal diritto di far valere la sussistenza di un trasferimento di azienda.
3. Con il terzo, i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2112 cod. civ., 32 comma 4 lett. c) l. n. 183/2010, 20 d.lgs. n. 276/2003 e 14 Disposizioni sulla legge in generale per avere la Corte di appello applicato l’indicata fattispecie di decadenza a contratti stipulati ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 276/2003 e non più in corso di esecuzione al momento del trasferimento di azienda.
4. Con il quarto, i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32, comma 4, lett. c) l. n. 183/2010, 12 e 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, nonché della Direttiva 2001/23 CE, per avere la Corte di appello ritenuto che la indicata fattispecie di decadenza trovi applicazione sia nell’ipotesi in cui il lavoratore contesti la cessione di azienda e la cessione del proprio contratto, sia nell’ipotesi in cui intenda rivendicare l’effetto dell’art. 2112 cod. civ. e cioè la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario; con richiesta in via graduata di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato FUE e/o di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 per contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1°, della Costituzione.
5. Con il quinto, i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32, comma 4, lett. c) l. n. 183/2010, 27 d.lgs. n. 276/2003 e 2935 cod. civ. per avere la Corte di appello ritenuto che la sentenza emessa ai sensi dell’art. 27 cit. non abbia natura costitutiva e che la fattispecie decadenziale decorra nei confronti del cessionario prima di una sentenza che previamente costituisca il rapporto di lavoro alle dipendenze del cedente.
6. Con il sesto, i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, comma 4, lett. c) l. n. 183/2010, nonché degli artt. 2697, 2727, 2729, 2193 cod. civ. e 20 I. Regione Sicilia n. 11/2010, per avere la Corte ritenuto che i ricorrenti fossero stati a conoscenza del trasferimento di azienda e per avere ritenuto che la decadenza prevista dall’art. 32 cit. decorra dalla data di quest’ultimo, anche nel caso del lavoratore il cui contratto non sia stato ceduto; con rimessione, in via graduata, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
7. Con il settimo, viene dedotta dai ricorrenti la nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 112, 32 comma 4 lett. d) l. n. 183/2010 e 2969 cod. civ. per avere la Corte di appello ritenuto applicabile in via residuale la fattispecie decadenziale, di cui all’art. 32, comma 4, lettera d), pur in assenza di un’eccezione formulata dalla parte ovvero per averla accolta nonostante fosse stata formulata per la prima volta in appello.
8. Con l’ottavo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, comma 4, lett. d) l. n. 183/2010 per avere la Corte di appello ritenuto applicabile in via residuale la fattispecie di decadenza, di cui alla norma indicata, all’ipotesi in cui, in presenza di un trasferimento di azienda, il lavoratore intenda rivendicare l’effetto dell’art. 2112 cod. civ. e cioè la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario.
9. Con il nono, viene infine dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20, comma 6, I. Reg. Sicilia n. 11/2010, nonché degli artt. 12 e 14 delle Disposizioni sulla legge in generale per non avere la Corte di appello riconosciuto il rapporto di lavoro dei ricorrenti alle dipendenze di Servizi Ausiliari Sicilia in base alla suddetta norma regionale.
10. Ciò posto, si rileva che è fondato il quarto motivo di ricorso e che il suo accoglimento determina l’assorbimento di tutti gli altri.
11. L’art. 32, comma 4, l. n. 183/2010 stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 6 (come modificato dal comma 1 del medesimo art. 32) si applicano anche: (…) “c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento”.
12. La sentenza impugnata ha ritenuto applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio la decadenza, di cui al citato art. 32, co. 4, lett. c), considerando estensibile la decadenza prevista per il caso in cui il lavoratore si opponga alla cessione del contratto di lavoro come conseguenza del trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ. anche alle ipotesi in cui si verifichi comunque un trasferimento di azienda ed il lavoratore intenda far accertare l’intervenuta cessione di detto contratto, in conformità all’esigenza di contenere entro tempi ragionevoli lo stato di incertezza (ritenuto particolarmente pregiudizievole specie per il datore di lavoro) scaturente dal trasferimento.
13. La Corte territoriale ha, in particolare, osservato che la Lo B. e gli altri appellati, dopo il trasferimento di azienda, intervenuto per loro stessa ammissione nel novembre 2012, avevano atteso il settembre 2014 prima di formulare (con l’istanza di chiamata in causa della Servizi Ausiliari Sicilia) domanda di accertamento del medesimo e di sussistenza del rapporto di lavoro con la cessionaria e che, quindi, era evidente la violazione del termine stragiudiziale di sessanta giorni (decorrente – come precisato dalla norma – dalla data del trasferimento), entro il quale i lavoratori avrebbero dovuto manifestare alla Servizi Ausiliari Sicilia la volontà di far valere nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., l’avvenuta cessione dei contratti di lavoro.
14. La tesi seguita dalla sentenza impugnata è da ritenersi erronea.
15. Ed invero, la cessione dei contratti di lavoro, nell’ipotesi di trasferimento di azienda, avviene automaticamente ex art. 2112 cod. civ. e, nella concreta fattispecie, essa si era già verificata nel novembre 2012, sicché non vi era alcuna necessità, né onere per i lavoratori, di far valere formalmente nei confronti della cessionaria l’avvenuta prosecuzione dei rispettivi rapporti di lavoro con quest’ultima (che aveva acquisito contrattualmente l’azienda della cedente ed il relativo personale), essendo tale prosecuzione già avvenuta ope legis.
16. E’, pertanto, evidente che solo il lavoratore, che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 cod. civ., deve far valere tale impugnazione nel termine di cui all’art. 32, comma 4, lett. c), mentre, nel caso di specie, i lavoratori hanno dedotto la intervenuta realizzazione della fattispecie traslativa al fine di far accertare il loro passaggio alle dipendenze della cessionaria Servizi Ausiliari Sicilia.
17. Del resto, l’art. 32, comma 4, lett. c) prevede l’applicabilità anche alla cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. delle disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento, di cui all’art. 6 (novellato) l. n. 604/1966, e dunque, per quanto ora interessa, in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento ex art. 2112 cod. civ. cioè, in sostanza, quando venga impugnata la detta cessione e non certamente nel caso in cui la si persegua.
18. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, che non si è attenuta a tale principio, decidendo la controversia sulla base di una insussistente decadenza, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, nonché per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.
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