CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2022, n. 30515
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo – Contestazione – Omessa pulizia dei bagni della palestra – Comportamento gravemente negligente e recidivo – Onere probatorio
Rilevato che
1. Il Tribunale di Modena confermava il provvedimento emesso nella fase sommaria di rigetto delle domande proposte da D. H. nei confronti di C.D.S. soc. coop. con riferimento alla illegittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato alla lavoratrice il 14/5/2015.
2. La Corte d’appello di Bologna, decidendo sul reclamo della lavoratrice, rilevava che, contrariamente a quanto affermato in sentenza dal Tribunale, nella lettera di contestazione degli addebiti del 2 aprile 2015 era stato contestato esclusivamente l’episodio del 28 marzo 2015, relativo alla omessa pulizia dei bagni presso la palestra C., episodio rimasto non dimostrato per assenza di allegazioni probatorie al riguardo, mentre il “comportamento gravemente negligente e recidivo” cui si faceva riferimento nella lettera non integrava una contestazione ulteriore e diversa rispetto a quella specificamente censurata poiché relativa ad episodi, di cui avevano riferito le prove testimoniali, autonomamente sanzionati. Oltre alla carenza dovuta all’assoluta genericità della formulazione, quindi, era da escludere la sussistenza di un addebito per sommatoria senza un nuovo fatto provato che si aggiunga ai precedenti, altrimenti incorrendosi in un’inammissibile ipotesi di ne bis in idem.
6. Avverso la sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria.
7. Controparte si è costituita con controricorso.
Considerato che
1.Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 n. 5 c.p.c., vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia per mancato esame di elementi probatori, confermativi della mancata pulizia dei bagni della palestra C. il 27/2/2015, elementi che indica nella confessione contenuta nel ricorso introduttivo, contenente esplicita ammissione dell’addebito, nelle testimonianze acquisite da testi dedotti dalla lavoratrice, nelle fotografie, nel tenore letterale dei capitoli dedotti dalla società, dai quali trarre prova per presunzioni.
1.2. Il motivo difetta di specificità, in assenza di precisa indicazione, localizzazione e trascrizione degli elementi che sarebbero stati trascurati, sollecitando, inoltre, un sindacato ulteriormente inammissibile ai sensi del testo novellato dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, che veicola il vizio motivazionale attraverso l’omesso esame di un fatto, inteso in senso storico fenomenico, neanche dedotto nel ricorso in esame, il quale si appunta, invece, sulla presunta mancata considerazione di mezzi istruttori (Cass., S.U. n. 8053 del 2014 e successi conformi).
2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416 e 115 c.p.c. in relazione agli oneri di prova facenti capo alle parti nei giudizi di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, rilevando che il convenuto ha l’onere di contestare i fatti affermati dalla controparte e che nel caso in disamina la lavoratrice aveva contestato l’insussistenza della condotta sanzionabile solo con il ricorso, non nelle giustificazioni orali e nel ricorso nella fase sommaria.
2.2. Anche detto motivo è privo di fondamento, poiché, premessa l’irrilevanza del contenuto delle lettere stragiudiziali ai fini della non contestazione, istituto avente valenza esclusivamente processuale, la censura nel resto è inammissibile in difetto di puntuale allegazione e trascrizione delle difese approntate dalla lavoratrice nella fase sommaria.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo perché nella raccomandata a mano, precedente alla contestazione dell’addebito, era stato indicato il comportamento recidivante.
3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, poiché non rileva la raccomandata preventiva e informale, assumendo rilevanza esclusivamente la contestazione inserita nell’ambito del procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento, mentre il rilievo attinente alla non rispondenza al vero della circostanza, affermata in sentenza, secondo la quale tutti gli addebiti erano stati già contestati, riguardando un punto ad abundantiam della motivazione, sorretta dall’affermata genericità della contestazione al riguardo, non assume, del pari, il carattere della decisività.
4. Per le stesse ragioni, legate all’esistenza di altra non censurata ratio decidendi, va respinto il motivo sub 4, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 604/1966, dell’art. 2104 cod. civ. e 45 e 48 lett. g) del CCBL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi, riguardante gli addebiti integranti la condotta della lavoratrice pregressa rispetto all’episodio principale oggetto di contestazione.
5. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 4.000,00 per compensi, € 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.