CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23765
Contratti di somministrazione plurimi – Sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Regime di decadenza dall’impugnazione – Retroattività della nuova disciplina – Non sussiste
Rilevato che
La Corte d’Appello di Milano con sentenza resa pubblica il 25/7/2016 in riforma della pronuncia del giudice di prima istanza, dichiarava l’illegittimità dei contratti di somministrazione di lavoro dedotti in giudizio, intercorsi tra A.F.M. e la società P., la sussistenza fra le stesse di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dalla decorrenza del primo dei sei contratti di somministrazione inter partes intercorsi a far tempo dal 2/1/2007 con le relative sedici proroghe, condannando per l’effetto la resistente utilizzatrice al ripristino del rapporto di lavoro ed alla corresponsione, in favore del lavoratore, dell’indennità ex art. 32 l. 183/2010 nella misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori di legge.
La Corte distrettuale, per quanto ancora qui rileva, perveniva a tali conclusioni sul preliminare rilievo della infondatezza dell’eccezione di decadenza sollevata dalla società in riferimento alla impugnazione dei contratti proposta dal lavoratore con ricorso giudiziale depositato in data 29/1/2013.
Nel dare continuità ad un orientamento espresso in sede di legittimità, osservava che in tema di somministrazione di lavoro, il regime di decadenza di cui al novellato art. 6 l. 604/66 esteso dall’art. 32 c.4 l. 183/2010 si applicava ai soli contratti di somministrazione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa (24/11/2010) e non anche a quelli che – come nella fattispecie scrutinata – erano già scaduti a tale data. Quanto al merito, argomentava in ordine alla mancanza di prova relativa alla effettività delle esigenze produttive sottese alla stipula dei contratti di lavoro in somministrazione oggetto di vaglio.
Avverso detta sentenza la società P. ha proposto ricorso per cassazione, affidando l’impugnazione a plurimi motivi illustrati da memoria. F.A.M. ha resistito con controricorso spiegando ricorso incidentale condizionato sostenuto da due motivi al quale la società ha opposto difese con controricorso.
Considerato che
1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 32 l. 183/2010, degli artt. 20, 27 e 29 d. Igs. n. 276/2003, dell’art. 1 d. Igs. n. 368/2001, dell’art. 12 disp. legge in generale in relazione all’art. 360 comma primo n.3 c.p.c.
Si critica la statuizione con la quale i giudici del gravame hanno ritenuto non applicabile il regime decadenziale sancito dall’art. 32 l. 183/2010, per essere i contratti scaduti anteriormente alla entrata in vigore della disposizione richiamata, argomentandosi, per contro, che una interpretazione sistematica della norma e la ratio che la ispira, inducono a ritenere applicabile la richiamata disposizione, anche ai contratti di somministrazione conclusi in detto arco temporale; ed a sostegno della censura si richiamano i più recenti approdi ai quali è pervenuta questa Corte di legittimità sulla delibata questione, rimarcandosi che i contratti, intercorsi fra le parti erano stati impugnati, tardivamente, solo il 29/1/2013.
2. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 20, e 27 d. Igs. n. 276/2003, degli artt.1362 e 2697 c.c. in relazione all’art.360 comma primo n.3 c.p.c.
Ci si duole che la Corte di merito abbia ritenuto illegittimi i contratti stipulati inter partes, per non avere la società adempiuto all’onere probatorio sulla stessa gravante in ordine alle esigenze sottese alla stipulazione dei contratti.
3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art.20 d.lgs. n.276/2003, degli artt.2697 c.c., 112, 115 e 116, 416 e 420 c.p.c. in relazione all’art.360 comma primo n.3 c.p.c.. La critica attiene alla questione della mancata dimostrazione del rispetto del limite percentuale di assunzione mediante lavoro somministrato.
4. La quarta critica attiene alla violazione e falsa applicazione dell’art. 32 c.5 e 6 l. 183/2010 in relazione all’art.360 comma primo n.3 c.p.c. criticandosi la quantificazione dell’indennità spettante al lavoratore nella misura di 12 mensilità.
5. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
Deve osservarsi in via di premessa, che l’art. 32 commi 1-4 della legge n.183 del 2010, nel modificare l’assetto normativo dettato dall’art. 6, commi 1 e 2, della legge 15 luglio 1966 n. 604, ha esteso il regime delle decadenze a fattispecie che prima della legge 183 non ne erano toccate, compresa, per quel che qui interessa, la fattispecie dei contratti di lavoro in somministrazione.
Sotto la dicitura “Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato” il legislatore è intervenuto per modificare, in primo luogo, ed in via generale, la disciplina dell’impugnazione dei licenziamenti. E’ stato introdotto, accanto al termine di decadenza di sessanta giorni per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, già esistente, un ulteriore termine di duecentosettanta giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale. Tali termini sono stati successivamente modificati dalla legge 28 giugno 2012 n. 92 rispettivamente in novanta e centottanta giorni.
L’art. 32 della legge n. 183 del 2010, poi, nei commi da 2 a 4, estende questa nuova disciplina, formulata mediante la riscrittura dell’art. 6 cit., ad una serie di altre ipotesi e cioè “anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento” (secondo comma), nonché (commi 3 e 4) ad altre forme contrattuali ed atti datoriali.
Dispone in particolare l’art. 32 co. 4° legge n. 183/10: “Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:
a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di. entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.”
6. Il possibile decorso di un termine apprezzabilmente ampio tra l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento (da effettuarsi entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso anche secondo il previgente art. 6 della L. n. 604 del 1966) e l’azione giudiziaria ovvero l’insussistènza di limiti temporali (in caso di azioni imprescrittibili) potevano configurare situazioni prolungate di assoluta incertezza per le parti, che il legislatore ha ritenuto di disciplinare mediante l’introduzione di un doppio regime di decadenza esteso ad una serie di ipotesi, assetto più severo che è stato bilanciato da un congruo differimento dell’efficacia della novella (D.L. n. 225 del 2010), senza che si possa ravvisare – in tale bilanciamento – un regolamento irrazionale delle due contrapposte esigenze (garanzia di una sollecita definizione delle controversie, da una parte, ed affidamento a fruire del termine prescrizionale, dall’altra).
Invero, come sottolineato da questa Corte (cfr. S.U. 14/3/2016 n. 4913, Cass. 29/11/2016 n.24258, Cass. 28/9/2018 n.23619 ed in motivazione, Cass. 7/1/2019 n.160), proprio la disciplina contenuta nel D.L. n.225 del 2010 consente di applicare il nuovo regime decadenziale a fattispecie (licenziamenti o altre ipotesi regolate dall’art. 32 I. n. 183 del 2010) intervenute prima del 24.11.2010, in quanto la rimessione in termini al 31.12.2011 risponde alla “ratio legis” di risolvere, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione “ex novo” del suddetto termine di decadenza.
La soluzione adottata nel caso di specie, concernente i contratti di somministrazione stipulati o conclusi anteriormente all’entrata in vigore dell’art.32 legge n.183/10 (24/11/2010), si inquadra, pertanto, coerentemente, nell’ambito dell’orientamento di recente consolidato da parte di questa Corte che – superando l’iniziale diversamente articolata interpretazione della disposizione qui scrutinata e di cui la Corte di merito ha dato atto nel proprio percorso argomentativo – ha ritenuto applicabile ai licenziamenti e alle altre ipotesi regolate dall’art. 32 I. n. 183 del 2010, risalenti a periodo precedente il 24.11.2010, sia il nuovo regime decadenziale sia il differimento al 31.12.2011 disposto dal D.L. n, 225 del 2010, proprio in ragione del bilanciamento compiuto dal legislatore fra esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e difesa del lavoratore, oltre che della ulteriore considerazione alla cui stregua l’introduzione del nuovo termine di decadenza con efficacia “ex nunc” non determina una violazione degli artt. 24 Cost., 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE o 6 e 13 della CEDU, essendo stato assicurato un ambito temporale quantitativamente congruo per la conoscibilità della nuova disciplina, attesa la proroga disposta “in sede di prima applicazione” dal citato comma 1-bis (vedi Cass.27/3/2017 n.7788).
Questo compendio normativo peraltro, come si è avuto modo di osservare, non importa una retroattività propriamente detta del regime decadenziale approntato, ma soltanto l’assoggettamento d’un diritto, già acquisito, ad un tèrmine di decadenza per il suo esercizio. Invero, secondo risalente insegnamento di questa Corte (v. Cass. n. 2705/82; Cass. n. 2743/75), si può parlare di retroattività normativa quando una disposizione di legge introduca, per fatti e rapporti già assoggettati all’imperio di una legge precedente, una nuova disciplina degli effetti esauritisi sotto la legge anteriore (con l’eccezione data dal limite della cosa giudicata), ovvero una nuova disciplina di tutti gli effetti di un rapporto posto in essere prima dell’entrata in vigore della nuova norma, senza distinzione tra effetti verificatisi anteriormente o posteriormente alla nuova disposizione.
7. Non sussiste, invece, retroattività ove la nuova norma disciplini gli atti di un procedimento, anche se riguardanti eventi ed effetti sostanziali già compiuti e si tratti della sua applicazione agli atti da compiere, oppure – ed è questa l’ipotesi che qui viene in rilievo – quando la nuova norma disciplini status, situazioni e rapporti che, pur costituendo lato sensu effetti di un pregresso fatto generatore (previsti e considerati nel quadro di una diversa normativa), siano distinti ontologicamente e funzionalmente (indipendentemente dal loro collegamento con detto fatto generatore), in quanto suscettibili di una nuova regolamentazione mediante l’esercizio di poteri e facoltà non consumati sotto la precedente disciplina (così in motivazione, Cass. 8/2/2016 n.2420).
È – quest’ultimo – il caso dell’introduzione d’un termine di decadenza ove prima non ve ne erano, come nella vicenda in oggetto, in cui il potere d’azione, era indubbiamente già sorto prima dell’entrata in vigore dell’art. 32 co, 4° legge n. 183/10, ma non si era ancora consumato (non essendosene verificata rinuncia o prescrizione alcuna né essendo intervenuto un giudicato a riguardo).
Alla stregua delle sinora esposte argomentazioni, deve, quindi, affermarsi che la decadenza di cui all’art. 32 comma 4, della L. n.183 del 2010, e la conseguente proroga di cui al comma 1 bis del medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima della data di entrata in vigore della legge stessa.
La pronuncia impugnata, non si è conformata all’enunciato principio di diritto e va pertanto cassata in accoglimento del primo motivo – restando assorbiti logicamente gli ulteriori motivi ed il ricorso incidentale condizionato – con rinvio alla Corte d’appello designata in dispositivo che, attenendosi al principio di diritto innanzi enunciato, procederà allo scrutinio delle questioni attinenti ai contratti considerati ed alle relative proroghe, provvedendo anche in ordine alle spese inerenti al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 luglio 2020, n. 14360 - In tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, e la conseguente proroga, di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, si applicano…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 settembre 2022, n. 27970 - In tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, che l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estenda ai contratti precedenti,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 ottobre 2022, n. 29570 - In tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato, il decreto legislativo n. 81 del 2015, in continuità con la legge n 92 del 2012 e con il decreto legge n 34 del 2014, ha eliminato…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 febbraio 2020, n. 5037 - In tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 novembre 2022, n. 35080 - In quanto di intermediazione della cooperativa sociale nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 novembre 2020, n. 24211 - In tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…