CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 maggio 2018, n. 10771
Licenziamento – Inidoneità fisica permanente – Demansionamento – Mobbing – Accertamento
Fatti di causa
1. Con sentenza depositata il 15.12.2015 la Corte d’appello di Catanzaro, confermando la pronuncia del Tribunale di Cosenza, ha dichiarato legittimo il licenziamento intimato a P.P. il 30.3.2012 per inidoneità fisica permanente alle mansioni assegnate dal C.A. s.r.l. (collaboratore d’ufficio) nonché a diverse mansioni di tipo impiegatizio o manuali pesanti.
2. La Corte territoriale, ritenuta non reiterata la domanda di risarcimento del danno per mobbing respinta dal giudice di prime cure, ha rilevato che – a fronte dell’accertata inidoneità del P. allo svolgimento dei compiti di collaboratore d’ufficio e, più in generale, di mansioni impiegatizie comportanti relazioni con il pubblico – il lavoratore non aveva indicato eventuali mansioni inferiori a cui essere adibito, in relazione alle quali non aveva, comunque, espresso il proprio consenso al datore di lavoro, avendo, di contro, promosso un’azione giudiziaria per il demansionamento subito che era stata accolta con ulteriore accertamento del nesso causale sussistente tra tale demansionamento e l’insorgenza della grave patologia di “marcato disadattamento lavorativo e relazionale” sofferta dal lavoratore.
3. Il P. ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. La società ha depositato controricorso illustrato da memoria.
4. All’udienza, prima della relazione, il difensore di parte ricorrente ha depositato certificato di morte di P.P., procure speciali conferite dagli eredi dello stesso (F. P. e M.L. P.), atto di rinuncia del ricorso con, in calce, accettazione da parte del controricorrente.
Motivi della decisione
1. Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. (che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza, anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale – art. 391 c.p.c., comma 1, cit. – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della discussione in pubblica udienza. Cfr. Cass. S.U. n. 6407/2004, Cass. 11211/2004,1913/2008, 14138/2015).
2. Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale.
Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore.
3. Ne consegue che va dichiarata l’estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
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