ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Lettera circolare 09 novembre 2021, n. 2903
Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose
Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 265 del 6 novembre scorso è stato pubblicato il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (cd. “Decreto Recovery”).
Nel riportare di seguito una sintesi delle norme di maggiore interesse per il settore bancario, si fa riserva di tornare in argomento con successive comunicazioni su aspetti specifici del provvedimento.
Articolo 1 – Contributi e credito di imposta per le imprese turistiche
In coerenza con gli obiettivi della Misura M1C3, intervento 4.2.1 del PNRR, l’articolo 1 prevede il riconoscimento di un (i) credito di imposta, di un (ii) contributo a fondo perduto o, in alternativa, di un (ii) finanziamento agevolato a valere sul Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica secondo quanto previsto dal D.M. del 20 dicembre 2017, in favore dei seguenti potenziali beneficiari:
– imprese alberghiere;
– strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali;
– strutture ricettive all’aria aperta;
– imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
In particolare, le predette agevolazioni sono riconosciute in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire i seguenti interventi (avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020, e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano state sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge):
- a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
- b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- c) interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b);
- d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- e) interventi di digitalizzazione secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
Gli interventi devono risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852.
(i) Credito di imposta
A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto ai soggetti sopra indicati e in relazioni alle predette spese un credito d’imposta nella misura dell’80 per cento delle spese ammissibili.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (determinazione dell’ammontare degli interessi passivi deducibili dai redditi d’impresa) e 109, comma 5 (determinazione dell’ammontare delle spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi deducibili dal reddito di impresa) del TUIR.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, il Ministero del turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonché le eventuali variazioni e revoche.
Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta, il Ministero del turismo provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto- legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
(ii) Contributo a fondo perduto
Per i medesimi interventi e destinatari di cui sopra è riconosciuto un contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a 40.000 euro fruibile anche indipendentemente dal credito di imposta.
L’ammontare del contributo può essere aumentato, anche cumulativamente, ma comunque fino ad un massimo di 100.000 e del 50 per cento dei costi dell’investimento ammesso, come segue:
– fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
– fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non
inferiore al 60% da giovani, per le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e per le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo;
– fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, dietro richiesta del beneficiario, un’anticipazione non superiore al 30% del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione.
Il credito di imposta e il contributo a fondo perduto sono riconosciuti nell’ammontare massimo consentito ai sensi del Regolamento degli aiuti in “de minimis” e del Temporary Framework e sono tra loro cumulabili a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi agevolati.
(iii) Finanziamento agevolato
Per le spese ritenute ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dal credito di imposta e dal contributo a fondo perduto, è possibile beneficiare di un finanziamento a tasso agevolato a valere sul Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica, come previsto dal decreto interministeriale del 20 dicembre 2017, a condizione che almeno il 50 per cento di tali spese riguardi interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.
Le agevolazioni di cui al punto (i) e (ii) sono erogate secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, fino ad esaurimento delle risorse stanziate che ammontano a 100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per l’anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministero del turismo, pubblicherà un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi previsti ai punti (i) e (ii), mentre resta confermata la disciplina relativa ai finanziamenti agevolati di cui al punto (iii).
Articolo 2 – Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico
Si prevede la costituzione di un “Sezione Speciale Turismo” in seno al Fondo di garanzia per le PMI (“Fondo PMI”), in attuazione di quanto previsto nella Misura M1C3, investimento 4.2.4 del PNRR, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 58 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
La Sezione rilascia garanzie su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, in favore dei medesimi soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dall’articolo 1 del decreto-legge, nonché dei giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.
In deroga alla disciplina di cui al D.M. del 6 marzo 2017, al rilascio delle garanzie a valere sulla Sezione si applicano le seguenti disposizioni:
– la garanzia è concessa a titolo gratuito;
– l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
– sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
– la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (“DL Liquidità”). Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria;
– la percentuale di copertura della riassicurazione è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall’articolo 13, comma 1, del citato “DL Liquidità”. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della riassicurazione è stabilita nella misura massima dell’80% dell’importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%;
– sono ammissibili alla garanzia della Sezione anche i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
– la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione del Fondo PMI;
– la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
– non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie da parte dei soggetti richiedenti;
– per le operazioni di investimento immobiliare la garanzia della Sezione può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
– la garanzia può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l’erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo PMI una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicato, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
Nel caso in cui le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l’Istituto per il credito sportivo, decidano di rendere disponibili risorse addizionali per l’incremento della percentuale della garanzia diretta fino all’80% e della riassicurazione fino al 90% (secondo le modalità previste “Decreto Fund-Raising), previo accordo con il Ministero del turismo e il Gestore del Fondo PMI, gli stessi possono provvedere all’istruttoria delle domande di garanzia rilasciate dalla Sezione.
Articolo 3 – Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo
In attuazione della Misura M1C3, intervento 4.2.5 del PNRR è previsto il riconoscimento di contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale realizzati, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, entro il 31 dicembre 2025, in favore dei medesimi soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dall’articolo 1 del decreto-legge, inclusi i titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale.
Il contributo, di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro, è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili.
A copertura della quota dell’investimento non assistita dal richiamato contributo e da eventuali mezzi propri, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (FRI), i quali dovranno essere obbligatoriamente agganciati a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.
I finanziamenti possono beneficiare delle garanzie rilasciate dalla SACE di cui all’articolo 6, comma 14-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Le predette agevolazioni sono alternative a quelle previste dall’articolo 1 del decreto-legge e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Temporary Framework.
Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, saranno definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni.
Anche in questo caso, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l’Istituto per il credito sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali. In tal caso, previo accordo con il Ministero del turismo, si potranno prevedere idonee forme di collaborazione per l’istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi a valere sulle predette risorse addizionali.
Lo stanziamento previsto per lo strumento è di complessivi 180 milioni di euro.
Articolo 4 – Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operntor
In attuazione alla Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell’ambito del PNRR, con uno stanziamento di 98 milioni di euro, è riconosciuto un contributo da fruire come credito d’imposta a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 31 dicembre 2024, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale come previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.
II credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (determinazione dell’ammontare degli interessi passivi deducibili dai redditi d’ impresa) e 109, comma 5 (determinazione dell’ammontare delle spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi deducibili dal reddito di impresa) del TUIR.
Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente ed è riconosciuto nell’ammontare massimo consentito ai sensi del Regolamento degli aiuti in “de minimis” e del Temporary Framework.
Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, saranno individuate le modalità applicative.
Articolo 21 – Piani integrati
Con l’obiettivo di rafforzare gli interventi volti a favorire una migliore inclusione sociale e la rigenerazione urbana, nonché a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, l’art. 21 prevede che nell’ambito del “Fondo Ripresa Resilienza Italia” sia costituita una sezione di 272 milioni di euro per l’attuazione della linea progettuale “Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi – M5C2 – Intervento 2.2 b)” per il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani, mediante stipula di mutui con BEI, CEB, Cassa Depositi e Prestiti e settore bancario.
Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in discorso, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono assegnate le risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento e per i singoli interventi che ne fanno parte ed è siglato uno specifico “atto di adesione ed obbligo” contenente i criteri, indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori. Tali provvedimenti disciplinano, tra l’altro, i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalità di erogazione e revoca delle risorse e i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio del DNSH (Do Not Significant Harm).
Restano ferme per ciascun ente attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonché l’obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000.
Articolo 29 – Fondo per la Repubblica Digitale
Nell’ambito dell’intervento «Servizi digitali e competenze digitali» del PNRR, dal 2022 al 2026 è istituito il «Fondo per la Repubblica Digitale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell’ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto corrente in questione sono definite con protocollo d’intesa stipulato tra le fondazioni bancarie e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all’inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche migliorando i corrispondenti indicatori del Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione europea.
Il protocollo d’intesa definisce la governance e le modalità di intervento del suddetto Fondo ed individua le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei progetti da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l’efficacia degli interventi.
Alle fondazioni bancarie è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% dei versamenti effettuati al Fondo per gli anni 2022 e 2023 e al 75% per gli anni 2024, 2025 e 2026.
Il credito d’imposta è assegnato secondo l’ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l’impegno a finanziare i progetti individuati secondo il citato protocollo d’intesa, fino a esaurimento delle risorse disponibili che vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica o la transizione digitale.
Il credito d’imposta è riconosciuto dall’Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna fondazione stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d’intesa.
Dell’eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso.
Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto.
Il credito d’imposta di cui al presente comma è cedibile, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell’effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d’imposta è esente dall’imposta di registro.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le procedure per la concessione del credito d’imposta in commento, nel rispetto del limite di spesa stabilito.
Allegato
DECRETO LEGGE 06 novembre 2021, n. 152
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