Corte di Cassazione sentenza n. 1771 depositata il 24 gennaio 2018 – Grava sul lavoratore l’onere di provare di aver subito un danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedirlo – Il motivo di ricorso è inammissibile, qualora parte ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza gravata, ovvero censuri l’apprezzamento e il convincimento del giudice di merito che risulti difforme da quello auspicato, così mirando a un riesame del merito inibito in sede di legittimità