CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 settembre 2018, n. 22629
Accertamento di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica – Stipulazione di contratti di lavoro autonomo – Indici della subordinazione – Attività in cui il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e l’autonomia qualificanti la prestazione e per la natura prettamente intellettuale – Stabile disponibilità del lavoratore, pur nella discontinuità delle richieste di prestazione, ad eseguire le istruzioni dell’editore
Rilevato
che, con sentenza del 14 aprile 2016, la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del primo giudice, rigettava la domanda proposta da R.C. nei confronti della RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a. (d’ora in avanti: RAI) ed intesa all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica dal settembre 2003 al 25 maggio 2011 (nonostante la stipulazione di contratti di lavoro autonomo come autrice dei testi per le trasmissioni “O.S.” e “L.V.”) con inquadramento professionale come redattrice ordinaria e conseguente condanna della società al pagamento in suo favore della somma di euro 108.170,93 a titolo di differenze retributive e contributi previdenziali ed assistenziali all’INPGI o, in subordine, con inquadramento quale programmista regista di I livello e condanna della RAI alle differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio;
che, ad avviso della Corte territoriale, dalla espletata istruttoria e contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non erano emersi elementi sufficienti a provare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche a voler tenere conto della peculiarità della natura di attività intellettuale e creativa prestata dalla C.;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la C. affidato a quattro motivi cui resiste la RAI con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.: la ricorrente insiste, dissentendo dalla proposta del relatore, per l’accoglimento del ricorso; la resistente chiede il rigetto del ricorso;
Considerato
che:
– con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 2094 cod. civ. e 2 del CCNL Giornalisti dell’11 aprile 2001 (in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) per avere il giudice del gravame escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la RAI facendo applicazione dei criteri di accertamento della subordinazione propri delle prestazioni di natura intellettuale in genere anziché di quelli specifici dell’attività giornalistica;
– con il secondo motivo, in subordine, viene dedotta nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 276 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. e, più in generale, dei criteri di logica giuridica che regolano l’ordine di esame delle questioni sottoposte alla decisione per avere la Corte di appello esaminato, in via prioritaria, il motivo di gravame relativo alla natura subordinata del rapporto mentre lo stesso andava deciso solo all’esito di quello riguardante la natura giornalistica della prestazione incidendo quest’ultima sulla individuazione dei criteri da adottare per valutare la sussistenza o meno della subordinazione;
– con il terzo mezzo si lamenta, in ulteriore subordine, falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ. con riferimento ai criteri di valutazione della subordinazione applicabili alle prestazioni intellettuali in genere ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.);
– con il quarto motivo viene dedotta la nullità della sentenza per violazione del principio iura novit curia con riferimento agli artt. 61 e 69 d.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 del 2003 ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.) in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere la domanda facendo applicazione del disposto dell’art. 69 del d.Lgs. n. 276/2003 secondo cui i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto ai sensi dell’art. 61, primo comma, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla della loro costituzione;
– che i primi tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati avendo il giudice dell’appello valutato la ricorrenza degli indici propri della subordinazione tenendo presente i criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alle attività in cui il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa e per la natura prettamente intellettuale dell’attività stessa, ciò anche con riferimento all’attività giornalistica (come dimostrato dalle decisioni di questa Corte richiamate in motivazione, in particolare, la sentenza 7 ottobre 2013 n. 22785 concernente i criteri di individuazione della subordinazione nel lavoro giornalistico), considerando ai fini dell’individuazione del vincolo di subordinazione il particolare rilievo da attribuire all’inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell’organizzazione dell’impresa. Peraltro, vale ricordare che nell’ambito del rapporto di lavoro giornalistico, il vincolo della subordinazione assume una specifica configurazione oltre che per la natura squisitamente intellettuale delle prestazioni anche per il carattere collettivo dell’opera redazionale, la particolarità dell’orario di lavoro ed i vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie. In conseguenza, lo stesso va ravvisato essenzialmente nella stabile disponibilità del lavoratore – pur nella discontinuità delle richieste di prestazione – ad eseguire le istruzioni dell’editore, ad apportare modifiche ed aggiustamenti ai propri elaborati in funzione delle esigenze redazionali e sulla base delle indicazioni del responsabile del servizio a destinare gli elaborati stessi ad una rubrica specificamente voluta dal responsabile stesso; deve, per contro, ravvisarsi un rapporto di lavoro autonomo (per il quale non è prevista alcuna ingerenza del committente nell’esecuzione della prestazione) quando venga prestabilita una unica fornitura, anche se scaglionata nel tempo, con unica retribuzione, magari subordinata ad una valutazione di gradimento e commisurata alla singola prestazione (cfr. in argomento, Cass. 10 aprile 2000, n. 4533; id. 20 agosto 2003, n. 12252; 9 aprile 2004, n. 6983; 7 settembre 2006, n. 19231; 12 febbraio 2008, n. 3320; 29 agosto 2011, n. 17723).
Orbene, dalla lettura della impugnata sentenza emerge che la Corte di appello ha rilevato come dalla espletata istruttoria non fosse emerso l’inserimento continuativo ed organico della C. nell’organizzazione aziendale ma la sua libertà nell’organizzare il proprio lavoro in relazione alle puntate dei programmi televisivi rispetto ai quali prendeva parte alle riunioni di redazione al solo fine di essere informata circa gli argomenti trattati nella puntata ed i temi da approfondire senza ricevere direttive di alcun tipo, il non essere tenuta a giustificare le assenze, l’avere la possibilità di utilizzare i computer, la scrivania le stampati messe a disposizioni dall’azienda ma senza avere una postazione a lei assegnata, l’essere retribuita in base alle puntate realizzate e non con cadenza fissa e stabilita. In effetti il giudice del gravame ha tenuto conto dell’elemento creativo, proprio dell’attività intellettuale che attenua ma non è sufficiente ad eliminare la posizione di subordinazione, che sussiste purché non difetti la detta continuità delle prestazioni, intesa come disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni del datore di lavoro, persistenti anche negli intervalli tra una prestazione e l’altra (così Cass. 27 settembre 1991, n. 10086; id. 18 febbraio 1993, n. 1989; 10 marzo 1994, n. 2352; 28 luglio 1995, n. 8260);
che il quarto motivo è inammissibile perché la questione relativa al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 69 del d.Lgs. n. 276 del 2003 non risulta essere mai stata posta nei precedenti gradi di merito ed avrebbe dovuto essere oggetto di una specifica domanda intesa alla declaratoria di nullità dei contratti di lavoro conclusi per mancanza di uno specifico progetto. Peraltro, vale ricordare che nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello” (v. Cass. 5 luglio 2002 n. 9812, Cass. 9 dicembre 1999 n. 13819, più di recente Cass. n. 2443 del 08/02/2016);
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della Rai;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi);
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 settembre 2021, n. 24078 - In ordine alla sussistenza di un rapporto giornalistico di tipo subordinato per l'accertamento del vincolo di subordinazione, non può essere attribuita eccessiva rilevanza alla circostanza…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 giugno 2019, n. 15611 - Costituisce attività giornalistica - presupposta, ma non definita dalla legge 3 febbraio 1963 n. 69 sull'ordinamento della professione di giornalista - la prestazione di lavoro intellettuale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 aprile 2022, n. 12907 - La competenza per territorio può essere determinata anche con riguardo alla dipendenza dell'azienda ove il lavoratore presta effettivamente servizio. In tema di lavoro giornalistico, ai sensi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 novembre 2021, n. 35993 - Nell'accertamento della natura giuridica del rapporto di lavoro l'elemento dell'assoggettamento, ove non sia agevolmente apprezzabile a causa delle peculiarità delle mansioni (e, in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 aprile 2022, n. 12919 - Ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale - nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 febbraio 2022, n. 3967 - Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato alle prestazioni di natura intellettuale, che mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…