CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 luglio 2021, n. 21365
INPS – Riliquidazione della pensione – Domanda – Inclusione degli emolumenti extramensili relativi ai periodi di contribuzione figurativa
Rilevato che
1. con sentenza n. 554 del 2015, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS a pagare ad A.S. le differenze rivenienti dalla riliquidazione della pensione da lui goduta con l’inclusione, nella relativa base di calcolo, degli emolumenti extramensili relativi ai periodi di contribuzione figurativa dovuta al collocamento in cassa integrazione guadagni;
2. avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese M.P., con controricorso;
Considerato che
3. con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto l’ammissibilità dell’appello proposto dall’odierno controricorrente nonostante non contenesse censure attinenti alla motivazione della sentenza impugnata;
4. con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c. per avere la Corte di merito rassegnato, a sostegno dell’accoglimento della domanda, una motivazione meramente apparente;
5. con riguardo al primo motivo, va rilevato che, mentre il primo giudice aveva accertato che «l’INPS ha provveduto ad includere le mensilità aggiuntive nella base retributiva di riferimento per la liquidazione del trattamento di integrazione salariale», di talché, «non avendo il ricorrente fornito specifiche contestazioni e deduzioni in ordine alle modalità di calcolo della contribuzione figurativa, deve concludersi per l’infondatezza della domanda» (così la sentenza di primo grado, debitamente trascritta a pag. 5 del ricorso per cassazione), l’atto di appello, dopo aver richiamato il disposto dell’art. 8, l. n. 155/1981, e ribadito «che non possono esserci criteri differenti per calcolare il valore retributivo a seconda che si tratti di emolumenti mensili o extramensili», ha affermato che «è assolutamente fuorviante la tesi dell’INPS che vorrebbe escludere la pensione del pensionato dal campo di applicazione del principio posto dalla Corte di cassazione n. 16313/04 e successive analoghe, muovendo dalla circostanza che né nell’anno solare in cui sono collocati i contributi figurativi né nell’anno precedente vi sia alcun contributo da lavoro dipendente con retribuzione effettiva» (ibid., pagg. 6-7), illustrando poi, in diritto, le ragioni per cui la tesi dell’Istituto andrebbe disattesa (ibid., pagg. 7-8);
6. risulta per tabulas che il contenuto dell’atto di appello non muove alcuna specifica doglianza nei confronti dell’accertamento del giudice di prime cure secondo cui gli emolumenti extramensili di cui si discute sarebbero già stati inclusi nella base di calcolo del trattamento pensionistico, diffondendosi su questioni di diritto per nulla pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata;
7. questa Corte, già anteriormente alla novella dell’art. 342 c.p.c., aveva consolidato il principio secondo cui l’atto di appello, che contenga motivi di gravame non aderenti alle questioni dibattute e decise in primo grado, non è idoneo a conseguire lo scopo del riesame e della riforma della pronuncia impugnata e dev’essere pertanto dichiarato inammissibile (Cass. S.U. n. 3465 del 1977 e numerose successive conformi);
8. tale principio va a fortiori ribadito a seguito della novella apportata agli artt. 342 e 434 c.p.c. dal d.l. n. 83/2012 (conv. con l. n. 134/2012), richiedendosi, ai fini dell’ammissibilità del gravame, che l’appello contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, trattandosi pur sempre di revisio prioris instantiae (così, tra le più recenti, Cass. n. 13535 del 2018);
9. rimane assorbito il secondo motivo di censura;
10. non avendo il giudice d’appello rilevato l’inammissibilità del gravame, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3°, secondo periodo, cod.proc.civ., dal momento che il processo non poteva essere proseguito;
11. la parte controricorrente va conseguentemente condannata a rifondere all’INPS le spese del giudizio di appello e di cassazione, liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proseguita e condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in € 2.000,00, e di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.