Corte di Cassazione sentenza n. 30718 depositata il 18 ottobre 2022 

decorrenza della prescrizione

FATTI DI CAUSA

La CTR Campania con la sentenza impugnata ha rigettato l’appello proposto da Equitalia Sud spa contro la sentenza della CTP Napoli che aveva accolto, per intervenuta prescrizione decennale, il ricorso proposto da T.R. e A.I. avverso la cartella di pagamento emessa, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che aveva respinto l’impugnativa dell’avviso di accertamento, per debiti della società estinta F.lli Aprea snc, di cui erano socie.

Propone ricorso per cassazione Equitalia Sud affidato a due motivi.

Resistono con controricorso le contribuenti, che hanno anche depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e 2946 c.c. nonché degli art. 25 e 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in quanto la prescrizione non iniziava a decorrere dalla notifica della cartella alla società (avvenuta il 13.11.2002) ma dal sessantesimo giorno successivo, perché solo da quel momento la cartella poteva essere oggetto di esecuzione forzata da parte del Concessionario.

Il motivo è infondato.

1.1 Va precisato che il diritto alla riscossione di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 c.c. per l’actio iudicati (Cass. n. 9076 del 2017; n. 5837 del 2011). Nel caso in esame, la notifica della cartella di pagamento è stata effettuata nei confronti della società in data 13.11.2002 e tale atto vale come atto interruttivo della prescrizione anche nei confronti dei soci obbligati solidali (art. 1310 c.c.).

Da quel momento iniziava a decorrere un nuovo periodo di prescrizione decennale ma la notificazione della cartella alle socie (non necessaria ai fini dell’esercizio della pretesa contro il socio di s.n.c. ma valevole comunque come atto interruttivo) è avvenuta tardivamente, soltanto in data 4.12.2012.

La prescrizione non restava sospesa, invece, nel corso del termine di sessanta giorni durante il quale all’Ufficio è inibito l’esercizio dell’azione esecutiva (ultimamente, Cass. n. 6499 del 09/03/2021).

La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c.) che non coincide con il momento in cui può procedersi ad esecuzione forzata, mentre la notifica della cartella di pagamento è già atto di esercizio del diritto di credito, idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale (v. Cass. n. 3741 del 13/02/2017); da quel momento il termine di prescrizione riprende a decorrere e la notifica della cartella non ha anche un effetto sospensivo, perché, a differenza del pignoramento, non implica l’instaurazione del giudizio di esecuzione (v. anche Cass. n. 12239 del 09/05/2019).

2. Con il  secondo  motivo  si  deduce  violazione  e  falsa applicazione degli artt. 1310, 2935, 2946, 2945 c.c. nonché dell’art. 36 d.P.R. n. 603 del 1972, in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., perché la CTR aveva del tutto trascurato che nel 2007 la società F.lli Aprea snc era stata cancellata dal registro delle imprese, ciò che costituiva evento interruttivo della prescrizione in quanto con l’estinzione della società si creava una nuova situazione giuridica in cui si poneva anche l’inconveniente di individuare il nuovo soggetto intestatario e destinatario degli atti tributari.

Il motivo è infondato.

2.1 In tema di prescrizione, l’effetto sia interruttivo che sospensivo è da ricollegare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, comma 2, e 2943, comma 1, c.c., al compimento di atti tipici (Cass. 18305 del 2020). Si osserva, in proposito, che l’art. 2943 c.c. fa discendere l’effetto interruttivo soltanto da atti specificamente enumerati contenenti l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass. n. 9589 del 2018).

Tra questi atti tipici non rientra la cancellazione dal registro delle imprese della società debitrice i cui effetti sono previsti dalla legge (art. 2495 c.c.) e consistono nella definitiva estinzione dell’ente e nella successione degli ex soci nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ciò indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (v. tra le ultime, Cass. n. 2 del 2022), mentre nelle società di persone sopravvive comunque la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili.

3. Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.