CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1133 depositata l’ 11 gennaio 2024 – Le “royalties” percepite in Italia da una società con sede negli USA, nel vigore della disciplina transitoria di cui allo scambio di note intervenute tra i due Stati il 13 dicembre 1974 ed approvato con la l. n. 233 del 1977 (prima della Convenzione di Roma del 17 aprile 1984, ratificata e resa esecutiva con la l. n. 763 del 1985), si sottraggono all’IRPEF e all’IRPEG, ma non all’ILOR, la quale, pertanto, è dovuta, dato che l’art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973, escludendone la debenza per i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, si riferisce ai proventi che effettivamente subiscano tale ritenuta, non a quelli che, pur essendo ad essa astrattamente esposti, godano in concreto di esenzione; ed atteso altresì che, da un lato, la fonte convenzionale, nel prevenire la doppia imposizione, non si riferisce alla tassazione locale e, da un altro, che tale disciplina non contrasta neppure con il principio comunitario di non discriminazione in base alla nazionalità