CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 ottobre 2018, n. 24350
Licenziamento del Dirigente per passaggio di informazioni riguardanti lo stato della società – Accertamento dell’illecito – Mancanza di tempestività della contestazione
Fatti di causa
1. Con sentenza del 13.12.2016, la Corte di appello di Ancona respingeva il gravame principale proposto avverso la decisione del locale Tribunale, che aveva rigettato la domanda proposta da S.A., dirigente della società R. a r.l. di Loreto, ritenendo tardiva l’intera contestazione del licenziamento intimato da quest’ultima il 13.2.2013 e condannando la società al pagamento dell’indennità di preavviso determinata in 9,5 mensilità della retribuzione di fatto, oltre alla differenza di TFR, al pagamento dell’indennità supplementare pari ad 11,5 mensilità ed al pagamento di euro 2.055,00 quale compenso per lo svolgimento di attività di amministratore.
2. La Corte rilevava che relativamente ai fatti accaduti fino al luglio 2012 – e quindi alle spese imputate irregolarmente ad una diversa società del gruppo oppure per soddisfare esigenze personali – il potere disciplinare del datore di lavoro si fosse esaurito in ragione del lungo tempo trascorso sino alla contestazione.
3. Riteneva che diverso discorso andasse fatto per l’addebito riferito al passaggio di informazioni riguardanti lo stato della società alla T., ex dipendente della R. precedentemente licenziata, atteso che l’accertamento dell’illecito necessitava di specifiche e complesse indagini in relazione alle quali non poteva ritenersi la mancanza di tempestività della contestazione.
4. Aggiungeva che, in ogni caso, l’illecito addebitato al S. era insussistente, in quanto, in primo luogo, la frequentazione assidua tra i due dirigenti non portava all’automatica conclusione che il dirigente avesse posto in essere un comportamento contrario agli interessi della società datrice di lavoro e che anche la circostanza che il S. avesse fornito alla T. dati relativi ai bilanci della società, per consentirle di contrastare il provvedimento di risoluzione contrattuale adottato nei suoi confronti dalla società, non fosse espressione di grave violazione idonea a determinare il venir meno del legame fiduciario con il datore di lavoro, trattandosi di dati di pubblica conoscenza.
5. Neanche poteva ritenersi la giustificatezza del licenziamento, in quanto i fatti addebitati tempestivamente al S., oltre che caratterizzati da una certa genericità, erano risultati del tutto insussistenti ed era emerso un contrasto fra dirigenti di vertice culminato in una vera insofferenza manifestata nei confronti del S. in un periodo precedente di qualche mese le prime contestazioni verbali mosse dal legale rappresentante al lavoratore, che ne rendeva comprensibile l’irrogazione.
6. Veniva, invece, accolto il gravame incidentale del S. sia per quanto atteneva al calcolo dell’indennità di preavviso, avendo il predetto maturato un’anzianità che ne giustificava la determinazione in dieci mesi, e, per quanto riguardava l’applicazione di un criterio di omnicomprensività dell’indennità, doveva corrispondersi una differenza in più sul relativo trattamento, sia relativamente all’indennità supplementare, che andava commisurata, in relazione all’anzianità di servizio del dirigente ed alle dimensioni della società, in sedici mensilità, sia in relazione alla corresponsione del premio di produttività, sempre considerato parte integrante della retribuzione.
7. Di tale decisione domanda la cassazione la R. srl, affidando l’impugnazione a sei motivi, illustrati nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, cui resiste il S., con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, sono dedotte violazione e/o falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c. con riferimento alla pronuncia di rigetto della istanza di acquisizione di documenti nuovi e sopravvenuti, depositata telematicamente il 6.7.206 e reiterata all’udienza del 7 luglio 2016, e violazione dell’art. 134 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., nonché nullità dell’ordinanza per carenza assoluta di motivazione con riferimento alla disamina dei nuovi atti e documenti sottoposti al vaglio della Corte di merito, riguardanti un procedimento penale, per i quali si era dovuto attendere l’autorizzazione alla desecretazione da parte del P.M. e che prima non potevano essere prodotti stante il vincolo di segretezza degli atti di indagine. Si sostiene che gli atti del procedimento penale (costituiti per lo più da sommarie informazioni testimoniali) fossero liberamente valutabili in sede civile, senza che l’avvenuta archiviazione in sede penale per la tenuità del fatto elidesse l’offensività della condotta, integrante in astratto il delitto denunziato di truffa, che sarebbe stata da sola sufficiente a giustificare il licenziamento.
2. Con il secondo motivo, si denunzia violazione dell’art. 7 della legge 300/1970 e degli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., con riferimento alla pronunzia sulla tardività della contestazione disciplinare inviata al S. in data 25.1.2013 in relazione al punto 5 della medesima, ovvero l’utilizzo anomalo della carta di credito aziendale, rilevandosi come solo all’esito di una serie di verifiche, eseguite dopo avere appreso delle frequentazioni del S. con la T. e del passaggio di informazioni dal primo alla seconda, erano stati attivati controlli e poste in evidenza condotte decettive del S., mentre, prima delle stesse, non vi era alcun motivo per sottoporre le ricevute di pagamento del S. ad alcun controllo, non presentando le ricevute fiscali e gli scontrini anomalie né formali né sostanziali.
3. Violazione degli artt. 2105 e 2119 c.c. e del criterio della giustificatezza del licenziamento, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., viene ascritta alla decisione impugnata con riferimento alla negata compromissione dell’elemento fiduciario per avere il dirigente S. supportato la ex dipendente T. nella redazione del proprio ricorso avverso il licenziamento intimatole dalla R. srl.
4. Con il quarto motivo, ci si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento alla completa obliterazione delle risultanze testimoniali e documentali fondanti la violazione del vincolo fiduciario ed il conseguente recesso datoriale, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., e si lamenta violazione degli artt. 2105 e 2119 c.c., per errore di sussunzione delle risultanze istruttorie nell’ambito applicativo delle norme suddette. Si sostiene che la sentenza abbia ignorato la circostanza che il S. si avvaleva del proprio ruolo apicale, in funzione del quale aveva accesso ad informazioni riservate, per aiutare illecitamente e celatamente l’ex dirigente licenziata e che ciò abbia comportato una conseguente lesione degli interessi morali e materiali del datore di lavoro, tale da compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti e si afferma che la prova per testi abbia avallato la sussumibilità della fattispecie concreta nell’alveo dell’art. 2119 c.c.
5. Con il quinto motivo, sono denunziate violazione dell’art. 132 c.p.c. n. 4 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, con riferimento al considerevole compendio probatorio di cui al punto 4).
6. Infine, con il sesto motivo, si adducono violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 5, vizio di omessa valutazione della prova documentale con riferimento al rapporto di conflittualità con la sig.ra J.L..
7. Quanto alle censure formulate nel primo motivo, è sufficiente osservare che, in realtà, il giudice del gravame, a pag. 5 della sentenza, ha evidenziato come i documenti di spesa venivano registrati immediatamente dopo la effettuazione della stessa, dando modo così alla società di effettuare un controllo veloce e di riscontrare eventuali anomalie; peraltro, nulla esclude che i soggetti che hanno reso s.i.t. in sede penale potessero essere indicati come testi in sede civile dalla società e la motivazione addotta dalla Corte per respingere l’istanza di acquisizione dei documenti “sopravvenuti” è nel senso che dei relativi fatti si era ampiamente dibattuto e che i riscontri ulteriori non risultavano indispensabili. Ciò è in linea con quanto affermato a questa Corte, secondo la quale “È carattere tipico del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove già acquisite non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti. Peraltro, mentre deve esserci sempre la specifica motivazione dell’attivazione dei poteri istruttori d’ufficio ex art. 421 cod. proc. civ., il mancato esercizio di questi va motivato soltanto in presenza di circostanze specifiche che rendono necessaria l’integrazione probatoria” (cfr. Cass. 2.3.2006 n. 4611, Cass. 24.10.2007 n. 22305).
8. In ogni caso, la possibilità di ricavare dalle s.i.t. rese in sede penale solo argomenti di prova, liberamente valutabili nel contesto di altre risultanze probatorie, ne conforta la mancanza di indispensabilità ed ulteriormente di decisività, rivelandosi inammissibile ogni altra censura relativa alla violazione dell’art. 134 c.p.c., impropriamente richiamato. Ed invero, è la stessa sentenza a disattendere l’istanza di acquisizione di ulteriori documenti e la pronuncia sul punto non presenta carenza motivazionale, atteso che questa è ravvisabile quando la motivazione manchi del tutto, oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, atteso che, al di là di ogni valutazione sulla conformità ai principi applicabili in materia, la valutazione effettuata è idonea a dare contezza dell’iter logico argomentativo seguito dalla Corte del merito nel pervenire alla reiezione dell’istanza.
9. Il vizio di cui al secondo motivo viene prospettato come violazione di legge, laddove la censura attiene agli elementi del fatto che hanno indotto a ritenere tardiva una parte della contestazione disciplinare.
Prima ancora va rilevato che la censura non riporta in che termini analoga contestazione circa la ritenuta tardività anche della contestazione relativa all’utilizzo irregolare della carte di credito per spese non adeguatamente giustificate fosse stata avanzata nell’atto di gravame, sicché non può escludersene il carattere di novità che ne precluderebbe la proposizione per la prima volta nella presente sede.
Vanno, poi, richiamati i principi espressi da Cass. s. u. 30985 del 27.12.2017, che evidenzia come, in materia di licenziamento disciplinare, il principio dell’immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall’altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore – in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede – sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile. Inoltre, tra l’interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini in assenza di una obbiettiva ragione e il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, non può non prevalere la posizione di quest’ultimo, tutelata “ex lege”, senza che abbia valore giustificativo, a tale fine, la complessità dell’organizzazione aziendale (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 13167 dell’8.6.2009). Infine, il fondamento logico-giuridico della regola generale della tempestività della contestazione disciplinare non soddisfa solo l’esigenza di assicurare al lavoratore incolpato l’agevole esercizio del diritto di difesa, quando questo possa essere compromesso dal trascorrere di un lasso di tempo eccessivo rispetto all’epoca di accertamento del fatto oggetto di addebito, ma appaga anche l’esigenza di impedire che l’indugio del datore di lavoro possa avere effetti intimidatori, nonché quella di tutelare l’affidamento che il dipendente deve poter fare sulla rinuncia dello stesso datore di lavoro a sanzionare una mancanza disciplinare allorquando questi manifesti, attraverso la propria inerzia protratta nel tempo, un comportamento in tal senso concludente.
10. Il terzo motivo è privo di specificità, non essendo riportato nel corpo dello stesso il contenuto della lettera di contestazione e del recesso ed in ogni caso la questione del conflitto di interessi che avrebbe, secondo la ricorrente, impedito al S. di mantenere la funzione aziendale nel momento in cui il suo partner stava organizzando l’impugnativa giudiziale del licenziamento attiene a valutazioni di merito. Nella sentenza oggetto della presente impugnazione è stato evidenziato, con valutazione in fatto esaustiva, come i contatti tra i due soggetti si fossero mantenuti in un ambito di relazione normali e che lo scambio di opinioni era avvenuto senza che venissero comunicati dal S. dati della società che non fossero già pubblici; inoltre è stato anche affermato che il riferimento al nome (A.) del S. non fosse sicuro indice della riferibilità delle informazioni ricevute dalla T. proprio a costui e non piuttosto ad altro dirigente aziendale avente lo stesso nome.
Secondo i principi affermati da questa Corte, i concetti di giusta causa di licenziamento e di proporzionalità della sanzione disciplinare costituiscono clausole generali, vale a dire disposizioni di limitato contenuto, che richiedono di essere concretizzate dall’interprete tramite valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, a condizione però che la contestazione in tale sede contenga una specifica denuncia di incoerenza del giudizio rispetto agli “standards” esistenti nella realtà sociale e non si traduca in una richiesta di accertamento della concreta ricorrenza degli elementi fattuali che integrano il parametro normativo, accertamento che è riservato ai giudici di merito (cfr. Cass. 26.3.2018 n. 7426, Cass. 23.3.2018 n. 7305, Cass. 2.3.2011 n. 5095). Ed ancora, secondo l’ultima delle pronunce richiamate, “Le specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale”. Il motivo, per come articolato si inscrive proprio nell’ambito di una contestazione del giudizio di fatto espresso dalla Corte.
11. In ordine al quarto motivo, va osservato che la decisione impugnata si è fondata sulla accertata mancanza di comunicazione di dati sensibili e non conosciuti dell’azienda e sulla assoluta normalità del confronto avuto tra il S. e la T. circa la strada intrapresa dalla seconda per impugnare il licenziamento di cui era stata destinataria, ed una volta accertato ciò, sulla pretestuosità della motivazione del recesso, in realtà ricondotto a rapporti tesi con altri soggetti della dirigenza, idonea ad escludere la giustificatezza del licenziamento. A fronte di tale quadro ricostruttivo le osservazioni svolte dalla ricorrente non sono in linea con la nuova prospettazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. e per il resto la sussunzione dei fatti è contestata con riferimento a valutazioni fattuali del giudice del gravame, non sindacabili nella presente sede di legittimità.
12. Con riguardo al quinto motivo, valgono le medesime considerazioni espresse sub 8), e cioè che il vizio di mancanza di motivazione è riscontrabile solo quando lo stesso sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per mancanza di motivazione.
Mancanza di motivazione si ha quando la motivazione manchi del tutto, oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.
Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, atteso che, al di là di ogni valutazione sulla conformità ai principi applicabili in materia, la valutazione delle circostanze processuali effettuata è idonea a dare contezza dell’iter logico argomentativo seguito dalla Corte del merito nel pervenire alla soluzione adottata.
13. con riferimento all’ultimo motivo, va evidenziato come nello stesso si indicano circostanze fattuali a confutazione di quanto ritenuto dal giudice del gravame ed a supporto di diversa ricostruzione della vicenda, laddove anche il richiamo alla violazione dell’art. 116 c.p.c. sottintende che il giudice abbia disatteso,
valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione. Nessuna di tali situazioni è rappresentata nel motivo, sicché la relativa doglianza è mal posta. Nella specie, la violazione della norma denunciata è tratta, in maniera incongrua e apodittica, dal mero confronto con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito.
Di tal che la stessa – ad onta dei richiami normativi in essi contenuti – si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione.
14. Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso della società deve essere integralmente respinto.
15. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo:
16. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d. P.R. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R.
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