CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 giugno 2019, n. 15561 – La responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio; il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all’amianto