CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2020, n. 7291 – In tema di riscossione delle imposte l’Agenzia delle Entrate è obbligata a comunicare al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicché l’omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione