AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 375 del 10 luglio 2023
Crediti d’imposta a favore di imprese energivore e gasivore – Incidenza dei ricavi derivanti dai contratti derivati di copertura CFH ai fini della determinazione della spesa agevolabile in caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata e di acquisto di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici – Art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4; artt. 4, comma 2, e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17; art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA S.r.l. (di seguito, anche la ”Società” o l”’Istante”) appartiene al Gruppo multinazionale … (di seguito, anche il ”Gruppo”), operante nel settore della produzione e commercializzazione di ….
In particolare, la Società svolge la propria attività prevalente nel settore della produzione e commercializzazione di …, nonché è attiva nella produzione di energia termoelettrica tramite il proprio impianto di cogenerazione.
Quanto all’attività dell’impianto termoelettrico, la centrale di cogenerazione è un impianto che serve a produrre in modo combinato energia elettrica e termica; il processo sfrutta un combustibile, costituito da gas naturale, il quale viene combusto all’interno di due turbine a gas che, ruotando, imprimono un movimento ad un generatore elettrico, adibito alla produzione di energia elettrica. I gas di scarico, estremamente caldi, sono convogliati in un generatore di vapore avente lo scopo di trasformare l’acqua in gas (vapore di acqua). Il vapore d’acqua ha una doppia funzione:
inviato ad una turbina a vapore, produce anch’esso energia elettrica;
inviato alla unità produttiva, è utilizzato nel processo produttivo per ….
Tutto il combustibile utilizzato (gas naturale) è acquistato sul mercato; l’energia elettrica prodotta soddisfa interamente la domanda interna della centrale e della unità produttiva, mentre l’eccesso di produzione è immesso per la vendita sul mercato elettrico.
Per far fronte al rischio di variazione dei prezzi di mercato di gas ed energia, la Società ha stipulato contratti derivati (”swap”) di copertura dei prezzi. In un momento storico in cui i prezzi di gas ed energia elettrica stanno subendo incrementi di prezzo significativi, in virtù di tali strumenti derivati di copertura, la Società sta contabilizzando dei ricavi di esercizio che consentono di mitigare l’incremento dei costi di approvvigionamento energetico.
Come chiarito mediante presentazione della documentazione integrativa richiesta, (prot. … del …):
come previsto dalla policy in uso nel Gruppo, la copertura energetica è effettuata a livello di energy portfolio per il Gruppo nel suo complesso e tale attività è di fatto demandata a broker esterni al Gruppo. La gestione degli strumenti finanziari derivati è svolta con la sola finalità di copertura dall’oscillazione dei prezzi di gas ed energia elettrica. Le società del Gruppo hanno stipulato con la casa madre un contratto finalizzato ad una gestione accentrata delle politiche di copertura sulla base dei consumi effettuati dal Gruppo. Quest’ultimo determina i propri requisiti di copertura sulla base del consumo energetico previsto per tutte le filiali ed ha negli anni sviluppato un processo affidabile per prevedere il consumo di energia. Gli strumenti di copertura in uso sono contratti di swap su commodities quotati utilizzando gli indici di mercato e i metodi di determinazione del prezzo specificati nei relativi contratti di fornitura fisica. I contratti derivati sono strutturati per ottenere una corrispondenza con le condizioni principali dei contratti di fornitura sottostanti per garantire l’efficacia della copertura ed eliminare il rischio di base. L’obiettivo è il raggiungimento della copertura a livello di portfolio in un range compreso tra l’80% e il 125%;
la Società contabilizza gli strumenti finanziari derivati in ossequio a quanto disposto dal principio contabile OIC 32. Gli strumenti derivati contabilizzati dall’Istante sono qualificabili quali strumenti derivati di copertura e sono stati contabilizzati secondo il modello contabile della copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge), rilevando nell’attivo di stato patrimoniale lo strumento di copertura al fair value e alimentando in contropartita la voce A)VII ”Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, la cui differenza, che rappresenta l’ammontare di imposte differite conteggiate sul valore degli strumenti derivati, è stata contabilizzata nel fondo imposte differite, alla voce B.2) di stato patrimoniale passivo. I differenziali che scaturiscono dal suddetto contratto di copertura, che possono essere sia negativi sia positivi, sono contabilizzati in conti contabili dedicati. In sede di redazione del bilancio d’esercizio, tali costi/ricavi sono poi riclassificati per natura nella voce B6 di conto economico, senza essere portati ad incremento/decremento dei costi di acquisto di energia elettrica e gas (che trovano separata registrazione in conti contabili diversi e separata indicazione nella macrovoce B6 di conto economico).
Tutto ciò premesso, l’Istante, che si qualifica quale impresa a forte consumo di energia (”energivora”) e di gas naturale (”gasivora”), chiede conferma che le spese sostenute per la produzione della componente energetica e per l’acquisto di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, cui parametrare i crediti d’imposta spettanti ai sensi dei decreti legge n. 4 del 2022, n. 17 del 2022 e n. 115 del 2022, debbano essere assunte al lordo dei ricavi derivanti dai contratti derivati, sottoscritti per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi di gas ed energia e, nello specifico, che i costi cui applicare la percentuale di legge per il calcolo del credito d’imposta, sostenuti in ciascun trimestre, non debbano essere decrementati dei ricavi contabilizzati per hedging, riferiti al medesimo trimestre.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società ritiene che le spese sostenute per la produzione della componente energetica e per l’acquisto di gas naturale, sulle quali sono applicate le aliquote di legge per il calcolo del credito d’imposta spettante, non debbano essere decrementate dei ricavi contabilizzati in dipendenza dei contratti di copertura sottoscritti dalla Società.
Basandosi sul tenore letterale della norma, l’Istante evidenzia che le spese sostenute per l’autoproduzione di energia elettrica e l’acquisto di gas naturale sono quantificate valorizzando i consumi ed i volumi di un determinato trimestre, moltiplicandoli per il prezzo medio del gas/dell’energia del suddetto trimestre, senza riferimento ad ulteriori parametri.
La Società evidenzia altresì che né le norme di legge né le indicazioni fornite dall’amministrazione finanziaria con i vari documenti di prassi emanati a commento delle misure in esame fanno riferimento ai costi contabilizzati dalle imprese; il meccanismo di riconoscimento del credito è del tutto sganciato dai componenti negativi di reddito rilevati in contabilità e dalla collocazione di tali costi nel bilancio di esercizio delle società contribuenti. Invero, sulla base di una corretta classificazione contabile, i ricavi conseguiti in dipendenza dei citati contratti di copertura neppure vanno a ridurre i costi per approvvigionamento energetico, bensì sono classificati separatamente quali componenti positivi di reddito.
Per espressa previsione di legge si considera spesa quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica (indicata in fattura alla voce ”spesa per materia energetica”) ed eventuali sussidi non devono essere detratti dalla spesa sostenuta, in quanto la norma non prevede tale ipotesi. I sussidi rilevano esclusivamente ai fini del calcolo del costo medio della componente energia elettrica (condizione necessaria per la spettanza del credito); non rilevano, invece, per il calcolo del credito d’imposta parametrato alle spese agevolabili (cfr. circolare n. 13/E del 2022).
Da quanto innanzi argomentato, l’Istante conclude che i ricavi per hedging non debbano ridurre i costi su cui è calcolato il credito d’imposta; diversamente, tale fattispecie costituirebbe una errata forzatura del dettato normativo che disciplina l’accesso all’agevolazione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si evidenzia che la presente risposta viene resa sulla base delle argomentazioni esposte e degli elementi rappresentati dalla Società, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, correttezza e concretezza; essa, inoltre, attiene esclusivamente al quesito interpretativo espressamente sollevato dall’interpellante, relativo alla rilevanza dei ricavi per hedging ai fini del calcolo del credito d’imposta oggetto di interpello, e non si estende a questioni diverse da quelle che hanno formato oggetto di richiesta, ivi inclusa la ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per la fruizione dei suddetti benefici.
Tanto premesso, giova ricordare che al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale e per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il legislatore ha introdotto alcune misure agevolative con i seguenti provvedimenti:
il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. ”decreto Sostegni-ter”), recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25;
il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. ”decreto Energia”), recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 2022, n. 34;
il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. ”decreto Ucraina”), recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina», convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 2022, n. 51;
il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. ”decreto Aiuti-bis”), recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;
il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. ”decreto Aiuti-ter”), recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. ”decreto Aiuti-quater”), recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6;
la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (”legge di bilancio 2023”), recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (c.d. ”decreto Bollette”), convertito con la legge 26 maggio 2023, n. 56, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali» che ha ulteriormente prorogato le predette misure con riferimento al secondo trimestre 2023.
I chiarimenti in merito ai predetti benefici sono stati forniti con le circolari n. 13/E del 2022, n. 20/E del 2022, n. 25/E del 2022 e n. 36/E del 2022 cui, per quanto non diversamente specificato in questa sede, si rinvia.
Per quanto di specifico interesse ai fini della presente istanza, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 17 del 2022, con riferimento al secondo trimestre 2022, il credito d’imposta a favore delle ”imprese energivore” è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta delle stesse e autoconsumata. In tal caso, il medesimo comma 2 stabilisce che ”l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica” (enfasi aggiunta).
Come sottolineato nel dossier di lettura n. 302 del 2022 del Servizio Bilancio del Senato, la norma ha esteso la platea dei beneficiari del contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta anche alle imprese energivore che producono ed allo stesso tempo autoconsumano l’energia elettrica prodotta, a differenza dell’articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2022 che non le aveva ricomprese.
Più recentemente, l’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, ha riconosciuto un credito d’imposta del 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 alle ”imprese energivore”, i cui costi medi (per kwh), calcolati sulla base del secondo trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi), hanno subito un incremento maggiore del 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019.
Come per la misura agevolativa riferita al secondo trimestre 2022, il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle ”imprese energivore” e dalle stesse consumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso, l’incremento del costo si calcola sulla base della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati per la produzione, mentre il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale.
Ulteriori agevolazioni sono state riconosciute alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. ”gasivore”) al fine di garantire alle stesse una parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento dei costi del gas naturale.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 15.1 del decreto legge n. 4 del 2022 ha riconosciuto ”alle imprese a forte consumo di gas naturale” (c.d. ”gasivore”) ”un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.
Analogamente ai crediti a favore delle ”energivore”, anche l’agevolazione in commento è stata ”prorogata” per i trimestri successivi (si vedano, in particolare, per quanto di interesse ai fini dell’odierna istanza, l’articolo 5 del D.L. n. 17 del 2022 e l’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 115 del 2022).
Tanto premesso con riguardo al quadro normativo di riferimento, nel caso di specie, la Società, che si qualifica impresa a forte consumo di energia elettrica (”energivora”) e di gas naturale (”gasivora”), rappresenta di aver stipulato, per far fronte al rischio di variazione dei prezzi di mercato del gas naturale e dell’energia elettrica, dei contratti derivati (”swap”) di copertura dei prezzi al conclamato fine di azzerare gli effetti delle oscillazioni dei prezzi delle fonti energetiche, attraverso il conseguimento di ricavi (in caso di aumento dei prezzi) e il sostenimento di ulteriori costi (in caso di diminuzione dei medesimi prezzi).
In relazione ai crediti d’imposta destinati alle imprese energivore che come nel caso dell’Istante, sulla base di quanto dalla stessa rappresentato producono e autoconsumano energia elettrica, come già sopra evidenziato, l’articolo 4, comma 2 del D.L. n. 17 del 2022 (in relazione al II trimestre 2022) e l’articolo 6 del D.L. n. 115 del 2022 (in relazione al III trimestre 2022) prevedono espressamente che il credito di imposta sia determinato avendo riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo/terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Di conseguenza, in tali casi, in considerazione del parametro espressamente individuato dalle norme, non rileva ai fini della determinazione della spesa agevolabile la contabilizzazione di ricavi afferenti ai derivati di copertura.
Ancorché la questione non formi oggetto del presente interpello, è appena il caso di evidenziare che con la risposta ad interpello n. 595 del 2022 è stato chiarito che la determinazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica viene effettuata facendo riferimento al prezzo del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del trimestre considerato per la produzione di energia elettrica autoconsumata.
Ne deriva che la verifica della sussistenza del requisito dell’incremento del costo per kWh dell’energia elettrica prodotta e autoconsumata deve avvenire assumendo, come parametro iniziale, il prezzo unitario del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2019 per la produzione di energia elettrica autoconsumata e, come parametro finale, il prezzo unitario del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2022 per la produzione di energia elettrica autoconsumata.
Pertanto, diversamente da quanto sopra chiarito in relazione alla determinazione dei costi cui commisurare il credito d’imposta a favore delle ”energivore” che producono e autoconsumano energia elettrica, l’Istante dovrà tenere conto dell’impatto dei suddetti strumenti finanziari derivati ai fini del requisito di accesso al beneficio consistente nell’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata, da calcolare con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica. Nel caso di specie, quindi, occorrerà tenere conto dei flussi generati dagli strumenti derivati di copertura di tipo ”swap”, sulla base della relativa imputazione temporale, rispetto alla variazione del prezzo unitario del gas naturale acquistato dalla Società e destinato all’uso termoelettrico.
Giova, altresì, osservare che, in ordine agli obblighi certificativi da assolvere per la verifica della sussistenza dei requisiti, la circolare n. 20/E del 16 giugno 2022, al paragrafo 3.4, ha precisato che, nell’ipotesi di autoproduzione e autoconsumo dell’energia elettrica, la documentazione certificativa è rappresentata dalle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine, nonché dalle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale.
Diversamente, in relazione ai crediti a favore delle imprese gasivore, per i quali, come sopra evidenziato, il legislatore ha previsto un diverso meccanismo di calcolo del contributo, il beneficio economico conseguito dall’Istante a copertura dell’aumento dei costi delle componenti energetiche per effetto dei derivati, in quanto direttamente collegato proprio ai prezzi della materia prima, incide sulla determinazione del costo ”effettivamente sostenuto” dall’impresa per l’acquisto di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici e, come tale, rileva esclusivamente ai fini del calcolo della spesa agevolabile.
Anche in tal caso, appare opportuno sottolineare che, come da ultimo affermato nella risposta n. 316 del 2023, ai fini dell’accesso alla disciplina agevolativa in esame il legislatore ha individuato come indicatore del prezzo di riferimento del gas naturale un ammontare calcolato in base alla ”media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME)”. Sulla base di tale scelta, il calcolo dello scostamento che dimostra l’esistenza di un incremento del predetto valore (modificato nel tempo sulla base delle disposizioni sopra descritte) non contiene alcun rinvio al costo effettivamente sostenuto dalle imprese gasivore, e deve essere operato avendo riguardo forfetariamente: (i) alla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), relativa al periodo di riferimento delle singole disposizioni agevolative; (ii) al (medesimo) prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
In definitiva, la Società deve considerare anche i flussi positivi derivanti dai contratti derivati di copertura, riferibili al corrispondente trimestre sulla base dell’imputazione temporale di bilancio, per determinare la spesa agevolabile ai fini del calcolo del credito d’imposta di cui all’articolo 15.1 del decreto legge n. 4 del 2022, all’articolo 5 del decreto legge n. 17 del 2022 e all’articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 115 del 2022 (credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto di gas naturale relativo rispettivamente al primo trimestre 2022, secondo trimestre 2022 e terzo trimestre 2022).
Va da sé che detti chiarimenti si applicano anche alle successive analoghe disposizioni introdotte dagli atti normativi richiamati in premessa, i quali hanno di fatto ”prorogato” entrambe le agevolazioni in commento.
Si ricorda, infine, che il presente parere viene reso sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, assunte così come illustrate nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità, esaustività e completezza; pertanto, i suoi effetti non si estendono a questioni diverse da quelle in relazione alle quali è stato formulato espressamente il quesito da parte della società istante, ivi compresa la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la fruizione dei crediti d’imposta in questione. Su tali profili, quindi, restano impregiudicati i poteri di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.