CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1133 depositata l’ 11 gennaio 2024
Tributi – Silenzio rifiuto – Rimborso – ILOR – Società di diritto statunitense – Assenza stabile organizzazione in Italia – Royalties – Oggetto del giudizio – Spettanza del diritto – Concreta assoggettabilità dei redditi a ritenuta alla fonte – Accoglimento
Fatti di causa
1. La società di diritto statunitense A.P. Inc., priva di stabile organizzazione in Italia, con istanze del 16.9.1985 domandava il rimborso dell’ILOR versata, a titolo prudenziale, sulle somme ricevute da società italiana a titolo di royalties, in relazione gli anni 1983 e 1984. L’Intendenza di Finanza opponeva il proprio silenzio rifiuto.
2. Maturate le condizioni di legge, la società impugnava il diniego tacito opposto alle sue istanze di rimborso, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Como. La contribuente sosteneva di avere diritto al rimborso perché il requisito dell’assoggettabilità a ritenuta delle somme ricevute a titolo di royalties deve essere valutato in astratto, e pertanto risultava integrato nel caso di specie, mentre l’Intendenza di Finanza replicava che la valutazione deve essere effettuata in concreto e, vertendosi in materia di royalties corrisposte da società italiana a società statunitense, stante il regime convenzionale vigente tra i due Paesi, nessuna ritenuta era stata operata e nessun introito aveva conseguito il fisco italiano. La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva, ritenendo che alla contribuente dovesse corrispondersi il rimborso richiesto.
3. L’Intendenza di Finanza spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che rigettava i ricorsi riuniti, confermando la decisione dei primi giudici.
4. Parte pubblica impugnava la decisione sfavorevole conseguita dalla CTR, innanzi alla Commissione Tributaria Centrale di Roma, che però dichiarava estinto il giudizio ai sensi dell’art. 3, comma 2 bis, del Dl n. 40 del 2010, perché la ricorrente aveva conseguito due decisioni favorevoli nei gradi di merito del giudizio.
5. Avverso la decisione assunta dalla CTC proponeva ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, e la Corte di legittimità accoglieva l’impugnativa, cassando con rinvio la pronuncia contestata, perché la normativa beneficiale ricordata non risulta applicabile in una controversia di rimborso.
6. La società riassumeva il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria della Lombardia la quale, ancora ritenendo che l’assoggettamento ad imposizione delle somme corrisposte a titolo di royalties dovesse valutarsi in astratto e non in concreto, accoglieva nuovamente l’istanza della contribuente e disponeva che le fossero corrisposti i rimborsi richiesti.
7. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione sfavorevole conseguita dalla CTR, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso la contribuente, che ha pure depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la violazione degli artt. 31 e 43 del d.P.R. n. 897 del 1980, e dell’art. 1, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 599 del 1973, per avere la CTR impugnata erroneamente ritenuto che “il meccanismo di esclusione da imposizione dell’ILOR previsto dall’art. 1, secondo comma, lettera c) del d.P.R. n. 599/1973 fosse operante anche nella fattispecie concreta oggetto del giudizio” (ric., p. 13).
2. Occorre preliminarmente rilevare che la società, nel suo controricorso, ha contestato l’inammissibilità del ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria, perché quest’ultima ha proposto l’impugnazione “fondando il suo ricorso su argomentazioni nuove … ragione per la quale il ricorso deve essere dichiarato inammissibile” (controric., p. 12).
2.1. La tesi sostenuta dalla contribuente non appare condivisibile. L’oggetto della causa è, sin dalla sua origine, la spettanza, o meno, del diritto della società a conseguire il rimborso richiesto. Nel suo ricorso per cassazione l’Ente impositore non amplia l’oggetto del giudizio, non richiede l’esame di fatti nuovi, ma propone argomenti di diritto a sostegno della sua prospettazione, introducendo difese che non incontrano le preclusioni processuali invocate dalla controricorrente.
3. Tanto premesso, questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di pronunciarsi ripetutamente sulla questione oggetto di causa e, decidendo a Sezioni Unite per risolvere i contrasti giurisprudenziali registratisi in materia, ha statuito che “le ‘royalties’ percepite in Italia da una società con sede negli USA, nel vigore della disciplina transitoria di cui allo scambio di note intervenute tra i due Stati il 13 dicembre 1974 ed approvato con la legge 6 aprile 1977, n. 233 (prima della Convenzione di Roma del 17 aprile 1984, ratificata e resa esecutiva con la legge 11 dicembre 1985, n. 763), si sottraggono all’IRPEF e all’IRPEG, ma non all’ILOR, la quale, pertanto, è dovuta, dato che l’art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, escludendone la debenza per i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, si riferisce ai proventi che effettivamente subiscano tale ritenuta, non a quelli che, pur essendo ad essa astrattamente esposti, godano in concreto di esenzione; ed atteso altresì che, da un lato, la fonte convenzionale, nel prevenire la doppia imposizione, non si riferisce alla tassazione locale e, da un altro, che tale disciplina non contrasta neppure con il principio comunitario di non discriminazione in base alla nazionalità“, Cass. S.U., 20.11.2003, n. 17632 (evidenza aggiunta).
3.1. Ricordato che il presente giudizio attiene ad una istanza di rimborso dell’ILOR con riferimento agli anni 1983 e 1984, può ancora segnalarsi come questa Corte regolatrice abbia pure specificato che “in tema di ILOR, i redditi percepiti in Italia, da una società con sede negli USA, dal 1° gennaio 1982 fino all’entrata in vigore della legge 11 dicembre 1985, n. 763, (che ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione di Roma del 17 aprile 1984), si sottraggono all’IRPEF e all’IRPEG, ai sensi della disciplina transitoria di cui allo scambio di note intervenute tra i due Stati il 13 dicembre 1974 ed approvato con la legge 6 aprile 1977, n. 233 (prima della Convenzione di Roma citata), ma non all’ILOR, la quale, pertanto, è dovuta; mentre quelli percepiti fino al 31 dicembre 1981 da società ed enti non residenti, privi di stabile organizzazione nello Stato, non sono assoggettabili ad ILOR, ove costituiscano una componente del reddito d’impresa“, Cass. sez. V, 2.12.2008, n. 28568.
3.2. Questo condivisibile orientamento giurisprudenziale è stato poi confermato anche più di recente, ribadendosi che “le “royalties” percepite in Italia da una società con sede negli USA, nel vigore della disciplina transitoria di cui allo scambio di note intervenute tra i due Stati il 13 dicembre 1974 ed approvato con la l. n. 233 del 1977 (prima della Convenzione di Roma del 17 aprile 1984, ratificata e resa esecutiva con la l. n. 763 del 1985), si sottraggono all’IRPEF e all’IRPEG, ma non all’ILOR, la quale, pertanto, è dovuta, dato che l’art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973, escludendone la debenza per i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, si riferisce ai proventi che effettivamente subiscano tale ritenuta, non a quelli che, pur essendo ad essa astrattamente esposti, godano in concreto di esenzione; ed atteso altresì che, da un lato, la fonte convenzionale, nel prevenire la doppia imposizione, non si riferisce alla tassazione locale e, da un altro, che tale disciplina non contrasta neppure con il principio comunitario di non discriminazione in base alla nazionalità“, Cass. sez. V, 29.8.2018, n. 21314.
3.3. Ancora, in considerazione delle ragioni della decisione adottata dai giudici di merito, sembra anche opportuno ricordare come si sia di recente ribadito che “la sentenza impugnata deve essere cassata, avendo erroneamente negato che le royalties corrisposte nell’anno 1983 da licenziatari italiani a società con sede negli USA e senza stabile organizzazione in Italia fossero soggette a ILOR, sul parimenti erroneo assunto che, a tale fine, occorresse avere riguardo non alla concreta assoggettabilità dei redditi a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ma alla mera assoggettabilità astratta a tale imposizione“, Cass. sez. V, 13.12.2021, n. 39518 (conf. Cass. sez. V, 28.1.2021, n. 1874).
Il motivo di ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta quindi fondato e deve essere accolto.
4. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, pronunciando ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso introdotto dalla contribuente.
5. In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali verificatesi nel passato in materia, appare corretto dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite dei gradi di merito del giudizio. La spese processuali del giudizio di cassazione seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia.
La Corte di cassazione,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigetta l’originario ricorso proposto dalla contribuente.
Compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito, e condanna la A.P. Inc., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.