CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 2207 depositata il 22 gennaio 2024 – L’estratto di ruolo non è impugnabile salvo che il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione