CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 giugno 2018, n. 15030
Trattamento pensionistico – Cassa di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti – Ricalcolo della pensione di invalidità – Requisiti – Sussistenza – Accertamento
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 463 depositata il 9.10.2012, ha confermato la sentenza del Tribunale quanto alla cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda dell’assicurato di riliquidazione della pensione a seguito del riscatto del periodo 1982-1990, avvenuto in data 30.4.2007, stabilendo la decorrenza della riliquidazione del trattamento pensionistico dall’aprile 2007; ha respinto la domanda del sig. Z. di ricalcolo della pensione di invalidità con eliminazione della riduzione dei tre quindicesimi di cui all’art. 19 del Regolamento per l’attuazione delle attività di Previdenza e Assistenza della Cassa e all’art. 3, L. n. 236 del 1990.
2. La Corte territoriale ha rilevato come il sig. Z. non possedesse i requisiti richiesti, ai fini della pensione di invalidità, dagli artt. 4 e 5 del citato Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 509 del 1994, che riproduce la disciplina degli artt. 4 e 5, L. n. 773 del 1982 e dell’art. 3, L. n. 236 del 1990.
3. Ha osservato come il predetto si fosse reiscritto alla Cassa geometri dopo il compimento del quarantatreesimo anno di età e dopo un’interruzione nell’iscrizione superiore ai cinque anni.
4. Ha ritenuto corretta l’interpretazione data dalla Cassa che, anziché negare il diritto a pensione dell’assicurato per difetto dei requisiti, aveva esteso alla pensione di invalidità la disciplina dettata dall’art. 19 del Regolamento per la pensione di inabilità ed aveva applicato anche alla prima la riduzione ivi prevista e pari, nel caso concreto, a tre quindicesimi.
5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il sig. Z., affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti.
6. Il sig. Z. ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Col primo motivo di ricorso il sig. Z. ha dedotto violazione degli artt. 4, 5 e 19 del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza e assistenza adottato dalla Cassa ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 509 del 1994, degli artt. 4 e 5, L. n. 773 del 1982, dell’art. 3, L. n. 236 del 1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..
2. Ha sottolineato come la Cassa gli avesse corrisposto sin dal 2005 la pensione di invalidità, riconoscendo quindi la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento citato in quanto, attraverso il riscatto, era stato integrata la condizione dell’iscrizione continuativa e antecedente al compimento del 40° anno di età.
3. Ha argomentato la falsa applicazione di legge commessa dalla Corte territoriale sia nel considerare non integrati i presupposti di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento citato e sia nell’applicare in via analogica alla pensione di invalidità l’art. 19 del Regolamento, dettato per la sola pensione di inabilità.
4. Col secondo motivo di ricorso il sig. Z. ha dedotto falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. nonché violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e, in subordine, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
5. Ha sostenuto come la Corte di merito avesse erroneamente affermato la novità delle domande formulate dall’appellante incidentale, invece già proposte col ricorso introduttivo di primo grado e sulle quali il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere.
6. Ha sottolineato come attraverso l’appello incidentale fosse stata impugnata la statuizione di cessazione della materia del contendente in relazione alla domanda, proposta in primo grado, di riliquidazione della pensione per effetto del riscatto degli anni 1982-1990, sul rilievo degli errori commessi dalla Cassa nei relativi conteggi; ha aggiunto come dovesse escludersi ogni tardività nella produzione documentale allegata alla memoria difensiva con appello incidentale, trattandosi di documentazione successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado.
7. Ha censurato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., l’omessa pronuncia della sentenza impugnata sull’appello incidentale.
8. In via subordinata, ha rilevato l’omessa motivazione sul punto nella sentenza d’appello, che non avrebbe preso in esame il conteggio effettuato dalla Cassa e allegato (tardivamente e quindi in modo inammissibile) alle note finali del giudizio di primo grado, contestato dal sig. Z. sia nelle note finali di primo grado e sia nell’appello incidentale.
9. Ha sostenuto, ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella nuova formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, come tali conteggi costituissero fatto decisivo, idoneo a determinare l’erroneità della statuizione, nella sentenza di primo grado, di cessazione della materia del contendere, e fossero stati oggetto di discussione tra le parti.
10. Occorre precisare come non si ponga un problema di violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto vengono in esame disposizioni di legge, riprodotte pedissequamente nel Regolamento per l’attuazione delle attività di Previdenza e Assistenza della Cassa e come, comunque, sia indicata nel ricorso la sede processuale di produzione di detto Regolamento e del Regolamento di Contribuzione.
11. Sul primo motivo, deve premettersi che, col ricorso introduttivo di primo grado, come riportato a pagina 2 del ricorso in esame, il sig. Z. aveva chiesto di accertare il proprio diritto al ricalcolo della pensione di invalidità percepita dall’1.5.2005, con esclusione della riduzione dei tre quindicesimi di cui all’art. 19 del Regolamento citato e tenendo conto del riscatto del periodo dal 1982 al 1990 effettuato dal medesimo in data 30.4.2007, ai sensi dell’art. 50 del Regolamento di Contribuzione Cassa Previdenza Geometri, con corresponsione degli arretrati sin dalla data del riscatto, oltre interessi.
12. Il contenuto della domanda proposta in giudizio dal sig. Z. contraddice l’assunto posto a base del primo motivo di ricorso in cassazione, secondo cui “la Cassa ha regolarmente e legittimamente erogato sin dal 2005 … la pensione di invalidità, stante la pacifica sussistenza delle condizioni previste nelle norme di cui sopra”, cioè negli artt. 4 e 5 del Regolamento, “alla luce del riscatto … in data 30.4.2007 degli anni dal 1982 al 1990 …, riscatto che ha quindi comportato l’iscrizione continuativa e antecedente al compimento del 40° anno di età”, (ricorso, pagg. 11 e 12).
13. E’ vero che la Cassa ha erogato sin dal 2005 la pensione di invalidità ma ciò ha fatto applicando la riduzione dei tre quindicesimi, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento, ritenendo evidentemente insussistenti i requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 per il diritto alla pensione di invalidità.
14. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, L. n. 773 del 1982, “La pensione di invalidità spetta all’iscritto la cui capacità all’esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all’art. 4, primo comma, lettera b)”.
15. L’art. 4, che disciplina la pensione di inabilità, prevede al comma 1, lett. b), la seguente condizione, che “l’iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l’inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l’iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, dell’iscritto medesimo o, in caso di reiscrizione successiva, le interruzioni nell’iscrizione alla Cassa non superino il periodo complessivo di cinque anni”.
16. La L. n. 236 del 1990, che ha dettato Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri, ha previsto all’art. 3, recante la rubrica “Pensioni di inabilità e indiretta”:
“Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge, ove non sussistano le condizioni di età di iscrizione o reiscrizione alla Cassa previste dall’articolo 4, primo comma, lettera b), della legge 20 ottobre 1982, n. 773, la pensione di inabilità o indiretta spetta con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reiscrizione alla Cassa a decorrere dal compimento del quarantesimo anno di età”.
17. L’erogazione, a far data dal 2005, della pensione di invalidità al sig. Z., in quanto effettuata ai sensi dell’art. 3, L. n. 236 del 1990 (o art. 19 del Regolamento citato), non consente di inferire la ricorrenza dei presupposti richiesti dagli artt. 4 e 5 della L. n. 773 del 1982 ai fini della pensione di invalidità.
18. Non solo è logicamente errato l’argomento su cui si basa il primo motivo di ricorso, ma comunque non è ravvisabile la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte Territoriale, ed esattamente la falsa applicazione degli artt. 4 e 5, L. n. 773 del 1982.
19. L’esistenza dei requisiti richiesti dai citati artt. 4 e 5 ai fini della pensione di invalidità è sostenuta dal ricorrente sul rilievo che il “riscatto … (abbia) comportato l’iscrizione continuativa e antecedente al compimento del 40° anno di età”.
20. Secondo la tesi di parte ricorrente, il riscatto degli anni dal 1982 al 1990, operato il 30.4.2007, avrebbe consentito l’integrazione del requisito richiesto dall’art. 4, comma 1, lett. b, richiamato dall’art. 5, L. 773 del 1982, cioè della continuativa iscrizione alla Cassa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età.
21. Questo assunto è errato in diritto, alla luce di quanto disposto dall’art. 23 della L. n. 773 del 1982, che disciplina il “Riscatto dei periodi pregressi” nel modo seguente: “1. Gli iscritti all’albo che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l’età di trentacinque anni possono presentare domanda scritta nel termine perentorio di due anni dalla data sopraindicata per riscattare un numero di annualità non superiore a dieci, purché, per il periodo di cui viene chiesto il riscatto, i richiedenti siano stati iscritti all’albo e non alla Cassa, (o, comunque, non siano stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attività da loro svolta successivamente al compimento del 35° anno di età). 2. Tale riscatto è valido solo al fine di completare l’anzianità minima per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e non è rilevante per il conteggio di cui all’art. 2, secondo comma. 3. Il riscatto si compie mediante versamento diretto alla Cassa, per ogni anno riscattato, di un importo pari al 70 per cento del contributo minimo dell’anno in cui avviene il pagamento stesso. 4. Il versamento deve avvenire a pena di decadenza del diritto al riscatto, entro e non oltre due anni dalla data della richiesta e comunque prima della liquidazione della pensione di vecchiaia”.
22. L’art. 7, L. n. 236 del 1990 ha previsto: “1. La facoltà di riscatto prevista dall’articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, può essere esercitata da tutti coloro che risultano iscritti all’albo da data anteriore a quella dell’entrata in vigore della legge sopra citata. 2. Fermi restando la validità, l’importo e le modalità previste dall’articolo 23, secondo, terzo e quarto comma della citata legge n. 773 del 1982, il termine perentorio per la presentazione delle domande di riscatto è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
23. La disciplina del riscatto, dettata dalle disposizioni appena richiamate, esclude la validità dello stesso ai fini della ricostituzione ex post del requisito di continuità dell’iscrizione, essendo il riscatto idoneo unicamente ad incidere sulla anzianità contributiva dell’assicurato, cioè a rendere utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva periodi di lavoro non coperti da contribuzione.
24. Correttamente quindi la Corte territoriale, in ragione della insussistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 4 e 5, L. n. 773 del 1982 ai fini della pensione di invalidità, ha confermato l’interpretazione adottata dalla stessa Cassa, nel senso dell’applicazione, anche alla pensione di invalidità, della disciplina di cui all’art. 3, L. n. 236 del 1990 (art. 19 Regolamento), con conseguente riduzione nella misura dei tre quindicesimi del trattamento pensionistico di invalidità.
25. Ove avesse ritenuto non applicabile l’art. 3, L. n. 236 del 1990, la Corte d’appello avrebbe dovuto negare il diritto alla pensione di invalidità.
26. Quanto detto porta a ritenere infondato il primo motivo di ricorso.
27. Col secondo motivo di ricorso il sig. Z. ha censurato la sentenza impugnata in quanto la stessa avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione, dedotta con l’appello incidentale, di erronea declaratoria di cessazione della materia del contendere, ritenendo peraltro proposte col suddetto mezzo di impugnazione domande e questioni nuove.
28. Come più volte ribadito da questa Corte, il vizio di omessa pronuncia, che integra un difetto di attività del giudice da far valere attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c., si sostanzia, anche dopo la modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella totale carenza di considerazione della domanda o eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, indispensabile alla soluzione del caso concreto, (cfr. Cass. n. 11142 del 2011; Cass. n. 15882 del 2007; Cass. n. 1170 del 2004).
29. Tale vizio non è configurabile quando debba ritenersi che le questioni od eccezioni siano state esaminate e decise, sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza, o in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico – giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza, (Cass. n. 21257 del 2014; Cass. n. 11844 del 2006; Cass. n. 27387 del 2005; Cass. n. 13649 del 2005).
30. Nel caso di specie, non può dirsi sussistente il denunciato error in procedendo in quanto la Corte territoriale non ha omesso la pronuncia sull’appello incidentale ma ha ritenuto che quest’ultimo non “indica(sse) … la materia del contendere” tuttora esistente in quanto non cessata, contrariamente alla statuizione della pronuncia di primo grado, ed anzi “amplia(sse) la stessa materia del contendere a questioni, eventualmente relative all’interpretazione e all’applicazione di altre norme relative alla liquidazione dei trattamenti pensionistici, non oggetto della domanda originaria”; la Corte ha quindi adottato una decisione sul punto.
31. Il motivo in esame sarebbe comunque inammissibile per difetto di autosufficienza.
32. Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8077 del 2012, “Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.)”.
33. Nel caso di specie, la parte ricorrente si è limitata a riportare le conclusioni formulate nel ricorso di primo grado e nell’appello incidentale senza, tuttavia, dimostrare, attraverso apposita trascrizione o esatta indicazione dell’atto processuale e delle pagine rilevanti, di avere specificamente censurato, e in che termini, con l’appello incidentale l’erronea declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione del contrasto permanente tra le parti processuali sui conteggi per la riliquidazione della pensione a seguito del riscatto.
34. Non può ritenersi sufficiente, a tal fine, quanto riportato solo riassuntivamente alle pagine 21 e 23 del ricorso in esame ove si legge, rispettivamente, che “l’appellato, da parte sua, in sede di appello incidentale eccepiva chiaramente ed espressamente che non vi era alcuna cessazione della materia del contendere in quanto gli importi che la Cassa doveva corrispondere al ricorrente erano maggiori rispetto a quelli dalla stessa conteggiati” e che “il geom. Z. in sede di appello incidentale deduceva l’erroneità della statuizione del primo giudice, allegando che dal confronto tra tale conteggio e quello predisposto dallo stesso geom. Z. emergeva una differenza a credito del ricorrente di euro 1.944,87 dovuta proprio in forza dell’erroneo conteggio delle somme versate con il riscatto”.
35. Peraltro, da tali allegazioni si evince come la contestazione mossa dall’appellante incidentale al ricalcolo della pensione operato dalla Cassa derivasse “dell’erroneo conteggio delle somme versate con il riscatto”, questione che la Corte territoriale ha valutato come nuova e su cui difetta, da parte del sig. Z., qualsiasi deduzione di segno contrario.
36. Infondato è il motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella nuova formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, in relazione all’omesso esame dei conteggi.
37. Secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8053 del 2014, e dalle successive pronunce conformi (cfr. Cass., 27325 del 2017; Cass., n. 9749 del 2016), l’omesso esame deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Non solo quindi la censura non può investire argomenti o profili giuridici, ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., anche l’omesso esame di determinati elementi probatori.
38. Nel caso di specie, i conteggi non hanno natura di fatto in senso empirico e fenomenico ma sono chiamati in causa dal ricorrente quale elemento probatorio della mancata cessazione della materia del contendere e non possono dirsi inclusi nella sfera di applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..
39. Tali conteggi, peraltro, non rivestono carattere decisivo essendo, per stessa ammissione del ricorrente, oggetto di contestazione.
40. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto per infondatezza di entrambi i motivi.
41. La regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
42. Deve escludersi, nel caso in esame, l’obbligo del versamento per il ricorrente e dato il rigetto integrale del ricorso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, posto che tale versamento è previsto, dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, e ciò postula l’avvenuta notifica dopo il 30.1.2013 del ricorso per cassazione, quale atto che, determinando l’instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione; nel caso di specie, il ricorso per cassazione è stato notificato il 24.1.2013, quindi in epoca anteriore alla data sopra indicata, (Cass. n. 6280 del 2015).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
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