CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 5 febbraio 2015, n. C-655/13 – L’art. 71, par. 1, lett. a), i), del regolamento (Cee) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati va interpretato nel senso che un lavoratore frontaliero, il quale, subito dopo la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno presso un datore di lavoro in uno Stato membro, è assunto a tempo parziale da un altro datore di lavoro in tale medesimo Stato membro, ha la qualità di lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale, ai sensi della citata disposizione