CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 3854 depositata il 26 gennaio 2018
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO DI DUE LAVORATORI – RESPONSABILITA’ DI UN DATORE DI LAVORO E DI UN PREPOSTO – MISURE DI SICUREZZA – LAVORI DI COPERTURA PROVVISORIA DI UNA VOLTA – SUSSISTE
Fatto
1. La Corte di appello di L’Aquila l’il dicembre 2015 ha integralmente confermato la sentenza emessa all’esito del dibattimento il 21 gennaio 2014 dal Tribunale di L’Aquila, appellata dagli imputati, con la quale G.Q. e G.L. sono stati condannati, il primo in qualità di datore di lavoro e legale rappresentante della ditta “Aedes” s.r.l., ed il secondo di preposto della stessa ditta, per avere per colpa, consistita anche nella violazione di disciplina antinfortunistica, cagionato lesioni ad A.A. e a T.F., lavoratori dipendenti della “Aedes” s.r.l., precipitati a terra mentre effettuavano lavori di copertura provvisoria di una volta, posta a quattro metri dal piano sottostante, fatti contestati come commessi il 13 giugno 2009.
2. Ricorrono tempestivamente per la cassazione della sentenza entrambi gli imputati, con un unico ricorso, denunziando promiscuamente erronea applicazione della legge penale sostanziale e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Ad avviso dei ricorrenti, infatti, la Corte di appello di L’Aquila, oltre ad avere richiamato (pp. 9-10 della motivazione) giurisprudenza di legittimità che si stima inconferente, ha escluso, ma illegittimamente ed erroneamente, la sussistenza di un’interruzione del nesso causale in relazione alla – segnalata – abnormità ed imprevedibilità della condotta dei lavoratori infortunati, senza, tuttavia, fornire al riguardo adeguata motivazione.
La Corte territoriale ha valorizzato l’avere gli imputati, che pure avevano impartito agli operai direttive sul modo di condurre in sicurezza il lavoro di apposizione di teloni di copertura sulla volta, comunque consentito, di fatto, anche di salire pericolosamente sulla volta medesima (p. 8 della motivazione) ma tale ragionamento, secondo i ricorrenti, sarebbe illogico e contraddittorio, presupponendo, appunto, che gli imputati avessero in effetti impartito precise direttive di sicurezza.
Né sarebbe dirimente l’ulteriore circostanza, sottolineata dai Giudici di merito (pp. 9-10 della motivazione), che le vittime fossero impegnate in operazioni rientranti nelle loro attribuzioni, poiché anche in tale caso potrebbe profilarsi una condotta abnorme ed imprevedibile.
Risulta, in definitiva, ad avviso dei ricorrenti, violato l’art. 41 cod. pen., che disciplina il nesso causale.
Con esclusivo riferimento alla posizione dell’ing. G.Q., si evidenzia che quel giorno, «dopo aver dimostratamente impartito le specifiche disposizioni in materia di sicurezza e sulla modalità operative» da seguirsi (p. 3 del ricorso), lo stesso si era legittimamente allontanato per seguire anche altri cantieri.
Si domanda, in conclusione, l’annullamento della sentenza impugnata.
Diritto
l. Il ricorso è vistosamente inammissibile, reiterando, in maniera aspecifica, assai generica e meramente assertiva, ed anche con richiami ad elementi di puro fatto, aspetti tutti già adeguatamente affrontati e risolti nella sentenza di appello, nella quale si evidenzia, in maniera congrua, quantomeno un’assoluta mancanza di vigilanza da parte degli imputati, entrambi in posizione di garanzia, omissione stimata causalmente collegata agli infortuni occorsi, esclusa l’abnormità o l’esorbitanza delle condotte delle vittime (v. pp. 8-9-10 della motivazione della sentenza impugnata).
2. Discende la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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