CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 novembre 2020, n. 25501
Tributi – Accertamento – Società di capitali a ristretta base partecipativa – Rettifica per costi non deducibili – Maggior reddito – Presunzione di utili in nero distribuiti – Attribuzione ai soci per trasparenza – Legittimità
Rilevato
che il contribuente B.M. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Lombardia, che aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della CTP di Milano, di accoglimento del ricorso da lui proposto avverso un avviso di accertamento IRPEF 2009; la CTR, ribaltando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che il contribuente, socio al 50% della s.r.l. unipersonale “S.”, società a ristretta base partecipativa, avesse l’onere di provare che i maggiori redditi accertati nei confronti della società anzidetta per il 2009 non fossero stati da lui percepiti nella misura della sua partecipazione al capitale sociale;
Considerato
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale il contribuente lamenta violazione o falsa applicazione artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; 2697 e 2727 cod. civ. e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, poteva parlarsi di distribuzione di utili ai soci in una società a ristretta base azionaria solo in presenza di maggiori ricavi in nero, atteso che solo in tale ipotesi poteva ritenersi che maggiori somme di danaro fossero entrate nelle casse della società, con conseguente ragionevole presunzione di distribuzione di somme ai soci, mentre, nel caso in esame, erano stati accertati solo costi non deducibili, dai quali non era dato presumere che nelle casse della società fossero entrate maggiori somme di danaro; l’ufficio avrebbe dovuto comunque offrire ulteriori elementi per far ritenere effettiva un’ipotetica distribuzione di utili ai soci, incombendo sull’ufficio l’onere di fornire indici concreti, tali da far presumere che il socio avesse conseguito, prò quota, il maggior reddito accertato nei confronti della società; nella specie, inoltre, non era stato applicato in modo corretto il meccanismo della prova presuntiva, in quanto l’ufficio, se voleva avvalersi dello strumento della presunzione, era tenuto a dimostrare che l’esistenza del fatto ignoto (e cioè il conseguimento, da parte del socio, prò quota, del maggior reddito accertato nei confronti della società) fosse l’unica conseguenza logica della premessa, costituita dall’accertamento in capo alla società di operazioni non deducibili, mentre erano al contrario ipotizzabili conclusioni diverse, quali la creazione di riserve occulte da parte della società, ovvero l’appropriazione indebita di utili da parte di soci disonesti; l’ufficio non aveva pertanto assolto all’onere probatorio su di esso gravante di provare l’effettivo trasferimento diretto od indiretto di utili ai soci; la CTR aveva infine violato il divieto di presunzioni di secondo grado, fondate cioè su altre presunzioni, atteso che, in tal modo, sarebbe diminuito il livello di attendibilità del meccanismo presuntivo, con conseguente violazione del diritto di difesa del contribuente;
che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;
che il motivo di ricorso in esame è manifestamente infondato;
che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 20851 del 2005; Cass. n. 1947 del 2019), nel caso di società a ristretta base partecipativa, qual é, nella specie, la s.r.l. “S.”, della quale il ricorrente era socio al 50%, è da ritenere pienamente ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili non contabilizzati dalla società; e detta presunzione non viola la regola del divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale, dal vincolo di solidarietà ravvisabile fra i soci, dalla maggiore conoscibilità degli affari societari da parte di questi ultimi, nonché dal reciproco controllo che i soci di simili ristrette compagini sociali normalmente esercitano fra di loro; che la giurisprudenza di legittimità è parimenti concorde nel ritenere che non spetta all’ufficio, ma al contribuente, socio di una società a ristretta base sociale, fornire la prova che i maggiori ricavi societari non siano stati distribuiti fra i soci, ma siano stati accantonati dalla società, ovvero siano stati dalla medesima reinvestiti (cfr. Cass. n. 32959 del 2018; Cass. n. 16913 del 2020);
che va inoltre rilevato come in ambito tributario i principi civilistici elaborati in materia di predisposizione dei bilanci possono essere legittimamente superati, non essendo l’utile civilistico equiparabile al reddito imponibile e potendo il fisco pretendere che venga fornita la prova della corrispondenza fra operazioni contabili e realtà economiche (cfr. Cass. n.3009 del 2007); invero l’art. 39 comma 1 lettera d) del d.P.R. n. 600 del 1973 facoltizza l’ufficio non solo a valutare in via presuntiva, ai fini reddituali, anche le passività dichiarate ma inesistenti, ma altresì a prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio, salva la facoltà di prova contraria riconosciuta alla società;
che, dunque, non è condivisibile la tesi sostenuta del ricorrente, secondo il quale i costi fiscalmente non deducibili non sarebbero equiparabili a maggiori ricavi in nero, sicché, con riferimento ai primi, non sarebbe ipotizzabile una loro distribuzione ai soci in nero, dovendosi al contrario ritenere che i costi fiscalmente non deducibili sono, per loro natura, costi neutrali ai fini fiscali, nel senso che di essi non è dato tener conto ai fini della determinazione della base imponibile, la quale è da ritenere essere stata comunque alterata in caso di costi erroneamente ritenuti deducibili, con conseguente inevitabile ricaduta sulla quantificazione delle imposte dovute;
che, pertanto, il ricorso proposto dal contribuente va respinto, con sua condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo;
che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi € 4.100,00, oltre agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto;
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