CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 agosto 2020, n. 17788 – L’art. 2087 cod. civ. non contempla una ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, con la conseguenza di ritenerlo responsabile ogni volta che il lavoratore abbia subito un danno nell’esecuzione della prestazione lavorativa, occorrendo sempre che l’evento sia riferibile a sua colpa