CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6894 depositata il 14 marzo 2024 – L’omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti». Costituisce “fatto”, agli effetti della menzionata norma, non una “questione” o un “punto”, ma: 1) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale; 2) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico- naturalistico; 3) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto; 4) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali