Agenzia delle Entrate – Risposta n. 270 del 18 maggio 2022
Articolo 1, comma 1056, della legge n. 178 del 27 dicembre 2020. Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
La società XXX (di seguito l’istante) ha chiesto alla scrivente un parere ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1056, della Legge n.178 del 2020 (Legge di bilancio 2021). L’istante rappresenta che:
-la società ha acquistato un … nuovo avente caratteristiche tali da poter godere del credito d’imposta 4.0 di cui all’articolo 1, comma 1056, legge 178/2020; – entro il 31.12.2021 ha versato un acconto pari al 20 per cento del valore del bene;
– nella fattura di acconto è riportata ‘indicazione della norma agevolativa al fine di poter godere del credito d’imposta;
l’investimento verrà concluso entro il 30.06.2022 ed il bene verrà posto in esercizio.
Ciò premesso, l’istante chiede di conoscere se, al fine della fruizione del credito d’imposta, l’espresso riferimento alla norma agevolativa deve essere indicato, oltre che sulle fatture di acquisto, anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo/interconnessione.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante, ritiene che non essendo presente un’elencazione esaustiva degli altri documenti sui quali debba essere apposto l’espresso riferimento alla norma agevolativa, anche i verbali di collaudo/interconnessione ed il documento di trasporto debbano riportare detta indicazione e che la mancata annotazione può essere sanata (prima dell’avvio di eventuali attività di controllo) apponendo con scritta indelebile il riferimento normativo.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si evidenzia che, a prescindere dal parere di seguito riportato, non sono in alcun modo oggetto del presente interpello i requisiti necessari per accedere al credito d’imposta in argomento, nelle diverse versioni pro tempore vigenti, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. Al riguardo, si precisa che la risposta al presente interpello non comporta in nessun caso l’implicito riconoscimento della spettanza del credito d’imposta e, in particolare, dell’ammissibilità al beneficio dell’investimento nel bene al quale fa riferimento l’istanza.
Si rammenta che con la circolare n. 9/E del 2016 è stato ribadito che, assumendo a riferimento la relazione illustrativa al decreto delegato n. 156 del 2015, è stata illustrata la generale volontà del legislatore di escludere dall’area dell’interpello “qualificatorio” tutte quelle ipotesi che, coerentemente alla loro natura, alle finalità dell’istituto ed alle regole istruttorie di lavorazione delle istanze, sono caratterizzate dalla necessità di espletare attività istituzionalmente di competenza di altre amministrazioni, enti o soggetti diversi dall’Agenzia delle Entrate che presuppongono specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale (cd. accertamenti di tipo tecnico cfr. ipotesi sub b), paragrafo 1.1).
Per quanto d’interesse, si segnala che la riconducibilità del bene menzionato in istanza tra quelli ammissibili all’agevolazione di cui si tratta, nelle diverse versioni pro tempore vigenti, rappresenterebbe una richiesta di un parere tecnico nell’accezione sopra descritta, da ritenersi esclusa dall’area di applicazione dell’interpello, in quanto l’istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale rientranti nell’ambito operativo di altre amministrazioni. Trova, quindi, applicazione il chiarimento di portata generale contenuto nella citata circolare n. 9/E del 2016 (cfr. circolare n. 31/E del 2020) ed eventuali richieste in merito a tali aspetti potranno essere trasmesse dal contribuente direttamente alla competente Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero per lo sviluppo economico, restando fermo che a tal riguardo, in ogni caso, non si producono gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto del contribuente).
Con legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all’articolo 1, commi da 184 a 197, è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l’introduzione di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.
Successivamente l’articolo 1, comma 1056, della legge n. 178 del 27 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021) ha innovato la predetta disciplina come di seguito: «Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro».
Il comma 1062 del citato articolo 1 dispone che «Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter».
Con riferimento al caso in esame, i dubbi rappresentati dall’istante, ai fini della fruizione del beneficio fiscale, attengono al comma 1062 dell’articolo 1 citato e, in particolare, alla circostanza per cui «(…) l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter (…)» debba essere indicato anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo e interconnessione.
Il richiamato comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli. In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178. Va da sé che la medesima funzione è assolta dei documenti che certificano la consegna del bene quali il «documento di trasporto», per i quali resta fermo il predetto obbligo. Nel presupposto che il «verbale di collaudo o di interconnessione» riguardino univocamente i beni oggetto dell’investimento (cui si riferiscono i documenti summenzionati) essendo tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento, non si estende sugli stessi l’obbligo di riportare l’espresso riferimento di cui al citato comma 1062.
Da ultimo, come chiarito nella risposta n. 438 del 2020, si rammenta che la regolarizzazione dei documenti già emessi, ove dell’impresa beneficiaria entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.
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