CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 giugno 2021, n. 16763
Tributi – Accertamento – Reddito imputato per trasparenza – Ricorso per mera “illegittimità derivata” in relazione al giudizio instaurato dalla società – Ricorso societario respinto – Conseguente rigetto del ricorso del socio
Rilevato
1. Il contribuente E.P.P., e socio legale rappresentante della società “A.E.E. S.r.l., di cui l’Ufficio aveva rideterminato il reddito ai fini Ires, Irap e IVA per un importo di euro 255.267,00 in relazione all’anno d’imposta 2005. L’atto impositivo che ne conseguiva veniva impugnato dalla società: il relativo giudizio è giunto sino allo scrutinio di questa Corte e definito con ordinanza n. 6227/2020.
2. A seguire l’Ufficio rettificava il maggior reddito anche nei confronti del contribuente sig. E. e che gli veniva imputato per trasparenza nella misura di euro 97.001,00 ai fini Irpef e addizionali regionali.
3. Anche il contribuente adiva il giudice di prossimità, ove resisteva l’Ufficio.
La CTP non disponeva la riunione dei due giudizi come richiesto dall’Amministrazione finanziaria, respingendo il ricorso proposto.
4. Il contribuente interponeva appello, cui resisteva l’Ufficio: denegata nuovamente la richiesta di riunione, il gravame veniva rigettato.
5. Insorge ora con ricorso il contribuente, affidandosi a quattro motivi. Resiste con tempestivo (verificare cartolina) controricorso l’Amministrazione finanziaria.
Considerato
1. Dalla lettura del ricorso risulta che la società “A.E.E.” s.r.I ha adito questa Corte e che il relativo giudizio sia stato rubricato al 10127/2013 R.G.
1.1 Tale precisazione è dirimente perché il contribuente ha invocato lo scrutinio di legittimità trascrivendo, nel proprio atto introduttivo, lo stesso identico ricorso promosso nell’interesse della società “A.E.E.” s.r.l.: sono stati, dunque, qui riproposti gli stessi motivi svolti in relazione alla sentenza di secondo grado che ha definitivo i giudizi di merito in relazione all’atto impositivo diretto alla società, senza variazione alcuna e, soprattutto, senza aggiunta di alcuna autonoma censura.
1.2 Invero, non essendo state accolte, nei precedenti gradi di giudizio, le richieste di riunione della vertenza promossa dal contribuente a quella promossa dalla società, costui insorge ora innanzi a questo Giudice promuovendo, in buona sostanza, un ricorso per mera “illegittimità derivata”.
2. In particolare, con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, anche sotto il profilo della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, e 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331 in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.
Lamenta che la CTR aveva confermato erroneamente la sentenza di primo grado che aveva deciso secondo equità nella rideterminazione dei ricavi.
3. Con il secondo motivo la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360 n. n. 3 e 5 c.p.c. lamentando che la CTR non poteva procedere autonomamente alla determinazione induttiva della percentuale di ricarico.
4. Con il terzo motivo il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione anche sotto il profilo della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia e in particolare circa la sussistenza degli indizi che costituirebbero delle presunzioni con riferimento all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.
Lamenta che la CTR, in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, avesse accolto solo parzialmente il ricorso e non per intero.
5. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. nonché degli artt. 112 e 113, 115 e 116 c.p.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Lamenta in particolare che il giudice di appello aveva omesso di esaminare ed esplicitare gli elementi di fatto e di diritto utilizzati per rideterminare in diminuzione i ricavi accertati nella misura indicata e non aveva dato conto di aver esaminato gli elementi di prova forniti.
6. Tanto premesso, occorre dare atto che il ricorso promosso dalla società, e il conseguente ricorso incidentale esperito dal patrono erariale, sono stati definiti da questa Corte con l’ordinanza n. 6227/2020, che li ha rigettati entrambi, di tal via confermando la legittimità dell’originario atto impositivo.
6.1 Pertanto, avendo il contribuente instaurato il presente giudizio svolgendo solo ed esclusivamente motivi per illegittimità derivata, ne segue le sorti e dev’essere rigettato per le medesime ragioni, conseguentemente confermando la legittimità dell’originario avviso di accertamento.
7. In ordine alle spese di lite, occorre dare atto altresì che nel ricorso promosso dalla società questa Corte ne ha disposto la compensazione in ragione della soccombenza reciproca. Reciprocità che difetta nel presente giudizio per non aver l’Avvocatura dello Stato promosso ricorso incidentale.
Le spese seguono dunque la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in €. cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.
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