AGENZIA delle ENTRATE – Risoluzione n. 27/E del 19 giugno 2023
Crediti d’imposta maturati dalle imprese c.d. ”energivore”/”gasivore” e ”non energivore”/”non gasivore” – Comunicazione ex articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 – Applicabilità della c.d. ”remissione in bonis” di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
Premesso che:
– il «legislatore ha emanato nel corso del 2022 numerose disposizioni normative che riconoscono alle imprese, a determinate condizioni, un credito d’imposta pari a una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, in misura variabile in base al periodo di riferimento»;
– le «imprese beneficiarie dei crediti d’imposta possono utilizzarli in compensazione tramite modello F24»;
– l’«articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e l’articolo 7, comma 1-quater, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022»;
– non è stata inviata «la comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 per mera dimenticanza», ma che «ricorrono i presupposti che danno luogo al diritto a fruire del credito di imposta, e che non sono iniziati accessi, ispezioni verifiche, o altre attività amministrative di accertamento»;
l’istante «chiede se sia possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis disciplinato dall’art. 2 del Decreto-legge 16/2012. Inoltre, viene chiesto cosa fare nel caso in cui il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate dovesse scartare la comunicazione per avvenuto superamento del termine ordinario di invio».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante «ritiene che sia possibile fruire dell’istituto della remissione in bonis nel caso in cui, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge per fruire del credito di imposta in commento, venga trasmessa una dichiarazione tardiva e pagata la relativa sanzione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022. Nel caso in cui il sistema informativo respinga la comunicazione telematica, l’istante ritiene di poter inviare il modello dichiarativo tramite pec al competente ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Va preliminarmente rilevato che non costituiscono oggetto di interpello né l’an (ossia l’avvenuta effettiva maturazione), né il quantum (i.e. il corretto computo) dei crediti cui si riferisce l’istante, come neppure alcun vaglio viene richiesto sulla loro cedibilità o il già avvenuto utilizzo in compensazione. Su tali elementi rimangano quindi impregiudicate eventuali azioni di controllo da parte degli Uffici competenti.
Tanto precisato, tramite diversi documenti di prassi pubblicati nel corso del 2022 (cfr. le circolari nn. 13/E del 13 maggio, 20/E del 16 giugno, 25/E dell’11 luglio e 36/E del 29 novembre), ai quali si affiancano le numerose risposte a specifiche richieste dei contribuenti (si vedano, tra le più recenti, le numero 8 e 259, rispettivamente pubblicate nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate il 10 gennaio ed il 21 marzo 2023), la scrivente ha già fornito ampi ragguagli sui contributi introdotti dal legislatore nel corso del medesimo anno sotto forma di crediti d’imposta per le imprese colpite dall’aumento dei costi in ambito energetico.
Nel rinviare ai citati documenti per tutti i dettagli del caso, va evidenziato che:
a) la legge 13 gennaio 2023, n. 6, di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha confermato la formulazione del suo articolo 1, comma 6, a mente del quale «Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta richiamati ai commi 3 e 4 [ossia i crediti d’imposta maturati dalle imprese c.d. ”energivore”, ”gasivore” e ”non energivore”, ”non gasivore”, ai sensi delle varie disposizioni intervenute, con riferimento al terzo trimestre 2022, nonché ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del medesimo anno], a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.» (cfr. il provvedimento prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023, nonché il successivo prot. n. 56785 del 1° marzo 2023);
b) l’articolo 1, commi da 2 a 8, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per il primo trimestre e l’articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, per il secondo trimestre, hanno istituito anche per il 2023 un apposito contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle medesime imprese, determinandone ammontare e modalità di fruizione.
Fermo restando che l’istante non precisa di quali crediti d’imposta sia esattamente titolare, ma che non può porsi alcun dubbio di remissione in bonis in riferimento:
i. ai crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022, non coinvolti nella citata comunicazione e, comunque, da utilizzare al più tardi entro il 31 dicembre 2022;
ii. ai crediti riferiti ai primi trimestri del 2023, parimenti estranei alla citata comunicazione e, comunque, in ipotesi, non ancora maturati;
va osservato come l’adempimento di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 176 del 2022 – non diversamente da quello contemplato dalle precedenti previsioni che, per i medesimi contributi (con esclusione di quelli relativi a dicembre 2022), avevano inizialmente fissato al 16 febbraio 2023 l’inoltro della comunicazione (cfr. l’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, come modificato dalla legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175) – non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati.
La sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.
Si tratta, dunque, di un adempimento di natura ”formale”, come risulta, peraltro:
– dal già citato provvedimento del 16 febbraio 2023, dove si conferma che la comunicazione non è necessaria nell’ipotesi di integrale utilizzo in compensazione del credito entro la scadenza del 16 marzo 2023 (si veda il punto 2.6: «La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24») e la stessa non influenza i pagamenti effettuati in precedenza [cfr. il punto 3.1: «la comunicazione di cui al presente provvedimento deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), a decorrere dal 17 marzo 2023.»];
– dalle circolari nn. 13/E e 20/E del 2022 che, con riferimento ai contributi relativi ai primi due trimestri del 2022, ma con indicazione di ordine generale valida anche per i periodi successivi, hanno puntualizzato che, «riguardo al termine iniziale di fruizione del credito d’imposta in commento, in assenza di una esplicita indicazione della norma primaria, si ritiene che lo stesso decorra dal momento di maturazione del credito, ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo nonché certificativo previsti dalla disciplina agevolativa in commento. Le norme sopra indicate, infatti, non ostano all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l’acquisto […], con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto (cfr. la FAQ pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate in data 11 aprile 2022).» (così, in particolare, la circolare n. 20/E).
Quanto precisato sulla natura della comunicazione rende alla stessa applicabile la previsione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, disciplinante la c.d. ”remissione in bonis”, secondo cui la «fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 [euro 250,00, ndr.], secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.».
L’indicazione di ordine generale appena fornita va, tuttavia, coordinata con le peculiarità dei crediti in esame, i quali, in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione (terzo trimestre 2022, ottobre, novembre e dicembre dello stesso anno) «sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 settembre 2023.» (cfr. l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022).
Ne deriva che la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine (i.e., ad ora, il 30 settembre 2023) e comunque va eseguita prima dell’utilizzo in compensazione del credito.
Peraltro, stante l’espressa previsione normativa, si rammenta che il ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento. Come visto, infatti, la remissione in bonis «non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza,» (si veda il già citato articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012).
Lo scarto della delega di pagamento recante i crediti che avrebbero dovuto formare oggetto di una tempestiva comunicazione, se avvenuto, come sembra nel caso di specie, in esclusiva ragione della sua semplice omissione – ma lo stesso varrebbe in ipotesi di mero errore nella compilazione della stessa – non rientra tra le ipotesi inibitorie. Tale tipologia di scarto, infatti, rappresenta un alert, operato dal sistema informatizzato dell’Agenzia delle Entrate in occasione del tentativo di invio del modello F24 recante la compensazione, il quale segnala l’anomalia del mancato invio della comunicazione o sue eventuali incongruenze e non appura una violazione.
In ultimo, per quanto riguarda le modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, si segnala che lo stesso potrà avvenire come in precedenza, stante la riapertura del canale telematico dedicato, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia, cui si rinvia per tutti i dettagli del caso.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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