AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 193 del 7 febbraio 2023
Credito d’imposta in favore delle imprese ”a forte consumo di energia elettrica”, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. Calcolo dell’incremento del costo per le neo-costituite
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA, facente parte del Gruppo multinazionale …, ha per oggetto ”l’attività di impianto, l’acquisto e l’esercizio di attività cartarie ed industrie affini, ivi compresa la commercializzazione di prodotti cartari e affini”; la Società può inoltre ”esercire impianti di produzione di energie e fare comunque qualsiasi altra operazione industriale e commerciale inerente”.
Ai fini della rappresentazione della fattispecie in esame, la società fa presente:
1. di essere stata costituita dalla società BETA, con atto del … e di essere iscritta al Registro delle Imprese dal …;
2. che l’ingresso nel Gruppo … è avvenuto in data …, con l’acquisto da parte dell’attuale socio unico, GAMMA del 100% del capitale sociale della Società;
3. di aver ricevuto, in data 30 settembre 2021, con effetto dal 1° ottobre 2021, due conferimenti in natura, e precisamente:
i) un ramo d’azienda avente ad oggetto la produzione e la commercializzazione di carta per imballaggio a base di fibra riciclata in una cartiera sita nel comune di …;
ii) un’azienda avente ad oggetto la produzione di energia elettrica e vapore mediante cogenerazione a ciclo combinato alimentato a gas naturale e termovalorizzazione di biomassa da rifiuto, realizzata tramite la centrale elettrica sita nel medesimo comune di Verzuolo ed operante a servizio del fabbisogno energetico della cartiera di cui al punto precedente.
In accoglimento dell’istanza, presentata in data 30 novembre 2021 alla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali), la Società è stata inclusa nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. ”energivore”) di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, per l’anno di competenza 2022.
Ciò premesso, con riferimento alla disciplina agevolativa riguardante il credito d’imposta di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 che prevede un contributo straordinario in favore delle imprese ”a forte consumo di energia elettrica”, sotto forma di credito d’imposta (pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022) la società pone i seguenti quesiti.
Quesito n. 1.
Con riferimento al quadro normativo dell’agevolazione in commento, la Società rammenta che:
ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, le imprese cosiddette ”energivore” possono beneficiare del contributo a condizione che i «costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi» abbiano subito «un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa»;
ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4, il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese ”energivore” e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022; in tal caso, ”l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica…”.
Per quanto attiene al requisito soggettivo, la società fa presente che, essendo stata costituita nel corso del 2021, non presenta il dato storico riferito al 2019, in relazione al quale occorre verificare l’effettivo incremento dei costi sostenuti, previsto dalla norma quale condizione necessaria ai fini dell’accesso all’agevolazione.
A tal proposito, l’istante richiama la circolare n. 13/E del 13 maggio 2022, evidenziando che la stessa fornisce chiarimenti unicamente con riferimento alle imprese ”neocostituite” in relazione al ”parametro iniziale” (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso PUN) utilizzabile dai soggetti che acquistano energia elettrica, mentre nulla viene chiarito in relazione alle società che, come l’istante, consumano l’energia dalle stesse prodotta.
Ciò premesso, la società chiede di sapere se, in qualità di società costituitasi nel corso del 2021, che produce energia elettrica destinata all’autoconsumo tramite l’utilizzo di una centrale alimentata a gas naturale, rientri o meno nell’ambito soggettivo di applicazione del beneficio.
Inoltre, qualora sia confermata la possibilità di fruire dell’agevolazione, la società chiede di sapere quali siano i parametri iniziali e finali da utilizzare ai fini della commisurazione dell’incremento del costo del combustibile utilizzato nella produzione dell’energia elettrica autoconsumata. Nel caso di specie, considerato che la Società utilizza il gas naturale quale combustibile della centrale e che, ai sensi dall’articolo 4, comma 2, del citato D.L. n. 17 del 2022 «l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa», ad avviso dell’istante, non appare chiaro se:
il parametro iniziale debba essere individuato nel prezzo di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicato dal Gestore Mercati Energetici (GME) del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2019 oppure, utilizzando i dati storici relativi al prezzo medio del gas naturale effettivamente sostenuto dal conferente, in relazione alla Centrale nel primo trimestre 2019;
il parametro finale debba essere individuato nel prezzo di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicato dal Gestore Mercati Energetici (GME) del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2022 oppure, utilizzando il prezzo del gas naturale al servizio della Centrale, effettivamente sostenuto dalla Società in relazione ai consumi del primo trimestre 2022.
Quesito n. 2.
Fermo restando il limite temporale del 31 dicembre 2022 (attualmente previsto dall’articolo 9 D.L. 21 del 2022), la società chiede di sapere se vi siano limitazioni quantitative alla fruizione del credito d’imposta alla luce di quanto previsto dal ”Quadro Temporaneo Russia-Ucraina”, di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina (2022/C 131 I/01).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene di poter accedere all’agevolazione prevista dall’articolo 4 del D.L n. 17 del 2022 atteso che, con riferimento al requisito soggettivo, la Società rientra tra le imprese cc.dd. ”energivore” in quanto: (i) effettua un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno; (ii) opera nel settore ”17.12 Fabbricazione di carta e cartone” ricompreso nell’Allegato 3 della Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea; (iii) è inclusa nell’elenco ex articolo 6 del DM per l’anno 2022.
La società fa presente, inoltre, che la costituzione nel corso del 2021 non può costituire un motivo ostativo alla fruizione del beneficio nella fattispecie rappresentata, per due ordini di ragioni.
In primis, tale conclusione non sarebbe coerente coi chiarimenti forniti dalla sopra citata Circolare n. 13 del 2022 in relazione alle imprese non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019 che acquistano energia elettrica, per le quali in assenza di un dato storico viene previsto un valore fisso di 69,26 Euro/MWh quale parametro iniziale dato dal Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) del primo trimestre 2019.
Pertanto, a parere della società, per le imprese che producono l’energia dalle stesse consumata, l’assenza del parametro iniziale di riferimento non può essere alla base di un’eventuale discriminazione di trattamento, in termini di accesso alle misure, in funzione della fonte di approvvigionamento (i.e. autoproduzione dell’energia anziché acquisto dell’energia sul libero mercato), in quanto non sarebbe coerente con le finalità della norma.
In secondo luogo, la società sottolinea come, pur essendo neocostituita, sia subentrata, senza soluzione di continuità, al momento della costituzione, nelle attività in precedenza svolte dai conferenti e pertanto, qualora utile ai fini dell’accesso alla misura, il parametro storico potrebbe, in ogni caso, essere ricercato nell’ambito delle attività svolte in capo ai soggetti conferenti.
Per quanto attiene al meccanismo di determinazione del requisito dell’incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento, tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 17 del 2022 ”l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa”, e considerato che la Società utilizza il gas naturale quale combustibile della Centrale, l’istante ritiene che, nel caso prospettato, i parametri da utilizzare per il calcolo dell’incremento dei costi sostenuti per la componente energia elettrica, possano essere i seguenti:
per quanto attiene al parametro iniziale, il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2019, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore Mercati Energetici (GME), pari a 20,93 Euro/MWh;
per quanto attiene al parametro finale, il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore Mercati Energetici (GME), pari a 148,13 Euro/MWh.
A parere della società istante, tali indicatori possono essere validamente utilizzati nella fattispecie in esame in quanto il legislatore ne ha previsto l’idoneità nell’ambito del diverso contributo a favore delle ”imprese a forte consumo di gas naturale”, disciplinato dall’articolo 5 del D.L. n. 17 del 2022 e dall’articolo 4 del D.L. n. 50 del 2022.
Quesito n. 2
Per quanto concerne i limiti previsti dal Quadro Temporaneo Russia-Ucraina, l’istante ritiene che manchi, nel contesto nazionale, un riferimento normativo volto a correlare le agevolazioni in commento (D.L. n. 17 del 2022) ai limiti e alle previsioni di cui al Quadro Temporaneo Russia-Ucraina e che pertanto tali ultime limitazioni non siano automaticamente applicabili. Infatti, né nel citato decreto-legge, né nella legge di conversione, legge n. 34 del 2022 (del 27/04/2022) è stata prevista alcuna limitazione o coordinamento della misura con il suddetto Quadro Temporaneo (peraltro pubblicato anteriormente, in data 24/03/2022).
Ad avviso della società, non si rinvengono ulteriori limitazioni all’importo potenzialmente utilizzabile da ciascuna società, nella sua accezione giuridica nazionale, nonché da ciascuna impresa unica, nella sua accezione comunitaria (Reg. UE 1407/2013).
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Con l’istanza di interpello in esame, la Società pone due quesiti in ordine al credito d’imposta di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022, rubricato «Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore».
Il citato articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 17 del 2022 riconosce, in favore delle «imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017» un ”contributo straordinario”, fruibile sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, a condizione che i «costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi» abbiano subito «un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa».
Rientrano, pertanto, nell’ambito soggettivo di applicazione della disposizione agevolativa in esame le imprese:
1) che siano qualificabili come ”imprese a forte consumo di energia elettrica”, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 dicembre 2017;
2) e i cui costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili al primo trimestre 2022 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Relativamente al requisito sub 1), in base ai chiarimenti forniti dalla circolare n. 13/E del 13 maggio 2022 (cfr. paragrafo 2.1), per fruire del credito d’imposta in rassegna occorre integrare, oltre ai requisiti dell’articolo 3 del DM sopra citato, quello relativo alla regolare e definitiva iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 6 dello stesso DM dell’anno 2022, ivi compreso quello pubblicato con la ”sessione suppletiva” (cfr. circolare n. 25/E dell’11 luglio 2022, paragrafo 1.1), pena la restituzione delle somme utilizzate, maggiorate degli interessi.
Il suddetto contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, inizialmente stabilito nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisito della componente energia utilizzata, è stato rideterminato in misura pari al 25 per cento della stessa, in virtù dell’intervento normativo di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 (il ”decreto Ucraina”).
Ciò premesso, con riferimento al quesito n. 1, relativo alla possibilità, per le ”imprese energivore”, che producono l’energia dalle stesse consumata di cui al comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge n. 17 del 2022, di fruire del credito d’imposta in esame, anche se non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, nonché alle modalità di calcolo dell’incremento dei consumi, si osserva quanto segue.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del D.L. n. 17 del 2022, con riferimento al secondo trimestre 2022, il credito d’imposta in parola è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle ”imprese energivore” e autoconsumata.
In tal caso, il medesimo comma 2 stabilisce che «l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica».
Come sottolineato nel dossier di lettura n. 302 del 2022 del Servizio Bilancio del Senato, la norma estende la platea dei beneficiari del contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta anche alle imprese energivore che producono ed allo stesso tempo auto consumano l’energia prodotta, a differenza dell’articolo 15 del decreto legge n. 4 del 2022, che non le aveva ricomprese.
Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la circolare n. 13/E del 13 maggio 2022 (cfr. paragrafo 2.1) ha chiarito che le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, qualora riscontrino l’incremento richiesto dalla norma rispetto all’anzidetto parametro, possono fruire del beneficio in commento, sempreché risultino iscritte, per l’anno 2022, nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 1, del DM 21 dicembre 2017. In assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo trimestre 2022), per le suddette imprese questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:
valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh11;
valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh12;
per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.
Nel caso di operazioni straordinarie, con le FAQ del 26 novembre 2021 relative al DM sopra citato (riportate nel portale ”Energivori” disponibile sul sito di CSEA) sono state fornite indicazioni alle imprese energivore ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM, con effetto anche sul requisito soggettivo. Adottando un approccio giuridico-formale, è stato chiarito, tra l’altro, che assumono rilevanza i dati di consumo inerenti alla partita IVA di ciascuna società partecipante all’operazione registrati ”fino alla” o ”a partire dalla” data dell’operazione societaria. Ne consegue, per esempio, che, nel caso di operazione di fusione, la società incorporante non può inserire nella dichiarazione ”Energivori” i dati di consumo registrati dalla società incorporata per il periodo antecedente l’operazione societaria (cfr. risposta al quesito n. 5 delle FAQ).
Ciò premesso, sulla base dei suddetti chiarimenti relativi alle imprese ”non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019” (o costituite a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale), in analogia ai criteri utilizzati per la verifica dell’incremento del costo medio per le imprese che acquistano l’energia, deve ritenersi che anche con riferimento alle imprese che, come la società istante, autoconsumano l’energia prodotta, si possa fare riferimento ad un parametro forfetario nella verifica dell’incremento del costo medio, ovviamente utilizzando i valori correlati all’acquisto del combustibile usato per la produzione di energia, in luogo dei valori forniti dalla circolare sopra richiamata correlati all’acquisto di energia elettrica.
Tutto ciò considerato, relativamente al caso di specie, considerato che la società istante utilizza il gas naturale quale combustibile della Centrale, si ritiene che il parametro iniziale da utilizzare per il calcolo dell’incremento possa essere individuato nel prezzo di riferimento del Mercato infragiornaliero (MIGAS), pubblicato dal Gestore mercati energetici (GME) del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2019, analogamente a quanto previsto dal legislatore per la determinazione del requisito dell’incremento del costo ai fini del credito d’imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale, con l’articolo 5, comma 1, dello stesso D.L. n. 17 del 2022.
Quanto al parametro finale, ai fini che qui interessano, giova altresì osservare che, in ordine agli obblighi certificativi da assolvere per la verifica della sussistenza dei requisiti, nonché del calcolo del credito d’imposta spettante, la Circolare n. 20/E del 16 luglio 2022, al paragrafo 3.4, ha precisato che, nell’ipotesi di autoproduzione e autoconsumo dell’energia elettrica, la ”documentazione certificativa” è rappresentata dalle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine, nonché delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale.
Ciò premesso, sulla scorta della lettera della norma e dei chiarimenti forniti nei documenti di prassi citati, si ritiene che, nel caso di specie, il parametro finale di riferimento ai fini della verifica del requisito relativo all’incremento del costo medio dell’energia debba essere determinato utilizzando il prezzo del gas naturale al servizio della Centrale effettivamente sostenuto dalla Società in relazione ai consumi del primo trimestre 2022.
Quesito n. 2
In merito al quesito relativo alla eventuale sussistenza di limitazioni quantitative alla fruizione del credito d’imposta in commento, derivanti dall’applicazione del ”Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, di cui alla Comunicazione della Commissione (2022/C 131 I/01), adottato il 23 marzo 2022, si osserva che la Sezione 2.4 della citata comunicazione rubricata ”Aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia prodotta” stabilisce le condizioni per ritenere compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), gli aiuti di Stato volti ad attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica, nonché misure supplementari di sostegno per consentire il proseguimento delle attività delle imprese a forte consumo di energia.
Per completezza, si fa presente che sulla Gazzetta Ufficiale europea C 426 del 9 novembre è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione 2022/C426/01 relativa alla modifica ed alla proroga fino al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) del Quadro Temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di continuare ad avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina.
Ciò premesso, con il quesito in commento, la società chiede di sapere se la disciplina agevolativa in commento rientri nella nozione di ”aiuto di Stato” e, in caso affermativo, se siano ad essa applicabili i limiti e le condizioni contenute nella citata Comunicazione della Commissione.
Al riguardo, occorre premettere che l’assenza, nella formulazione della norma, di riferimenti espliciti all’applicabilità alla fattispecie agevolativa in esame della disciplina contenuta nel sopra citato ”Quadro temporaneo”, o di altre discipline in materia di ”aiuti di Stato”, non costituisce presupposto giuridico per una sua definitiva qualificazione come ”misura di carattere generale”, non soggetta, di conseguenza, alla normativa europea in materia di ”aiuti di Stato”.
Sul punto, si osserva che il TFUE vieta agli Stati membri di concedere vantaggi finanziari ad imprese in un modo che potrebbe falsare la concorrenza nel mercato interno. Infatti, a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui ”incidono sugli scambi tra gli Stati membri”, a meno che non rientrino nelle categorie di deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo, che definisce gli ”aiuti di Stato” come ”aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
Inoltre, a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del Trattato la compatibilità con il mercato interno di una misura di aiuto rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del Tribunale e della Corte di giustizia, mentre, in base al successivo paragrafo 3, ogni Stato membro deve notificare in anticipo alla Commissione i progetti diretti a istituire o modificare ”aiuti di Stato”.
Con la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea della Commissione (2016/C 262/01), l’esecutivo comunitario ha fornito chiarimenti riguardanti i diversi elementi costitutivi della suddetta nozione, elaborati in base all’interpretazione degli organi giurisdizionali dell’Unione (Corte di giustizia e Tribunale).
Tutto ciò premesso, poiché la ”nozione di aiuto di Stato è un concetto giuridico oggettivo definito direttamente dal trattato”, e posto che ”la fonte principale per l’interpretazione del trattato è sempre la giurisprudenza da essi emanata” (Corte di giustizia e Tribunale” (cfr. Introduzione della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato da ultimo citata), si ritiene che il quesito in esame, posto dalla società interpellante, non rientri nelle competenze esercitabili dall’Agenzia delle Entrate in sede di interpello, in quanto riguardante questioni di carattere generale attinenti ai principi che regolano i rapporti tra l’ordinamento dell’Unione europea e gli ordinamenti nazionali degli Stati membri in materia di ”aiuti di Stato”, e non all’interpretazione di disposizioni tributarie a ”fattispecie concrete e personali”, quale presupposto per la presentazione delle istanze di interpello (cfr. articolo 11, comma 1, lett. a), della Legge del 27 luglio 2000, n. 212, cd. Statuto dei diritti del contribuente).
Il presente quesito deve considerarsi pertanto inammissibile ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.