CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 15157 depositata il 20 aprile 2022 – L’esistenza di postazioni di lavoro in quota “impone la previa adozione delle misure prescritte e la permanenza delle medesime sino a quando le lavorazioni non siano cessate” essendo il rischio considerato dalle disposizioni del testo unico relative al lavoro in quota non solo il rischio di caduta del solo lavoratore occupato nel lavoro e solo durante il suo svolgimento, ma quello determinato “dalla mera allocazione di postazioni di lavoro ad una quota tale da rendere la caduta pericolosa per l’uomo”. E ciò, perché “l’art. 122 menzione il pericolo di caduta di “persone e di cose”, senza specificazioni che facciano riferimento alla qualità di lavoratore, ad un particolare tempo, o a una fase della lavorazione”