CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 gennaio 2019, n. 657
Prestazione assistenziale – Indennità di accompagnamento – Accertamento del requisito sanitario
30 marzo 2017, il Tribunale di Catania, in sede di opposizione all’esito negativo dell’ATP promosso per l’accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dell’indennità di accompagnamento e/o della pensione spettante ai cechi assoluti o parziali, in parziale accoglimento della domanda proposta da G.S. nei confronti dell’INPS, dichiarava la prima invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura dell’80% dalla presentazione della domanda amministrativa;
che la decisione del Tribunale discende dall’aver questo ritenuto di dover aderire alle conclusioni del CTU incaricato in sede di giudizio di opposizione;
che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione al quale la S. non ha svolto alcuna attività difensiva;
Considerato
che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.
in relazione all’art. 445 c.p.c., lamenta l’illegittimità della statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alla condanna alle spese di lite a carico dell’Istituto medesimo, in quanto resa in violazione del principio della soccombenza, atteso che, al di là dell’accertamento in sede di giudizio di opposizione di una percentuale di riduzione della capacità lavorativa più elevata rispetto a quella rilevata in sede di ATP, in ogni caso l’esito dell’accertamento è tale da non consentire il conseguimento del requisito sanitario utile ai fini della prestazione richiesta data da una riduzione della capacità lavorativa corrispondente al 100%;
che il motivo merita accoglimento atteso che, verificata la corrispondenza della prospettazione in fatto e tenuto conto del carattere non impugnatorio del giudizio di opposizione ad ATP, comunque volto all’accertamento del presupposto sanitario previsto per il conseguimento della prestazione richiesta, non può dirsi sussistere la condizione di soccombenza legittimante la condanna alle spese di lite;
che, pertanto, discostandosi dalla proposta del relatore, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza cassata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Catania che provvederà in conformità, disponendo, altresì, per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice del Tribunale di Catania.