CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 aprile 2020, n. 7702
Licenziamento collettivo – Comunicazione finale della procedura – Mancata puntuale indicazione delle modalità di attuazione dei criteri legali di scelta dei lavoratori – Lavoratori in possesso dei requisiti soggettivi di età e contribuzione – interpretazione del contenuto dell’accordo aziendale
Fatti di causa
1. Adito da M.R.B., il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi della l. n. 92 del 2012, per contestare il licenziamento intimatogli dalla sua datrice di lavoro S. s.r.l. con lettera del 24.10.2015, con sentenza pubblicata il 13.2.2018, rigettava i ricorsi in opposizione del lavoratore e dell’azienda nei confronti dell’ordinanza pronunciata nella fase sommaria, dichiarando illegittimo il licenziamento, con condanna della società al pagamento, in favore del lavoratore, di un’indennità pari a 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, e dichiarando risolto il rapporto di lavoro alla data del 1.11.2015.
2. L’illegittimità del licenziamento veniva ritenuta dal Tribunale per la mancata puntuale indicazione, nella comunicazione finale della procedura in data 30.10.2015, delle modalità di attuazione dei criteri legali di scelta dei lavoratori licenziati. Il giudice di prime cure rilevava che la comunicazione nulla diceva sui criteri di scelta concordati in sede sindacale. In particolare, l’accordo concluso il 4.8.2015, aveva previsto che:
a) nel rispetto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive della società, venissero collocati in mobilità prioritariamente i lavoratori in possesso dei requisiti soggettivi di età e contribuzione tali da consentire l’accesso al trattamento pensionistico all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro oppure nel corso o alla conclusione del periodo di mobilità (criterio del pensionamento);
b) successivamente, venissero collocati in mobilità i lavoratori che avessero manifestato la volontà di non opposizione al recesso (criterio della volontarietà);
c) in via residuale, venissero collocati in mobilità i lavoratori in base ai criteri di cui all’art. 5, comma 1, l. n. 223 del 1991.
3. Il Tribunale riteneva applicabile non già la tutela reintegratoria, ma quella indennitaria, considerando infondate, anche avvalendosi di una C.T.U. espletata in altro giudizio, le diverse doglianze del ricorrente secondo le quali se l’azienda avesse applicato i criteri di scelta concordati in sede sindacale, la scelta dei lavoratori da licenziare sarebbe ricaduta su altri.
4. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva reclamo dinanzi alla Corte di appello di Roma chiedendo l’integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso in opposizione, con il quale era stata richiesta in via principale la condanna della società all’immediata reintegrazione nel posto di lavoro con condanna al pagamento in suo favore di una somma pari alle retribuzioni globali di fatto dalla data del recesso sino all’effettiva reintegrazione, oltre accessori.
La società S. si costituiva per resistere all’impugnazione.
5. Con sentenza pubblicata il 31.5.2018 la Corte di appello di Roma rigettava il reclamo, compensando le spese del grado.
6. La Corte di appello respingeva la tesi del lavoratore secondo la quale, quanto al criterio del pensionamento, l’accordo sindacale dovesse interpretarsi nel senso che esso comprendesse non solo i lavoratori suscettibili di maturare le condizioni per la pensione di vecchiaia, ma anche coloro in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità.
La Corte territoriale si basava sul tenore letterale dell’accordo, che richiedeva la contemporanea presenza dei requisiti di età e di contribuzione. L’argomento del lavoratore secondo il quale una previsione riferita ai soli lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia sarebbe stata inutile, non essendovi lavoratori in tale condizione, veniva respinto sulla base della considerazione secondo la quale l’accordo sindacale in questione aveva la sola funzione di individuare criteri “generali, obiettivi ed astratti, coerenti con il fine dell’istituto della mobilità”, e non quella di individuare direttamente i lavoratori da licenziare, osservandosi dalla Corte di appello che anche il criterio della volontarietà aveva un carattere generale ed astratto, come tale suscettibile di rimanere inattivo se neppure uno dei dipendenti dell’azienda avesse manifestato l’intenzione di non opporsi al recesso, senza contare che i requisiti di età e di contribuzione per accedere ai trattamenti pensionistici costituivano dati non immediatamente percepibili. Sul piano più strettamente logico la Corte di appello osservava che l’accomunamento sotto la medesima previsione di trattamenti pensionistici quale quello di vecchiaia e quello anticipato, che incidono sui beneficiari in modo assai diverso, avrebbe richiesto una previsione chiara ed espressa, per essere opponibile ai pensionandi per anzianità, che, al contrario di quelli per vecchiaia, avrebbero subito una decurtazione del trattamento pensionistico loro spettante in futuro.
7. La Corte distrettuale riteneva poi infondate le doglianze del lavoratore in ordine alla tardività delle deduzioni della società datrice di lavoro relative alla necessaria concomitante presenza del requisito contributivo e dell’età, corretta l’applicazione dei criteri legali dell’anzianità e del carico di famiglia e infondato l’ulteriore motivo di gravame con il quale il reclamante aveva contestato la sopravvalutazione e il carattere discriminatorio del criterio dei carichi di famiglia rispetto a quello dell’anzianità.
8. Avverso la citata sentenza della Corte di appello di Roma Rosario Bozza propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli art. 1362, 1363, 1366 e 1369 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod.proc.civ., lamentando che la sentenza impugnata avrebbe definito la vicenda del licenziamento del ricorrente sulla base di un’interpretazione dell’accordo aziendale del 4.8.2015 non conforme alle norme di ermeneutica richiamate, in particolare sul criterio della pensionabilità.
3. Con il secondo motivo il lavoratore si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ., in relazione al rilievo della sentenza impugnata concernente la diversa incidenza sui beneficiari dei trattamenti pensionistici da una parte di vecchiaia e dall’altra di anzianità. Tale rilievo sarebbe frutto del travisamento della realtà, giacché il raggiungimento dei previsti limiti di età non è garanzia del trattamento pensionistico “massimo”.
4. Il primo motivo non critica efficacemente, ad avviso del Collegio, l’interpretazione dell’accordo aziendale del 4.8.2015 assunta dalla Corte di merito. Il ricorrente contrappone la sua lettura dell’accordo, basata essenzialmente sulla necessità, in tesi, di intendere la congiunzione “e”, che lega il requisito dell’età a quello contributivo nella definizione del criterio “pensionistico” per l’individuazione degli esuberi, come se invece si trattasse di una “o”, a quella della Corte territoriale, che, nel ritenere necessaria per il funzionamento del criterio “pensionistico” la compresenza del requisito di età e di quello contributivo, si è basata sul tenore letterale dell’accordo.
5. La doglianza consiste, infatti, in una diversa interpretazione del contenuto dell’accordo aziendale in questione e quindi del risultato interpretativo in sé. Ma esso spetta esclusivamente al giudice di merito ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità, qualora sorretto da congrua motivazione, esente da vizi logici o giuridici (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), come appunto nel caso di specie (per le condivisibili ragioni illustrate a pag. 5 della sentenza). Né, d’altro canto, in presenza di un’interpretazione ben plausibile del giudice di merito neppure essendo necessario che essa sia l’unica possibile o la migliore in astratto (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178), può darsi ingresso ad una sostanziale sollecitazione a revisione del merito, discendente dalla contrapposizione di una interpretazione dei fatti propria della parte a quella della Corte territoriale (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694). E tale interpretazione contestata è stata giustificata sulla base del “tenore letterale dell’accordo” e pertanto del criterio ermeneutico che deve prevalere, quando riveli con chiarezza ed univocità la volontà comune delle parti, sicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti (Cass. 21 agosto 2013, n. 19357; Cass. 28 agosto 2007, n. 18180).
6. La Corte territoriale ha motivatamente escluso – come risulta dalle ragioni della decisione della Corte territoriale più sopra sintetizzate – che residuassero margini di ambiguità del significato dell’espressione usata dai partecipanti all’accordo tali da giustificare il ricorso a criteri ermeneutici diversi da quello letterale, per cui non vale appellarsi, come fa il ricorrente, a significati diversi che l’espressione avrebbe nell’uso corrente e anche in una sentenza della Corte costituzionale.
7. Inammissibile è il secondo motivo, che attiene ad una considerazione – quella secondo cui l’accomunamento sotto la medesima previsione di trattamenti pensionistici quale quello di vecchiaia e quello anticipato, che incidono sui beneficiari in modo assai diverso, avrebbe richiesto una previsione chiara ed espressa, per essere opponibile ai pensionandi per anzianità, che, al contrario di quelli per vecchiaia, avrebbero subito una decurtazione del trattamento pensionistico loro spettante in futuro – svolta ad abundantiam dalla sentenza impugnata, per cui la doglianza non potrebbe in ogni caso condurre alla cassazione di questa, che si regge autonomamente sulla ragione del decidere non efficacemente censurata con il primo motivo. In ogni caso la circostanza manca di decisività.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è quindi complessivamente da rigettare.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
10. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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