CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 aprile 2018, n. 8560 – Nel licenziamento disciplinare solo in ipotesi in cui le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale, ma nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell’applicazione, solo in questo caso le condotte devono essere previamente poste a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni dell’art. 7 st.lav