CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 giugno 2021, n. 17604
Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – Accertamento – Decesso del de cuius a seguito di infortunio sul lavoro – Restituzione dei premi assicurativi versati all’Inail
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva rigettato la domanda di Tommasa C., E.F. e G.F. volta ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa tra il loro dante causa, F.E., e la società da lui amministrata E. srl, con conseguente diritto dei ricorrenti alla rendita ai superstiti, stante il decesso del de cuius a seguito di infortunio sul lavoro.
La Corte, in riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere la condanna dell’Inail a restituire agli appellanti i premi assicurativi versati dal dante causa all’Inail, considerata la mancanza dei presupposti per l’apertura della posizione Inail.
La Corte ,infine, ha compensato per 1/3 le spese di entrambi i gradi giudizio e condannato gli appellanti al pagamento all’Inail dei restanti 2/3.
2. Avverso la sentenza ricorrono la C. ed i figli con due motivi. Resiste l’Inail. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte.
Ragioni della decisione
3. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt 3, 24, 111 Cost, 91 e 92 cpc. Lamentano una grave incongruenza in quanto, pur ritenendo fondata la domanda subordinata, la Corte li aveva condannati a pagare all’Inail 2/3 delle spese processuali.
4. Con il secondo motivo denunciano violazione degli artt. 97 cpc, 152 disp.att.. Rilevano che F.E. e G. avevano dichiarato di avere un reddito rientrante nei limiti stabiliti dall’art. 152 disp att., avendo allegato idonee certificazioni.
5.Il primo motivo è fondato ed il secondo motivo resta assorbito.
Con riferimento al primo motivo la Corte territoriale, in violazione dell’art. 91 cpc, ha emesso una pronuncia di condanna dei ricorrenti a pagare le spese di lite a favore dell’Inail, sebbene la loro domanda fosse stata accolta , sia pure in parte.
Va qui ribadito il principio in base al quale “in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte” (cfr Cass ord. N. 26918/2018, n. 1572/2018).
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ponendo a carico dell’Inail 2/3 delle spese di lite, restando compensate per la restante parte.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito, compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l’Inail a pagare i restanti 2/3 liquidati per il giudizio di cassazione in Euro 4000,00 per compensi professionali ,oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonché Euro 200,00 per esborsi; per il giudizio d’appello in Euro 3500,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonché Euro 180,00 per esborsi; per il giudizio di Tribunale in Euro 2500,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonché Euro 160,00 per esborsi.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione sentenza n. 32897 depositata l' 8 novembre 2022 - La parte totalmente vittoriosa in appello è legittimata a proporre ricorso incidentale nell’ ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l'eccezione del giudicato interno, con…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 luglio 2020, n. 13706 - In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 settembre 2020, n. 19628 - In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 aprile 2021, n. 11069 - In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19950 del 21 giugno 2022 - Qualora per la parte totalmente vittoriosa in primo grado che abbia proposto appello principale solo sulla parte relativa alla pronuncia di compensazione delle spese, non può dirsi che, al momento…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 gennaio 2019, n. 169 - Il giudice, potendo compensare in tutto o in parte le spese, anche in difetto di soccombenza reciproca, a fortiori non è tenuto a rispettare una proporzione esatta e diretta fra la domanda accolta e la…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Reato di omesso versamento IVA: responsabile l
La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 13319 depositat…
- Lavoro a chiamato o intermittente: le regole, i li
Il lavoro intermittente (c.d. lavoro a chiamata) è disciplinato dal D.Lgs. n. 81…
- DURC: congruità della manodopera e campo di applic
Con l’articolo 8 del Decreto Legge n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazion…
- Credito di imposta per investimenti in beni strume
Nelle istruzioni della compilazione delle dichiarazione dei redditi 2023 per il…
- ISA 2023: cause di esclusione
L’Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento ha approvato gli ISA (In…