CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 agosto 2018, n. 21314
Imposte dirette – IRPEF e IRPEG – Tributi locali – ILOR – Compensi – Royalties percepite in Italia da una società con sede negli Usa
Ritenuto in fatto
La società B.M.S.C., con sede negli Stati Uniti, ricorreva avverso il silenzio rifiuto dell’Intendenza di Finanza di Latina opposto alla istanza di rimborso dell’imposta Ilor per gli anni d’imposta 1984 e 1985, da essa versata sulle royalties percepite da licenziatari italiani.
La Commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso ed avverso la decisione proponeva appello l’Ufficio, eccependo che il rimborso non era dovuto in quanto la Convenzione stipulata in data 30/3/1955 ed approvata con legge 943/1956 tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America prevedeva, con riferimento alle royalties percepite in Italia da una società con sede negli U.S.A., l’esclusione soltanto per l’Irpef e per l’Irpeg, ma non per l’Ilor.
La Commissione tributaria di secondo grado rigettava l’appello motivando che “i compensi corrisposti a titolo di royalties a soggetti non residenti, rientrando fra i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, sono da ritenersi esclusi dall’imposizione dell’Ilor per disposizione dell’art. 1 d.P.R. 599/1973 che disciplina il tributo”.
L’Ufficio ricorreva avverso la suddetta decisione richiamando le difese già svolte in secondo grado, mentre la contribuente, facendo presente che l’appello dell’Ufficio era stato proposto esclusivamente per il rimborso relativo all’anno 1984, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine al rimborso dell’imposta relativo all’anno 1985 e ribadiva tutte le difese poste a sostegno del diritto al rimborso.
La Commissione tributaria centrale, rilevando preliminarmente che l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado risultava presentato soltanto in relazione all’anno 1984 e che erano decorsi i termini per la impugnazione in relazione all’anno 1985, dichiarava cessata la materia del contendere per l’anno 1985 e dovuto il relativo rimborso.
Con riguardo all’anno d’imposta 1984, rigettava il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, sul presupposto che in virtù della doppia imposizione, richiamata nelle note di scambio tra Italia ed Usa del 13/12/1974, i redditi da royalties corrisposti da residenti italiani a società con sede negli USA e prive di stabile organizzazione in Italia, non erano soggetti ad Ilor.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la suddetta sentenza con due motivi.
La contribuente non ha svolto attività difensiva.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 306 cod. proc. civ., nonché degli artt. 22 e 26 del d.P.R. 636/1972, 342 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
Lamenta che la decisione è errata, in quanto la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado aveva per oggetto il rimborso dell’Ilor relativo ad entrambe le annualità e, conseguentemente, dinanzi alla Commissione tributaria centrale l’impugnazione riguardava i due periodi di imposta, tanto che erano state reiterate le difese che erano comuni ad entrambi gli anni d’imposta.
1.1. La censura è fondata.
1.2. Anche se il ricorso dinanzi alla Commissione tributaria centrale reca nell’oggetto e nella intestazione a pag. 1) la seguente frase “Appello contro la decisione n. 423 del 14/2/1996 della Commissione tributaria di secondo grado di Latina Sez/3° SOC. B.M.C. ILOR/84. Con decisione n. 423 del 14/2/1996 la Commissione tributaria di 2.° grado di Latina ha disposto il rimborso dell’imposta Ilor/84 a favore della società in oggetto”, la Agenzia delle Entrate ha espressamente evidenziato di chiedere l’annullamento della decisione, esponendo le ragioni giuridiche su cui si fondava l’impugnazione.
Poiché la decisione di secondo grado, come emerge dalla sentenza n. 423 del 14/2/1996, riguardava entrambe le annualità di imposta, risulta evidente che il ricorso proposto dall’Ufficio investiva sia l’anno 1984 che l’anno 1985. Conseguentemente, non può ritenersi, come erroneamente statuito dalla Commissione tributaria centrale, che si sia formato un giudicato interno per mancata impugnazione in relazione al rimborso relativo all’anno 1985 e la sentenza va pertanto cassata nella parte in cui si dichiara cessata la materia del contendere per l’anno 1985 e dovuto il rimborso dell’imposta versata per detta annualità.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 599/1973, anche in combinato disposto con l’art. 25, ultimo comma, del d.P.R. 600/73, come modificato dall’art. 43 del d.P.R. 897 del 1980, con l’art. 19, comma 1, d.P.R. 597/1973 come integrato dall’art. 31 d.P.R. 897/1980 e con l’art. 8 della Convenzione Italia-Usa del 30/2/1955, resa esecutiva con I. 9 luglio 1956, n. 343, ed allo scambio di note diplomatiche tra Italia ed Usa in data 13/12/1974, approvato con I. 9 aprile 1977 n. 233.
Ad avviso della Agenzia delle Entrate, la sentenza impugnata si pone in contrasto con i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza del 20/11/2003 n. 17632.
2.1. Il motivo di ricorso, inerente la questione della assoggettabilità ad Ilor, nel periodo anteriore alla stipulazione della convenzione italo americana contro le doppie imposizioni (Convenzione di Roma del 17 aprile 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 11 dicembre 1985, n. 763), è fondato.
2.2. In applicazione dei principi affermati da questa Corte (Cass. Sez. U., n. 17632 del 20/11/2003; n. 7416 del 31/3/2011; n. 28689 del 3/12/2008; n. 16707 del 23/7/2014), le “royalties” percepite in Italia da una società con sede negli Usa, nel vigore della disciplina transitoria di cui allo scambio di note intervenute tra i due Stati il 13 dicembre 1974 ed approvato con legge 6 aprile 1977, n. 233 (prima della Convenzione di Roma del 17 aprile 1984, ratificata e resa esecutiva con la legge 11 dicembre 1985, n. 763), si sottraggono all’Irpef ed all’Irpeg, ma non all’Ilor, la quale, pertanto, è dovuta, dato che l’art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, escludendone la debenza per i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, si riferisce ai proventi che effettivamente subiscano tale ritenuta, e non a quelli che, pur essendo ad essa astrattamente esposti, godano in concreto di esenzione; ed atteso altresì che, da un lato, la fonte convenzionale, nel prevenire la doppia imposizione, non si riferisce alla tassazione locale e, da un altro, che tale disciplina non contrasta neppure con il principio comunitario di non discriminazione in base alla nazionalità.
3. Nel caso di specie gli anni di imposta cui si riferiscono le istanze di rimborso della contribuente sono il 1984 ed il 1985, per cui resta confermato il regime transitorio sopra illustrato e non è applicabile la convenzione Italia-Stati Uniti firmata il 17 aprile 1984, entrata in vigore il 30/12/1985.
Per effetto del principio di diritto sopra richiamato, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata perché, in difetto di contraria previsione contenuta in accordi internazionali vincolanti per il nostro Stato, ha escluso l’assoggettamento ad Ilor delle royalties corrisposte alla contribuente, società statunitense priva di stabile organizzazione in Italia.
Il ricorso va, pertanto, accolto, risultando la infondatezza delle istanze, avanzate dalla contribuente, di rimborso dell’Ilor corrisposta sulle royalties percepite negli anni 1984 e 1985; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., può essere decisa nel merito con conseguente rigetto del ricorso proposto in primo grado dalla contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi su dette istanze.
Le spese relative alle fasi del giudizio di merito, in ragione delle alterne vicende del procedimento, possono essere integralmente compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative ai gradi del giudizio di merito.
Condanna la contribuente al rimborso, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
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