Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione 4, sentenza n. 1235 depositata il 26 aprile 2023
In base all’art. 77, comma 2-bis, del D. p. r. 602/1973, in capo all’agente della riscossione – che intenda dare corso all’iscrizione ipotecaria su un bene immobile del contribuente inadempiente – sussiste l’obbligo di notificare a quest’ultimo una specifica comunicazione preventiva recante l’avviso di tale iscrizione, assegnandogli il termine di trenta giorni per eseguire il pagamento o per formulare osservazioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso n. 430/2017 depositato il 24.07.2017 C.A. chiedeva l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria effettuata su immobili di sua proprietà in data 13.02.2017 dall’Agente della Riscossione. Lamentava la mancata notifica dell’iscrizione ipotecaria. Si costituiva in giudizio l’Agenzia Riscossione eccependo preliminarmente il parziale difetto di giurisdizione del Giudice Tributario e la tardività del ricorso, nel merito contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
2.- La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Crotone, con sentenza n. 525/01/2020 depositata il 25.06.2020, riteneva fondata l’eccezione di parziale difetto di giurisdizione ed inammissibile il ricorso avverso l’iscrizione di ipoteca riguardante le restanti cartelle, motivando che: <>. Compensava le spese tra le parti in ragione della complessità delle questioni affrontate.
3.- Avverso la suddetta sentenza in data 20.01.2021 presentava appello iscritto al n. 119/2021 R.G.A. C.A., chiedendo che venisse dichiarata la nullità dell’iscrizione ipotecaria impugnata in quanto mai notificata nonché la sua illegittimità per essere la stessa stata iscritta su immobili costituiti in fondo patrimoniale. L’Agente delle Entrate – Riscossione si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della gravata sentenza.
4.- All’odierna udienza il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un preavviso con il quale il contribuente viene invitato a pagare le somme dovute all’Agente della Riscossione entro il termine perentorio di 30 giorni.
Decorso tale termine, senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento degli importi intimati, oppure senza che lo stesso ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, l’Agente della Riscossione è autorizzato a procedere con l’iscrizione alla Conservatoria competente dell’ipoteca su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui si procede.
L’iscrizione di ipoteca, dunque, “a pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d’interloquire in materia, in ragione della natura di tale procedura quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario” (Cass. civ., Sez. VI – 5, Ordinanza, 10.01.2017, n. 380).
La sentenza di prime cure ha correttamente individuato la data di notifica della comunicazione preventiva, che è regolarmente avvenuta: come riconosciuto dalla giurisprudenza, infatti, la stessa può validamente avvenire anche a mezzo di semplice raccomandata a/r a mezzo del servizio postale. Ai sensi dell’art. 77, comma 2 bis del D.P.R. n. 602/73 si può iscrivere ipoteca sui beni del debitore in mancanza del pagamento, entro 30 giorni, del debito indicato nella comunicazione preventiva, senza che l’Agente Riscossione sia tenuto ad ulteriori comunicazioni: è l’omessa notificazione della comunicazione preventiva che, soltanto, potrebbe giustificare la nullità della conseguente iscrizione ipotecaria. Sul punto, afferma la sentenza n. 5577 del 26.02.2019 della Corte di Cassazione, sez. 5, che “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1972 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità“.
Appurata la corretta notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, deve rilevarsi il rispetto del diritto di difesa garantito al contribuente sia a livello costituzionale che sovranazionale, così come la corretta instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Il C.A. nulla ha osservato in merito alla ricevuta comunicazione, né ha inteso impugnare nei termini la stessa, non potendo egli dunque dolersi dell’omessa notifica dell’iscrizione ipotecaria, la quale non era, come detto, dovuta. Quanto all’eccezione che l’ipoteca sarebbe stata illegittimamente iscritta su beni immobili rientranti nel fondo patrimoniale del contribuente, Questi non ha dimostrato che i debiti per i quali l’ipoteca era stata iscritta fossero stati realizzati per scopi inerenti ai bisogni della famiglia. Grava, infatti, sul debitore, che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, l’onere di provare l’estraneità del debito stesso alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore al riguardo. Diversamente opinando, il fondo patrimoniale si risolverebbe in uno strumento fraudolentemente adibito all’elusione fiscale, nella misura in cui venga costituito al solo fine di sottrarsi abusivamente al pagamento delle imposte. Sussistono le ragioni per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
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