CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28795 depositata il 17 ottobre 2023 – L’obbligazione contributiva non si confonde con l’obbligo retributivo, infatti essa è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva ed ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente