CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 maggio 2018, n. 10897
Licenziamento disciplinare – Contestazione al dipendente – Contenuto non veritiero e lesivo dell’immagine del datore di lavoro di articoli in merito al piano di welfare aziendale – Funzione di rappresentante sindacale svolta dal lavoratore – Diritto di critica esercitato nei limiti del rispetto oggettivo della verità – Motivo inammissibile – Ipotesi di “doppia conforme” ex art. 348 ter, co. 5, c.p.c. – Necessaria indicazione delle ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello – Dimostrando che esse sono tra loro diverse
Fatti di causa
La Corte di appello di Roma, pronunciandosi in sede di reclamo ai sensi dell’art. 1, co.58, della legge n. 92/2012, aveva confermato la decisione assunta, con sentenza n. 6217/2015, dal Tribunale della stessa sede, relativa alla ritenuta legittimità del licenziamento intimato a S.A. dalla B.N.D.L. Spa. La Corte territoriale aveva ritenuto fondata la contestazione mossa al dipendente relativa al contenuto, non veritiero e lesivo dell’immagine della banca, di due articoli redatti dallo stesso in materia di welfare aziendale; in particolare aveva ritenuto che, sebbene la funzione di rappresentante sindacale svolta dallo S. ponesse lo stesso, in tale ambito, su un piano paritetico rispetto al datore di lavoro, abilitandolo ad esercitare il diritto di critica, pur tuttavia tale diritto doveva essere legittimamente esercitato nei limiti del rispetto oggettivo della verità. Tale limite era stato superato allorché lo S., nei due articoli, aveva addebitato alla banca la indicazione e diffusione di dati falsi relativi al Piano di Welfare aziendale del 2012, non provandone la effettiva falsità e affidando i propri scritti ad un blog ed un account di posta elettronica ad altissima diffusione. Le dette circostanze costituivano giusta causa di licenziamento perché irrimediabilmente violato il vincolo fiduciario. La Corte aveva peraltro ritenuto tempestiva la contestazione e la successiva sanzione espulsiva.
Il ricorrente ha proposto ricorso affidandolo a 4 motivi ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Ha proposto controricorso la B.N.D.L. spa difendendosi sui motivi dedotti e proponendo ricorso incidentale condizionato, relativo alla eccezione di intervenuta decadenza già sollevata in sede di appello e non considerata dalla Corte territoriale. Specificava a riguardo che la sentenza del Tribunale di Roma, impugnata dinanzi alla Corte territoriale, era stata comunicata alle parti costituite il 22 giugno 2015 ed il reclamo era stato iscritto telematicamente il 23 luglio 2015 e quindi oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1, co. 58, della legge n. 92/2012, a pena di decadenza. La Banca depositava anche memoria ex art. 378 c.p.c.
All’odierna udienza la causa era decisa.
Ragioni della decisione
1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia la “violazione e omessa e insufficiente applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° co, n. 5 c.p.c.”, avendo la Corte territoriale errato nel valutare gli elementi probatori acquisiti con riferimento alla veridicità delle affermazioni fatte dal ricorrente in merito al Piano Welfare aziendale. Sosteneva lo S. di aver ampiamente assolto all’onere probatorio inerente la falsità dei dati diffusi dall’azienda e di aver peraltro dedotto e richiesto l’ammissione di uno specifico capitolo di prova mai ammesso in nessuna delle fasi del giudizio.
Il motivo risulta inammissibile poiché, secondo l’orientamento già espresso da questa Corte ed al quale si intende dare seguito, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014).
Nel caso in esame la decisione della Corte di merito, nel confermare integralmente la sentenza del Tribunale, ha condiviso la valutazione sui fatti compiuta dal giudice della opposizione sia con riguardo alla mancata prova della falsità dei dati diffusi dalla Banca, che con riferimento alla fondatezza e veridicità delle affermazioni contenute negli articoli redatti dal ricorrente.
L’adesione del Giudice di appello rispetto al giudizio di fatto espletato dal Tribunale rende evidente come quest’ultimo costituisca il fondamento della decisione di rigetto del reclamo, rispetto alla quale alcuna differente e opposta allegazione, circa l’eventuale contrasto tra le decisioni, è stata invece formulata dal ricorrente.
Il motivo si appalesa quindi inammissibile.
2) Con il secondo motivo viene censurata la valutazione circa la tempestività della contestazione e della successiva sanzione. Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 7 della legge n. 300/70 e degli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., ed in particolare la carenza di motivazione in ordine alla concreta e corretta applicazione del principio della immediatezza della contestazione. Il ricorrente ha dedotto in proposito che, pur essendoci state precedenti critiche al Piano welfare aziendale da più parti sindacali, la Banca aveva preso posizione nei suoi confronti solo con la contestazione del 27 maggio 2013, risultata quindi intempestiva e tardiva.
Il Giudice d’appello, in realtà, confermando quanto già statuito dal Tribunale, ha considerato compatibili i tempi intercorsi tra i fatti addebitati e la contestazione, prendendo in considerazione gli articoli redatti dal ricorrente (pubblicati ad aprile 2013), la contestazione del 27.5.2013 ed il licenziamento del 12.7.2013. Nella valutazione ha quindi richiamato i principi consolidati in tema di relatività del concetto di immediatezza, valorizzando i tempi necessari ad accertamenti complessi e realtà aziendali articolate (Cass. n. 281/2016; Cass. n. 10069/2016). Ogni ulteriore valutazione in merito resta peraltro esclusa dal giudizio di legittimità.
Il motivo deve essere quindi rigettato.
3) Con il terzo motivo viene denunciata la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione al paradigma dell’art. 360, 1° co n. 5, c.p.c., e con riferimento alle precedenti contestazioni disciplinari del 30.5.2011 e 23.4.2012, entrambe richiamate nel procedimento disciplinare e oggetto di apposita discussione nel giudizio di reclamo.
Il motivo è inammissibile in quanto, come già sopra chiarito, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014). Deve peraltro soggiungersi che il motivo è ulteriormente inammissibile per l’assoluta carenza, nel ricorso, delle specifiche indicazioni relative alle circostanze dedotte, necessarie per sfuggire alla violazione del principio di autosufficienza.
4) Infine inammissibile anche il quarto motivo relativo ed erronea ed omessa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° co. n. 5 c.p.c. perché diretto a censurare, ancora una volta, l’erronea valutazione dei fatti e delle prove da parte del giudice d’appello con riguardo alla “copertura” ufficiale del sindacato da lui rappresentato. Anche in questo caso deve richiamarsi l’orientamento sopra enunciato in punto di inammissibilità del motivo proposto ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., allorché ci si trovi nell’ipotesi della “doppia conforme”.
Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.
Il ricorso incidentale, proposto in via condizionata, risulta assorbito dal rigetto del ricorso principale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in €.4000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.