CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 28296 depositata il 12 ottobre 2020
Reato di omicidio colposo aggravato – Violazione di norme cautelari antinfortunistiche – Responsabilità del datore di lavoro e della società che aveva fornito il macchinario – Prevedibilità ed evitabilità dell’evento – Valutazione della colpa va compiuta “ex ante”, al momento in cui la condotta, commissiva od omissiva, è stata posta in essere – Potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 12.7.2018 la Corte di appello di Venezia ha ridotto la pena nei confronti di S. S. e, per il resto, ha confermato la condanna del medesimo per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme cautelari antinfortunistiche.
L’addebito nei confronti dell’imputato è quello di aver cagionato la morte del lavoratore G. G. – dipendente della F. S.r.l. – il quale stava operando presso un cantiere edile in Porto Viro (RO): al momento dell’infortunio erano in corso delle opere di contenimento, consistenti nella posa di palancole; in cantiere stavano lavorando solo G. con il collega B.. Nel corso di tali operazioni una palancola, che il B. stava manovrando mediante un vibroinfissore, si staccava dalla pinza e cadeva, schiacciando il G. e causandone la morte.
La Corte territoriale, conformemente a quanto stabilito dal primo giudice, ha ritenuto la responsabilità (oltre che del datore di lavoro nelle more deceduto) dello S., quale legale rappresentante della T. S.r.l, società che aveva fornito il vibroinfissore alla F. S.r.l., atteso che il manuale d’uso fornito alla ditta del lavoratore deceduto non contemplava in alcun punto, in modo esplicito, l’obbligo di utilizzare una catena di sicurezza, cautela che avrebbe impedito l’evento.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di S.S., lamentando, con unico motivo, l’erronea applicazione della legge penale – art. 43 cod. pen. – in tema di prevedibilità ed evitabilità dell’evento e contestuale carenza motivazionale.
Si deduce che la decisione impugnata non spiega sulla base di quali elementi si possa sostenere che l’imputato si sarebbe dovuto rappresentare una situazione di pericolo connessa alle indicazioni sulla “catena di sicurezza”, attivandosi di conseguenza, con riferimento al contenuto del manuale d’uso predisposto da I.C., società costruttrice, e fornito dalla stessa unitamente al vibroinfissore all’azienda F. per cui operava l’operaio deceduto. Non è stato dato conto della rimproverabilità dell’evento all’imputato, al di là della violazione della regola cautelare contenuta nel d.P.R. 459/96. L’imputato era solo il rivenditore del macchinario, e non è stato verificato se lo stesso potesse avvedersi che la formulazione del manuale fosse idonea a giustificare una sorta di superamento della regola prevenzionale afferente l’utilizzo della “catena di sicurezza”. In realtà, l’imputato era consapevole del fatto che la ditta F., esperta del settore, aveva ben presente l’obbligo – sancito da precise norme – di utilizzo della catena di sicurezza, per cui non aveva motivo di ritenere che il contenuto del manuale d’uso avrebbe potuto causare l’incidente.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
2. Si osserva che il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, ha formulato questioni già puntualmente esaminate e disattese dalla Corte di appello (e dal Tribunale) con motivazione del tutto coerente e adeguata.
3. Con specifico riferimento al tema della prevedibilità dell’evento, si deve premettere che la giurisprudenza della Corte di cassazione è ferma nel ritenere che la valutazione di tale elemento della colpa va compiuta “ex ante”, riportandosi al momento in cui la condotta, commissiva od omissiva, è stata posta in essere, avendo riguardo anche alla potenziale idoneità della stessa a dar vita ad una situazione di danno, e riferendosi alla concreta capacità dell’agente di uniformarsi alla regola cautelare in ragione delle sue specifiche qualità personali, in relazione alle quali va individuata la specifica classe di agente modello di riferimento (Sez. 4; n. 53455 del 15/11/2018, Galdino c/ Castellano, Rv. 27450001; v. anche Sez. 4, n. 49707 del 04/11/2014, Incorvaia, Rv. 26328301).
4. Sotto questo profilo, le motivazioni delle sentenze di merito hanno dato ampio conto della circostanza che l’imputato si sarebbe dovuto rappresentare la situazione di pericolo connessa alle (mancate) indicazioni sulla “catena di sicurezza” all’interno del manuale d’uso del macchinario che ha determinato l’evento mortale.
4.1. Già il primo giudice aveva osservato che il manuale d’uso del vibroinfissore fornito dalla ditta del prevenuto non contemplava in alcun punto, in modo esplicito, l’obbligo di utilizzare una catena di sicurezza, nonostante tale obbligo sia contemplato nel d.P.R. 459/96. Carenza che integra la violazione di cui all’art. 6 d.lgs. n. 626/94, che vieta la fabbricazione e la vendita di macchine non rispondenti alla disciplina in materia di sicurezza. Tale norma – continua il Tribunale – ha come diretto destinatario il ricorrente, in quanto venditore del macchinario, avendo egli l’onere di verificare la congruità del prodotto importato e commercializzato e dei suoi accessori rispettò alla normativa in materia di sicurezza; l’espressa indicazione di tale obbligo all’interno del manuale consegue alla complessità del macchinario utilizzato e alla pericolosità del tipo di lavorazione adottato.
4.2. Sul piano della concreta rimproverabilità dell’evento, la Corte territoriale, in maniera congrua e logica, come tale insindacabile in cassazione, ha indicato gli elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale che fondano la conoscibilità in capo all’imputato della non conformità del macchinario, con specifico riferimento al (carente) contenuto del manuale d’uso, e quindi la rappresentabilità in capo al medesimo della specifica situazione di rischio poi concretizzatasi.
In estrema sintesi, si tratta: della veste, in capo alla ditta del prevenuto, di rivenditore ufficiale del vibroinfissore in questione, con relativa ricezione dei manuali d’uso e dei relativi aggiornamenti; del diretto svolgimento dell’attività di collaudo del macchinario; dell’obbligo, normativamente previsto, di inserimento nel manuale d’uso delle istruzioni in materia di sicurezza. Tutti elementi che, in linea con gli insegnamenti della cassazione in tema di prevedibilità, appaiono sicuramente riconducibili alle concrete e specifiche qualità personali del prevenuto, quale importatore e rivenditore del macchinario in questione.
4.3. I rilievi del ricorrente, in ordine alla circostanza che l’imputato non avrebbe potuto immaginare un “cambio di rotta” da parte del produttore rispetto all’uso di un dispositivo di sicurezza previsto dalla normativa, attengono al merito e non possono essere affrontati in questa sede. Si tratta, comunque, di argomento che non appare idoneo ad inficiare le argomentazioni dei giudici di merito, basate non sulla effettiva conoscenza ma sulla potenziale conoscibilità da parte dell’imputato delle carenze in materia di sicurezza presenti nel manuale d’uso.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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