CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1232 – Il contribuente che, in relazione alla medesima operazione straordinaria, abbia beneficiato dell’agevolazione di cui alla legge n. 296 del 2006 (cd. bonus aggregazioni), può optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui residui maggiori valori eventualmente presenti in bilancio e non riconosciuti fiscalmente, in quanto eccedenti l’ammontare massimo di 5 milioni di eur