Corte di Cassazione sentenza n. 30718 depositata il 18 ottobre 2022 – La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c.) che non coincide con il momento in cui può procedersi ad esecuzione forzata, mentre la notifica della cartella di pagamento è già atto di esercizio del diritto di credito, idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale