La legge di conversione n. 99 del 09 agosto 2013 del decreto legge 76/2013 è entrata in vigore il 23 agosto 2013. Le novità più rilevanti sono le agevolazioni contributive per nuove assunzioni, modifiche alla disciplina dei contratti di apprendistato, a tempo determinato, intermittente accessorio e a progetto, procedura conciliativa in caso di licenziamento, associazione in partecipazione, sanzioni in materia di igiene e sicurezza.
I principali interventi in tema di occupazione nell’ambito lavoristico riguardano la previsione di agevolazioni contributive a fronte di nuove assunzioni e diversi aspetti della disciplina del rapporto di lavoro concernenti il contratto di apprendistato, il lavoro a tempo determinato, il lavoro intermittente e accessorio, il lavoro a progetto e l’associazione in partecipazione, la procedura conciliativa in caso di licenziamento, le sanzioni in materia di igiene e sicurezza. Nelle note che seguono si dà conto delle disposizioni che hanno trovato conferma nel testo approvato in via definitiva e delle soppressioni, modificazioni e integrazioni intervenute nel corso dell’esame parlamentare.
Incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori (art. 1)
L’incentivo per i datori di lavoro che procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni ha trovato conferma, in sede di conversione in legge, con alcune novità che riguardano:
- le condizioni soggettive: sono state confermate le prime due condizioni poste in via alternativa dal decreto (deve trattarsi di giovani privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di scuola media superiore/professionale), mentre nel corso dell’esame al Senato è stata soppressa la condizione relativa alla circostanza che i soggetti “vivano soli con una o più persone a carico”;
- la pubblicità della decorrenza del beneficio: il Ministero del lavoro darà comunicazione della data di decorrenza dell’incentivo, legata alla riprogrammazione di risorse già destinate a diverso utilizzo, mediante avviso pubblicato nel sito istituzionale;
- l’iter procedurale per l’ammissione all’incentivo, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande: l’Inps deve comunicare al datore di lavoro, entro tre giorni dalla richiesta, la sussistenza dell’effettiva disponibilità delle risorse e riservare in favore del richiedente le somme corrispondenti; nei successivi sette giorni lavorativi il richiedente deve provvedere, a pena di decadenza dal beneficio, ad assumere il lavoratore e comunicare all’Istituto, entro ulteriori sette giorni, sempre a pena di decadenza, l’avvenuta stipula del contratto;
- l’esclusione espressamente prevista per le assunzioni con contratto di lavoro domestico.
Sono confermate le altre condizioni e modalità. La misura dell’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione imponibile fino ad un massimo di 650 euro per ciascun lavoratore. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L’agevolazione è corrisposta per un periodo di 18 mesi e spetta per una durata ridotta (12 mesi) anche nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine, sempre che ricorrano le condizioni richieste; in caso di trasformazione si richiede che il datore di lavoro proceda entro un mese ad un’ulteriore assunzione con contratto di lavoro subordinato per la quale non sono previste particolari condizioni soggettive.
Le Regioni possono provvedere ad attivare ulteriori finanziamenti per l’incentivo in esame.
Agevolazioni contributive per assunzione di disoccupati (art. 7, c. 5)
Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’ASpI è concesso, per ogni mensilità di retribuzione erogata, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
L’agevolazione non compete con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risultava con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Apprendistato (art. 2, c. 1-3)
La qualificazione come straordinarie e temporanee (fino al 31 dicembre 2015) delle misure introdotte in materia di apprendistato dal D.L. n. 76 è stata soppressa in sede di conversione, unitamente al riferimento specifico alle piccole e medie imprese. La nuova disciplina assume perciò ora carattere strutturale e prevede che, in assenza dell’approvazione di linee guida per l’apprendistato professionalizzante da parte della Conferenza permanente Stato-Regioni entro il 30 settembre 2013, troveranno applicazione a tratto generale le seguenti deroghe alla disciplina recata dal T.U. (D.Lgs. n. 167/2011):
- il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
- la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino;
- in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale.
Resta comunque salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito alla successiva adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all’approvazione di disposizioni di specie da parte delle singole Regioni.
Tirocini formativi e di orientamento (art. 2, c. 5 ter)
Con un comma inserito nell’art. 2 dalla legge di conversione si è stabilito che, per i tirocini di cui alle linee guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni, i datori di lavoro con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni obbligatorie presso il corrispondente Servizio informatico.
Lavoro a tempo determinato (art. 7, c. 1)
La conversione in legge del decreto ha comportato modifiche di carattere formale alle novità normative introdotte dal testo originario del D.L. n. 76.
Tali novità riguardano:
- l’abrogazione del divieto di proroga del contratto acausale già espressamente stabilito dall’art. 4, c. 2-bis, D.Lgs. n. 368/2001;
- l’eliminazione di ogni limitazione in precedenza posta al rinvio ai contratti collettivi, anche di secondo livello, per l’individuazione di altre ipotesi che non richiedono l’indicazione della causale;
- la riduzione dell’intervallo minimo tra contratti a termine in successione, riportata ai termini originari (10 giorni dalla scadenza di un contratto fino a 6 mesi, 20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata più elevata);
- l’eliminazione dell’obbligo di comunicare al Centro per l’impiego la prosecuzione (di fatto) del contratto oltre il termine inizialmente fissato;
- l’esclusione dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 368 dei contratti a tempo determinato stipulati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
- la specificazione che i contratti collettivi possono introdurre limiti quantitativi all’utilizzo del lavoro a tempo determinato anche con riferimento ai contratti acausali.
Distacco di personale (art. 7, c. 2)
Rappresenta una novità della legge di conversione l’inserimento di un nuovo comma all’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, per chiarire che, in caso di distacco di personale tra aziende che hanno sottoscritto un contratto di rete di impresa (art. 3, D.L. n. 5/2009 conv. L. n. 33/2009), l’interesse della parte distaccante, richiesto dal primo comma dello stesso art. 30 per la configurabilità dell’istituto, sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’art. 2103 del codice civile. Per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite dal medesimo contratto di rete.
La sanatoria per le associazioni in partecipazione
L’altra novità è quella relativa alla sanatoria per le associazioni in partecipazione: da qui a settembre, le imprese possono sottoscrivere accordi con i sindacati al fine di promuovere la stabilizzazione degli associati in cambio della grazia per tutte le eventuali sanzioni pendenti sulla qualificazione dei rapporti di lavoro o anche solo per prevenirle. Il lavoratore dovrà firmare un atto di conciliazione (che vale come sanatoria di eventuali contenziosi pregressi), mentre il datore dovrà versare (alla gestione separata Inps) un contributo straordinario integrativo pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati, per un periodo massimo di sei mesi.
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