Corte di Cassazione, ordinanza n. 20029 depositata il 13 luglio 2023 – Il rapporto tributario inerente al pagamento dell’imposta si svolge solo tra la Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori e ad esso è del tutto estraneo l’utente consumatore. L’imposta è perciò dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori, sicché soggetto passivo dell’imposta è il fornitore del prodotto