CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Comunicato 24 febbraio 2020
COVID 2019 – Indicazioni operative per le assenze del personale e la tenuta delle udienze
Alla luce delle disposizioni recentemente emanate dalle autorità competenti in ottemperanza di quanto previsto dal decreto-legge n. 6 dei 2020 e, in particolare, dell’ordinanza di protezione civile adottata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2020 e delle indicazioni ministeriali emanate in data 24/02/2020, si ritiene utile fornire alcune indicazioni operative e chiarimenti in merito alle principali problematiche organizzative.
A norma dell ’art. 1 della richiamata ordinanza non possono allontanarsi dai comuni indicati nell’allegato 1 le persone che ivi si trovano, sicché il personale di magistratura ordinaria e onoraria e dell’amministrazione o che sia altrimenti in servizio nell’ufficio è obbligato a restare in detti luoghi, risultando legittimamente assente dal servizio.
Tutto il restante personale è, dunque, tenuto a prestare servizio nell’ufficio, salvo che l’autorità sanitaria competente abbia adottato la misura di permanenza domiciliare fiduciaria prevista dall’art. 2 della citata ordinanza; in tal caso l’interessato dovrà tempestivamente comunicare all’ufficio il relativo provvedimento e sarà considerato legittimamente assente dal servizio.
I magistrati legittimamente assenti dal servizio saranno sostituiti secondo le regole ordinarie, con rinvio della trattazione delle cause ai medesimi assegnate, salvo urgenti e motivate ragioni che ne impongono la trattazione immediata.
Qualora, a causa della concomitante assenza di più componenti del collegio, non risulti possibile integrare ulteriormente l’organo giudicante attingendo alle eventuali disponibilità manifestate dai magistrati in servizio, il Presidente titolare provvederà al rinvio dell’udienza.
I Presidenti dei collegi avranno cura, allo scopo di dare attuazione e di vigilare sull’esecuzione delle misure generali adottate dal Ministero della salute (da ultimo con la circolare del 22/02/2020 n. 5443 di prot.), di tenere la camera di consiglio all’interno dell’aula di udienza, limitandone comunque la partecipazione ai componenti del collegio, nonché di regolare l’afflusso delle parti e del pubblico in modo da evitare, nel rispetto della pubblicità della seduta, un inutile assembramento di persone.
I Presidenti titolari e i capi degli uffici avranno comunque cura di rinviare le riunioni e gli altri incontri che non siano assolutamente necessari o urgenti, nonché di limitare allo stretto necessario la presenza di personale esterno (tirocinanti ecc.).
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