Decreto sviluppo Italia 2.0

Sezione I – Agenda e identità digitale
Sezione II – Amministrazione Digitale e dati di tipo aperto
Sezione  III- Agenda digitale per l’Istruzione e la Cultura Digitale
Sezione IV – Sanità digitale
Sezione V – Azzeramento del divario digitale e moneta elettronica
Sezione VI – Giustizia Digitale
Sezione VII – Ricerca, Innovazione e Comunità intelligenti
Sezione VIII – Assicurazioni, Mutualità e Mercato Finanziari
Sezione IX – Misure per la nascità e lo sviluppo di Imprese start-up Innovative
Sezione X – Ulteriore misure per la crescita del Paese 


(GU n. 294 del 18-12-2012 – Suppl. Ordinario n.208)

Sezione V

AZZERAMENTO DEL DIVARIO DIGITALE E MONETA ELETTRONICA

(( Art. 13 ter
Carta dei diritti ))

((1. Lo Stato riconosce l’importanza del superamento del divario digitale, in particolare nelle aree depresse del Paese, per la libera diffusione della conoscenza fra la cittadinanza, l’accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere. A tal fine, promuove una « Carta dei diritti », nella quale sono definiti i principi e i criteri volti a garantire l’accesso universale della cittadinanza alla rete internet senza alcuna discriminazione o forma di censura.)) ((2. Lo Stato promuove la diffusione dei principi della « Carta dei diritti » a livello internazionale e individua forme di sostegno al Fondo di solidarieta’ digitale per la diffusione della societa’ dell’informazione e della conoscenza nei Paesi in via di sviluppo.))

Sezione V

AZZERAMENTO DEL DIVARIO DIGITALE E MONETA ELETTRONICA

Art. 14
Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali

1. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N)] – Italia] per l’anno 2013 e’ autorizzata la spesa di 150 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare nelle aree dell’intero territorio nazionale, ((tenendo conto delle singole specificita’ territoriali e della copertura delle aree a bassa densita’ abitativa, definite dal medesimo regime d’aiuto.)) 2. All’articolo 87, comma 5, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, le parole: « inizia nuovamente » sono sostituite con la seguente: « riprende ». ((2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono definite le misure e le modalita’ di intervento da porre a carico degli operatori delle telecomunicazioni, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi che si rendessero necessari sugli impianti per la ricezione televisiva domestica per la mitigazione delle interferenze sono gestiti a valere su un fondo costituito dagli operatori delle telecomunicazioni assegnatari delle frequenze in banda 800 MHz e gestito privatamente dagli operatori interessati, in conformita’ alle previsioni del regolamento. I parametri per la costituzione di detto fondo e la relativa contribuzione degli operatori sono definiti secondo principi di proporzionalita’, trasparenza e non discriminazione. Il Ministero dello sviluppo economico con proprio provvedimento provvede ogni trimestre alla rimodulazione di tali contributi sulla base dei costi di intervento effettivamente sostenuti dai singoli operatori e rendicontati.)) 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le specifiche tecniche delle operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga nell’intero territorio nazionale, ((specificando che devono prioritariamente essere utilizzati gli scavi gia’ attualmente in uso per i sottoservizi.)) Tale decreto definisce la superficie massima di manto stradale che deve essere ripristinata a seguito di una determinata opera di scavo, l’estensione del ripristino del manto stradale sulla base della tecnica di scavo utilizzata, quali trincea tradizionale, minitrincea, proporzionalmente alla superficie interessata dalle opere di scavo, le condizioni di scavo e di ripristino del manto stradale a seguito delle operazioni di scavo, proporzionalmente all’area d’azione. 4. Al comma 7 dell’articolo 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: « Trascorso il termine di » la parola: « novanta
» e’ sostituita dalla seguente « quarantacinque »; b) dopo le parole: « il termine e’ ridotto a » la parola: « trenta
» e’ sostituita dalla seguente: « quindici »; c) dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto il seguente: « Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine e’ ridotto a dieci giorni. ». 5. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 15((-bis))
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 3 dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 1996, n. 610, e’ aggiunto il seguente periodo: « Per le tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondita’ minima puo’ essere ridotta a condizione che sia assicurata la sicurezza della circolazione e garantita l’integrita’ del corpo stradale per tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia di strada, di traffico e di pavimentazione ». 6. Al comma 2 dell’articolo 95 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e’ aggiunto il seguente comma: « 2-bis: Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui al comma 2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica, il nulla osta e’ sostituito da una attestazione di conformita’ del gestore. ». 7. All’articolo 91 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
« 4-bis. L’operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica puo’, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di ((emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza.))
Il diritto di accesso e’ consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. ((L’operatore di comunicazione ha l’obbligo, d’intesa con le proprieta’ condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati ».)) 8. Ferme restando, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le vigenti le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita’ per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, si prevede che: a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all’allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei seguenti casi:
1) all’interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere; 2) solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne, come definite nelle Linee Guida di cui alla successiva lettera d), quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprieta’ comune dei condomini); b) nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell’allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci. Tali valori devono essere rilevati ad un’altezza di m.
1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi intervallo di sei minuti. I valori ((di cui alla lettera a),)) invece, devono essere rilevati ad un’altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell’arco delle 24 ore;
c) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, calcolati o misurati all’aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell’allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, detti valori devono essere determinati ad un’altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell’arco delle 24 ore; d) le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica mediante determinazione del mancato superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualita’ si potra’ anche fare riferimento, per l’identificazione dei valori mediati nell’arco delle 24 ore, a metodologie di estrapolazione basate sui dati tecnici e storici dell’impianto. Le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualita’, le istanze previste dal decreto legislativo n. 259 del 2003 saranno basate su valori mediati nell’arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d’antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilita’ temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore. Questi fattori di riduzione della potenza saranno individuati in apposite Linee Guida predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA secondo le modalita’ di seguito indicate. Laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici di cui alla lettera a), i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici cosi’ come definiti nelle suddette Linee Guida. Gli operatori forniscono all’ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti secondo le modalita’ contenute nelle medesime Linee Guida. Tali dati dovranno rappresentare le reali condizioni di funzionamento degli impianti. Eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. L’ISPRA e le ARPA/APPA provvedono, in attuazione del presente decreto, alla elaborazione di Linee Guida che saranno approvate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto dirigenziale entro 60 giorni dalla ((data)) di entrata in vigore del presente decreto. Tali Linee Guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicita’ semestrale su indicazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che provvedera’ alla relativa approvazione. 9. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita’ per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, e al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l’attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.
10. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita’ per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, e al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l’attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti. ((10-bis. All’articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:)) ((« 2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad internet utilizzando tecnologia senza fili possono essere identificati e registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste misure di maggior dettaglio o per l’adozione di ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi previsti dal comma 2 ».)) ((10-ter. All’articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:)) ((« 4. Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi adempimenti amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all’attuazione dell’intervento all’ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all’articolo 87-bis del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati ».))
Sezione V

AZZERAMENTO DEL DIVARIO DIGITALE E MONETA ELETTRONICA

(( Art. 14-bis
Pubblicita’ dei lavori parlamentari

1. Al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati e’ assicurata a titolo gratuito la funzione trasmissiva al fine di garantire la trasparenza e l’accessibilita’ dei lavori parlamentari su tutto il territorio nazionale nel nuovo sistema universale digitale. 2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico adotta gli opportuni provvedimenti. ))

Sezione V

AZZERAMENTO DEL DIVARIO DIGITALE E MONETA ELETTRONICA

Art. 15
Pagamenti elettronici

1. L’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante « Codice dell’amministrazione digitale », e’ sostituito dal seguente:
« Art. 5. – (Effettuazione di pagamenti con modalita’ informatiche). – 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l’utenza sono tenuti ((a far data dal 1° giugno 2013)) ad accettare i pagamenti ((ad essi spettanti,))
a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A tal fine: a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell’imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento; b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l’utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l’importo dell’operazione di pagamento, effettua il riversamento dell’importo trasferito al tesoriere dell’ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell’amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonche’ i codici IBAN identificativi dell’utenza bancaria ovvero dell’imputazione del versamento in Tesoreria. ((Le modalita’ di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A.
dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.)) 2. Per le finalita’ di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresi’ avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all’articolo 81 comma 2((-bis)) ((e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati.)) 3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all’erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalita’ di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. ((3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di cui all’articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici.))
((3-ter. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da pubblicare entro il 1o marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalita’ di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013.)) 4. L’Agenzia per l’Italia digitale, sentita la Banca d’Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) ((e le modalita’ attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell’ente le informazioni relative al pagamento medesimo.))
5. Le attivita’ previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato all’innovazione tecnologica ((da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche avvalendosi dell’Agenzia per l’Italia digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,)) e’ disciplinata l’estensione delle modalita’ di pagamento anche attraverso tecnologie mobili. 3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di pubblicazione dell’indicatore di tempestivita’ dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dall’articolo 23, comma 5, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita’ di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle funzionalita’ messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attivita’ di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 5. Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico, ((di concerto con il Ministro)) dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalita’ e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti puo’ essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili. ((5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneita’ di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attivita’ di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all’articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.)) ((5-ter. Al comma 5 dell’articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La valutazione della conformita’ del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma e’ effettuata dall’Agenzia per l’Italia digitale in conformita’ ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell’Organismo di certificazione della sicurezza informatica ».)) ((5-quater. All’articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:)) ((« 4-bis. E’ considerata, altresi’, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi ».))

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