CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 luglio 2020, n. 16250
Licenziamento per giusta causa – Risarcimento del danno biologico differenziale – Vessatorietà del comportamento aziendale
Svolgimento del processo
Con distinti ricorsi, poi riuniti, U. s.p.a. proponeva reclamo avverso la sentenza 11.6.17 del Tribunale di Napoli che, confermando la precedente ordinanza quanto al licenziamento e statuendo sulla domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno biologico differenziale, ha confermato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad A.C. il 31.3.15 (per presunte irregolarità inerenti taluni finanziamenti), ritenendolo uno pseudo-dirigente, e rigettando le ulteriori istanze del lavoratore in ordine al risarcimento del danno biologico lamentato. Il C., con atto depositato il 30.6.17, proponeva a sua volta reclamo avverso la suddetta sentenza. Ciascuna delle parti lamentava l’erroneità della statuizione gravata per i capi in cui si disattendevano le richieste nel precedente giudizio di opposizione: U. Spa reclamava perché si affermasse la qualifica di dirigente del C. e chiedeva il rigetto di tutte le domande sia inerenti al licenziamento che al risarcimento del danno biologico lamentato; C. A., invece, insisteva per il riconoscimento della tardività delle contestazioni disciplinari poste a base del licenziamento e chiedeva riformarsi la sentenza gravata anche laddove essa aveva rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno biologico sofferto a seguito della vessatorietà del comportamento aziendale. Entrambi resistevano alle avverse domande. Con sentenza depositata il 2.5.18, la corte d’appello di Napoli, riuniti i gravami, li rigettava entrambi.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso U. s.p.a., affidato ad otto motivi, cui resiste il C. con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste U. s.p.a. con controricorso.
Motivi della decisione
1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2095 c.c., dell’art. 2 del c.c.n.l. Dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali del 29.2.12, degli artt. 1362 e 2697 c.c.; dell’art. 10 della L. n.604/66; degli artt. 2118 e 2119 c.c., nonché dell’ art. 26 del citato CCNL e dell’art. 18 L. n.300/70. Lamenta in sostanza il disconoscimento della qualifica (categoria) dirigenziale in capo al C. da parte della corte d’appello.
Il motivo è inammissibile alla luce del novellato n. 5 dell’art.360, co.1., c.p.c., in quanto diretto a censurare un accertamento di fatto (in ordine alle mansioni effettivamente svolte dal C.) compiuto dai giudici di appello alla luce delle risultanze istruttorie. Le conclusioni raggiunte risultano peraltro in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7880/07, Cass.n. 20763/12, etc.).
2.- Con secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co.2 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione in merito al ruolo centrale della contrattazione collettiva (il già citato art. 2 del c.c.n.I.), anche alla luce dell’art.3 dell’Accordo quadro di attuazione del protocollo d’intesa 4 giugno 1997 sul settore bancario.
Il motivo è infondato, sia in quanto non sono illustrati i contenuti degli invocati accordi quadro, sia in quando la dedotta rilevanza, in tesi contenuta nei vari Accordi, della collaborazione prestata con elevato grado di professionalità ed autonomia, funzionale al conseguimento dei generali obiettivi dell’impresa, oltre che ricalcare l’art.1 L. n. 190/85 in tema di “quadri”, è stata di fatto esclusa motivatamente dai giudici di appello. Né può rilevare la cd. clausola di riconoscimento formale, in base alla quale debbono riconoscersi come dirigenti coloro che siano formalmente inquadrati dall’azienda come tali (ex aliis, Cass. n. 20839 del 11/09/2013). Né rileva la disamina delle considerazioni della Corte di merito circa le funzioni di fatto svolte dal C., trattandosi di inammissibile rivalutazione dei fatti di causa.
3.- Con terzo motivo U. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. in relazione agli artt. 1175, 1176, 1375, 2104 e 2105 c.c. oltre che degli artt. 1 e 3 della legge 604/66 e dell’art. 18 L. n. 300/70; violazione dell’articolo 132, co. 2, n. 4, c.p.c. per nullità della sentenza per difetto di motivazione ovvero per motivazione solo apparente su punti decisivi della controversia, id est sulle varie violazioni contestate al C..
Il motivo è inammissibile in quanto diretto ad una nuova e diversa valutazione delle mancanze contestate ed ampiamente esaminate e valutate dalla sentenza impugnata.
4.- Con quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, co.4 e 5, s.l. in relazione all’art. 2119 e 1 e 3 L.n. 604/66, oltre alla violazione dell’articolo 132, co. 2, n. 4, c.p.c. per mancanza di motivazione ovvero per motivazione solo apparente. Sostanzialmente la ricorrente censura la tesi ormai consolidata di questa Corte in materia di necessaria equiparazione tra l’insussistenza del fatto e l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità (Cass. n.20540/15 ed altre successive conformi).
Sotto questo profilo il motivo non può che essere respinto, ponendosi apertamente in contrasto coi principi di legittimità ormai consolidati (Cass. n. 18418/16, Cass. n. 11322/18).
La ricorrente poi evidenzia che il legislatore, nella nuova formulazione dell’art. 18, aveva esplicitamente previsto, al co.5, l’ipotesi (della sussistenza del fatto, ma) della inconfigurabilità di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo, a suo avviso ricorrente nella fattispecie ove venne contestata al C. la malaccorta gestione di una operazione finanziaria del valore complessivo di 20 min di euro. Anche tale censura è nella sostanza inammissibile in quanto diretta a contrastare un accertamento di fatto ed una valutazione del giudice di merito, non più consentite dal novellato n. 5 dell’art.360, co.1, c.p.c. Il ricorso principale deve essere pertanto rigettato.
Venendo all’esame del ricorso incidentale si osserva.
1.-Con i primi tre motivi il C. si duole del mancato accertamento della tardività della contestazione disciplinare. I motivi, esplicitamente definiti condizionati, sono evidentemente assorbiti dal rigetto del ricorso principale.
2.-Con quarto motivo il C. denuncia la violazione dell’art.2087 c.c., per avere la sentenza impugnata escluso la dedotta lesione della sua lesione dell’integrità psicofisica (e relativo danno biologico) conseguente il comportamento ingiurioso e vessatorio con cui venne licenziato.
Il motivo è inammissibile essendo diretto a contrastare accertamenti di fatto del giudice di merito, secondo cui tutti gli episodi descritti dal C. appaiono i normali momenti di un’indagine ispettiva, nel settore bancario, propedeutica all’azione disciplinare. Che il C. fosse stato chiamato, ripetutamente e a lungo, a fornire chiarimenti rispetto al proprio operato nell’operazione di finanziamento de qua, appare normale e del tutto giustificato sia dal suo ruolo nella specifica operazione che dall’ingente valore economico dell’operazione stessa.
Non è corretto affermare, poi, che il reclamante fu l’unico ad essere sanzionato all’esito del procedimento disciplinare in quanto anche i componenti del suo team furono sanzionati.
L’evenienza che le contestazioni mosse al C. fossero infondate non può comportare, come suo automatico corollario, l’esistenza di un intento persecutorio da parte dell’azienda, richiedente uno specifico intento lesivo.
Manca poi una specifica quantificazione del danno biologico, possibile solo attraverso c.t.u.
Anche il ricorso incidentale deve essere dunque rigettato.
a reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
rigetta entrambi i ricorsi. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, le, Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambe le parti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelli previsti per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuti.