CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 aprile 2019, n. 10157 – In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l’imposta è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti