CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 settembre 2020, n. 18853
Tributi – IRPEF – Cessazione rapporto di lavoro dipendente – Prestazioni erogate dal fondo integrativo dell’Enel – Tassazione – Redditi di capitale – Criteri – Condizioni – Prova
Rilevato che
l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 1091/1/15, depositata in data 19/03/2014, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha accolto l’appello proposto da R. R., in sede di giudizio di riassunzione, a seguito della decisione (n. 3733/2014) di questa Corte che aveva cassato la sentenza di secondo grado, avente ad oggetto il regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell’Enel ai propri dipendenti, alla cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare il contribuente, lamentava, nel giudizio di riassunzione, di aver subito l’applicazione sulla somma percepita, assimilata ai fini imponibili a TFR, della trattenuta applicata in base all’art. 16 TUIR (tassazione separata) anziché, quella da reddito di capitale, del 12,50%;
per quanto qui rileva, la CTR, richiamati i principi di diritto indicati da questa Corte nella sentenza rescindente, con riferimento alle S.U. n. 13642/2011, ha riconosciuto il diritto del contribuente al credito restitutorio di euro 77.978,02;
avverso tale pronuncia, ricorre l’Agenzia affidandosi a due motivi;
il contribuente, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Considerato che
1. con il primo motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., per mancata attuazione del principio di diritto sancito nella ordinanza di cassazione, e comunque di quanto ivi statuito;
2. con il secondo motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/1993, del D.L. n. 669 del 1996,art. 1, del d.P.R. n. 917/1986, artt. 16, 17 e 42 (ora 45), nonché dell’art. 6 della legge n. 482/1985, per avere la CTR. violato il principio di diritto sancito nella sentenza rescindente pronunciata da questa Corte;
3. i motivi di gravame, esaminati congiuntamente in quanto connessi, risultano, manifestamente fondati;
4. premesso, in via generale, che il giudizio di rinvio costituisce un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell’ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata, e comporta, di conseguenza, che i limiti e l’oggetto siano delimitati dalla sentenza di annullamento; nel caso che occupa la sentenza impugnata non risulta conforme al principio di diritto sancito nella pronuncia di cassazione con rinvio;
5. in particolare, questa Corte, con la sentenza n. 3733/2014, richiamando pedissequamente, la sentenza n. 13642/2011 delle Sezioni Unite, ha vincolato il giudice del rinvio all’applicazione del seguente principio: “il meccanismo impositivo di cui all’art. 6 l. 482/85 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31/12/2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale a questo proposito giova aggiungere, per massima chiarezza, che per rendimento del capitale deve intendersi il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato, la cui quantificazione deve essere compiuta dal giudice di merito – come questa Corte, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite , ha avuto modo di ulteriormente specificare nella successiva sentenza 29583/11 – sulla base di una congruente analisi giuridica della fattispecie concreta, che operi l’accertamento della “natura e quantità del rendimento che sarebbe stato erogato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del Fondo, del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,5%“;
6. per giurisprudenza consolidata di questa Corte maturatasi con numerosi arresti (“ex plurimis” – Cass. n. 15853/18, 720/17, 10604/15) sull’elaborazione dei fondamentali principi dalle S.U., nella “subiecta materia”, con la citata sentenza n. 13642/2011, deve affermarsi che la prestazione da erogare agli ex dirigenti dell’ENEL, con riguardo al Fondo P.I.A., è soggetta alla ritenuta del 12,50% sulla liquidazione del cosiddetto rendimento, solo se il contribuente provi che si tratti di somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato (non necessariamente finanziario), non anche d’importi calcolati mediante l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, con l’esclusione, poi, che tale rendimento possa corrispondere alla redditività sul mercato dell’intero capitale ENEL;
7. sulla base di tali principi, la sentenza rescindente ha, quindi, vincolato la CTR ad accertare se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rinvenienti dalla contribuzione fossero stati effettivamente investiti sul mercato finanziario , quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze delle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, la CTR doveva, quindi, quantificare la parte della somma complessivamente erogata al contribuente, somma corrispondente al rendimento netto maturato entro il 31/12/2000, e derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, all’esito di ciò, calcolare l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dall’art. 6 I. 482/85; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1 lett. a) e 17 del TUIR”;
8. alla luce di ciò, il gravame risulta fondato , perché la sentenza impugnata, pur richiamando il corretto principio di diritto, ha, tuttavia, palesemente, violato il “dictum ” della sentenza rescindente, omettendo di accertare se e quando, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario in generale (tra questi vanno, infatti, ricompresi gli investimenti immobiliari), e quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali, limitandosi, invece, ad affermare il diritto del contribuente in relazione alla quantificazione del rendimento, in proporzione, pari a quello ottenuto sul mercato dall’intero patrimonio aziendale;
9. per quanto precede il ricorso va accolto, e non essendo necessari, ulteriori p accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi del secondo comma dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
10. le spese dell’intero giudizio vanno compensate, considerato che l’orientamento di questa Corte, nella “subiecta materia” si è consolidato, solo, successivamente alla data di proposizione del gravame in disamina.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda del contribuente. Spese dell’intero giudizio compensate.
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