Corte di Giustizia UE sentenza n. 142 depositata il 7 febbraio 2018 – L’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, deve essere interpretato nel senso che la normativa dell’Italia, come quella prevista all’articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 64 del 30 aprile 2010, convertito in legge n. 100 del 29 giugno 2010, nella sua versione vigente all’epoca dei fatti, in forza della quale i lavoratori impiegati in qualità di ballerini, che hanno raggiunto l’età pensionabile fissata da tale normativa a 45 anni sia per le donne che per gli uomini, hanno la facoltà di esercitare, durante un periodo transitorio di due anni, un’opzione che consente loro di proseguire la loro attività lavorativa sino al limite d’età per il mantenimento in attività previsto dalla normativa precedentemente in vigore, fissato a 47 anni per le donne e a 52 anni per gli uomini, introduce una discriminazione diretta fondata sul sesso, la quale è vietata da tale direttiva