CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, ordinanza n. 19745 depositata il 19 maggio 2022
Sicurezza sul lavoro – Valutazione dei rischi – Violazione – Ammenda – Responsabilità – Mancata indicazione in dispositivo del termine di deposito della sentenza
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 19 marzo 2021 il Tribunale di Avezzano ha condannato I.D., nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. C.P. P., alla pena di euro quindicimila di ammenda per i reati di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) in relazione all’art. 55, comma 3 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (capo a); all’art. 223, comma 1, in relazione all’art. 262, comma 1, lett. a) d.lgs. 81 del 2008 (capo b).
2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, non sottoscritto, con duplice motivo di impugnazione.
2.1. In particolare, col primo motivo è stata lamentata la mancata indicazione in dispositivo del termine di deposito della sentenza; col secondo motivo è stata contestata la responsabilità dell’imputato.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Va in primo luogo osservato che il ricorso è privo di sottoscrizione del difensore cassazionista, e la procura speciale conferita dall’imputato – con firma di autentica del difensore – è stata rilasciata su foglio separato, solamente spillato con punti metallici all’originale del ricorso (cfr. in proposito Sez. 3, n. 19173 del 13/01/2015, Storari, Rv. 263372).
3.2. Ciò posto, ed anche a non considerare assorbente siffatto rilievo, va osservato, quanto ai proposti profili di censura, che il primo motivo di impugnazione è palesemente infondato, atteso che in specie risulta puntualmente adempiuta la modalità procedimentale di cui agli artt. 544, comma 2; 585, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
La motivazione della sentenza è stata infatti depositata, nell’assenza di ulteriori indicazioni contenute nel dispositivo, cinque giorni dopo la decisione (24 marzo 2021), e l’impugnazione è stata proposta il 3 maggio 2021, ossia il trentesimo giorno successivo alla scadenza del 3 aprile 2021, quindicesimo giorno dopo la pronuncia della sentenza. In ogni caso il 2 maggio 2021 era giorno festivo.
3.3. In ordine al secondo motivo di impugnazione, il ricorrente, nella richiamata qualità di legale rappresentante della s.r.l. C.P.P., non si confronta in alcun modo col contenuto della decisione impugnata, la quale ha dato comunque conto degli esiti delle verifiche amministrative e delle carenze riscontrate in tema di sicurezza del lavoro e di valutazione dei rischi connessi. Mentre rimane oscuro il riferimento alle deleghe, pacificamente inesistenti come riconosciuto dallo stesso ricorrente, per il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza.
4. La manifesta infondatezza dell’impugnazione non può che comportare l’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2020. n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che <<la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità>>, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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